Il comune di Trinita' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I) per il 2003 nelle seguenti misure: 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 6 per mille per i terreni agricoli; 6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale e per gli altri immobili; 7 per mille per immobili non locali e per terreni edificabili; di prendere atto che: resta fissata in Euro 103,30, la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione e' aggiornata in Euro 160,00, per le prime abitazione di proprieta' di disabili e di titolari di pensioni sociali, privi di altri redditi; si fa espresso rinvio alle deliberazioni G.C. n. 175 dell'11 febbraio 2001, e n. 12 del 24 gennaio 2002, che si intendono richiamate ed integrate con il presente atto. Estratto deliberazione della deliberazione della giunta comunale n. 12 del 24 gennaio 2001 (Omissis); di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53, 59 della legge n. 662/1996 e dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/997: non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale); non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti); viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune; viene fissata l'aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi: recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori; di agevolare la costituzione di nuove attivita' economico-produttive, esonerando dall'imposta i fabbricati accatastati al gruppo D, posseduti dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504\1992 che iniziano nuove attivita' dal 1 gennaio 2001, secondo i seguenti criteri: dai 3 ai 10 dipendenti: imposta non dovuta per anni 2; dagli 11 ai 30 dipendenti: imposta non dovuta per anni 3; (Omissis). |