Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI PARABIAGO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Parabiago (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1) di determinare a fissare, per l'anno 2003, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998;
b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unita' immobiliari;
2) di determinare e fissare nell'importo di Euro 111,04 (pari a L. 215.000) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3) di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al punto 1), lett. a), decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto ed e' valida sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto stesso;
4) di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione ai sensi della legge n. 431/1998, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1), lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso c/o il protocollo generale, indirizzandolo ai servizi sociali - ufficio casa;
5) di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano gia' contenuti nel suddetto contratto;
6) di stabilire che e' fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele;
(Omissis).
 
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