Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002
Modifica delibera CIPE n. 138/2000, punto 5.4: Ampliamento del limite delle risorse da destinare alle attivita' produttive nell'ambito delle intese istituzionali di programma. (Deliberazione n. 88/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, recante fra l'altro misure in maniera di investimenti, che, all'art. 1, disciplina la costituzione dei Nuclei di valutazione e verifica, unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica, con particolare riferimento ai principi comunitari, e della premialita';
Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 266/1999) e 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), concernenti le ripartizioni delle risorse per interventi nelle aree depresse, relative rispettivamente ai trienni 1999-2001 e 2000-2002;
Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), come modificata dalla successiva delibera 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), con la quale sono state ripartite le risorse recate dalla citata legge finanziaria 2001 a favore degli interventi nelle aree depresse per il triennio 2001-2003;
Visto, in particolare, il punto 5.4 della richiamata delibera n. 138/2000 il quale prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle intese istituzionali di programma nel triennio 2001-2003, di cui al punto 5.2 della stessa delibera, una quota massima del 30 per cento dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione puo' essere impegnata, a richiesta delle regioni stesse e tramite accordo di programma quadro, per lo sviluppo dell'infrastrutturazione primaria a servizio dello sviluppo locale, nonche' a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata;
Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), recante la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, approvata ai sensi del citato art. 73 della legge finanziaria 2002;
Tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle regioni Campania, Puglia e Sicilia, concernenti l'innalzamento, dal 30 all'80 per cento, del limite fissato al punto 5.4 della richiamata delibera n. 138/2000;
Tenuto conto del quadro complessivo della programmazione attuale, definita ed in istruttoria, relativa alle risorse ripartite con la citata delibera n. 138/2000 a favore delle aree depresse di tutte le regioni e province autonome, distinguendo tra finalizzazioni di spesa per interventi infrastrutturali e per agevolazioni alle attivita' produttive;
Valutato l'impatto della modifica in oggetto in termini di effetti indotti sulle attivita' di programmazione in corso di istruttoria;
Tenuto conto della prossima scadenza del 31 dicembre 2002 per l'avvio delle procedure attuative della citata delibera n. 36/2002;
Tenuto conto dei ritardi accumulati nel processo di programmazione delle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000, ripartite a favore delle regioni e delle province autonome per investimenti pubblici in infrastrutture e di una significativa domanda di agevolazioni da parte di soggetti titolari di iniziative produttive concentrate territorialmente ed in grado di garantire, in tempi rapidi, l'utilizzo efficace delle risorse ad esse destinate;
Ritenuto, pertanto, opportuno consentire a tutte le regioni e province autonome interessate di destinare ulteriori risorse al finanziamento delle agevolazioni alle attivita' produttive, estendendo dal 30 all'80 per cento il predetto limite, in presenza di un adeguato livello di soddisfacimento del fabbisogno infrastrutturale a servizio dello sviluppo locale, nelle aree di insediamento delle predette iniziative che si intende agevolare;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
1. Il limite di cui al punto 5.4 della delibera 138/2000 e' elevato dal 30 all'80 per cento.
2. La suddetta quota di risorse, su proposta delle regioni e province autonome interessate e tramite accordo di programma quadro, puo' essere programmata a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata, ovvero tramite altri strumenti agevolativi diretti a specifiche aree territoriali.
3. La programmazione delle predette risorse, per le finalita' di cui al punto 2, e' condizionata:
a) al soddisfacimento, da parte delle regioni e delle province autonome, del requisito di cui al punto 7.2 della delibera n. 36/2002, consistente nell'avere programmato nei termini previsti da tale delibera, attraverso la stipula di accordi di programma quadro, non meno del 60% delle risorse per le aree depresse ripartite con le precedenti delibere numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001;
b) alla dichiarazione, da parte delle regioni e province autonome proponenti, dell'esistenza di ritardi nella programmazione delle risorse ripartite con la richiamata delibera n. 138/2000 per investimenti pubblici infrastrutturali e delle cause di tali ritardi;
c) all'esistenza di una significativa domanda di agevolazioni da parte di soggetti interessati alla realizzazione di iniziative produttive concentrate territorialmente e tali da garantire in tempi rapidi l'utilizzo efficace delle risorse;
d) alla presenza di un adeguato livello di soddisfacimento del fabbisogno infrastrutturale a servizio dello sviluppo locale, nelle aree di insediamento delle iniziative agevolate.
4. Qualora il requisito di cui alla lettera d) del precedente punto 3 non risulti soddisfatto, l'accordo di programma quadro, con il quale saranno programmate le risorse di cui ai precedenti punti l e 2, dovra' contestualmente prevedere l'attuazione di interventi pubblici adeguati a garantire il soddisfacimento del fabbisogno infrastrutturale connesso all'insediamento delle iniziative agevolate.
5. I criteri seguiti e gli elementi necessari a documentare il soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente punto 3 e l'adeguatezza degli eventuali investimenti infrastrutturali programmati ai sensi del precedente punto 4 dovranno essere esposti in uno specifico documento tecnico allegato all'accordo di programma quadro, predisposto da apposita struttura tecnica regionale, quale il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. l della legge 17 maggio 1999, n. 144, richiamata in premessa.
Roma, 24 ottobre 2002
Il presidente delegato
Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanza, foglio n. 227
 
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