Il comune di Pagazzano (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 per mille; b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerano tali gli alloggi di cui all'art. 4 - regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 54 del 29 ottobre 1998; 2. di confermare la riduzione del 50% dell'imposta per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 3. di confermare in Euro 103,291 la detrazione per abitazione principale; 4. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 2 - regolamento comunale - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva; 5. di confermare l'elevazione della detrazione per abitazione principale a Euro 154,937 (e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta) per i contribuenti in possesso di abitazione principale con reddito catastale non eccedente Euro 77.468,53486 e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico - sociale: a) 3 figli, tutti minori; b) handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare; c) famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima; (Omissis). |