IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il proprio decreto 15 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 ottobre 2002, n. 248, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' della siccita' verificatasi dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002 in provincia di Ragusa; Vista la nota 20 dicembre 2002 con la quale la regione Sicilia chiede di inserire le colture ortive e floricole tra quelle danneggiate dalla siccita' dichiarata eccezionale con il richiamato decreto del 15 ottobre 2002; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' della siccita' verificatasi dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002 in provincia di Ragusa, di cui al decreto 15 ottobre 2002 richiamato nelle premesse, e' estesa alle colture ortive e floricole, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2003 Il Ministro: Alemanno |