Il comune di Parabiago (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 1) di determinare a fissare, per l'anno 2003, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998; b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unita' immobiliari; 2) di determinare e fissare nell'importo di Euro 111,04 (pari a L. 215.000) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3) di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al punto 1), lett. a), decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto ed e' valida sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto stesso; 4) di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione ai sensi della legge n. 431/1998, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1), lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso c/o il protocollo generale, indirizzandolo ai servizi sociali - ufficio casa; 5) di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano gia' contenuti nel suddetto contratto; 6) di stabilire che e' fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele; (Omissis). |