Il comune di Moggio (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003: aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a abitazione principale; aliquota al 4 per mille per la pertinenza all'abitazione principale; aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 154,94 (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari; 5. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). |