Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MOGGIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moggio (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003:
aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a abitazione principale;
aliquota al 4 per mille per la pertinenza all'abitazione principale;
aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati;
3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 154,94 (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari;
5. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
 
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