Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TRINITA'
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trinita' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I) per il 2003 nelle seguenti misure:
5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
6 per mille per i terreni agricoli;
6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale e per gli altri immobili;
7 per mille per immobili non locali e per terreni edificabili;
di prendere atto che:
resta fissata in Euro 103,30, la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione e' aggiornata in Euro 160,00, per le prime abitazione di proprieta' di disabili e di titolari di pensioni sociali, privi di altri redditi;
si fa espresso rinvio alle deliberazioni G.C. n. 175 dell'11 febbraio 2001, e n. 12 del 24 gennaio 2002, che si intendono richiamate ed integrate con il presente atto. Estratto deliberazione della deliberazione della giunta comunale n.
12 del 24 gennaio 2001
(Omissis);
di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53, 59 della legge n. 662/1996 e dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/997:
non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);
non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);
viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;
viene fissata l'aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi: recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori;
di agevolare la costituzione di nuove attivita' economico-produttive, esonerando dall'imposta i fabbricati accatastati al gruppo D, posseduti dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504\1992 che iniziano nuove attivita' dal 1 gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:
dai 3 ai 10 dipendenti: imposta non dovuta per anni 2;
dagli 11 ai 30 dipendenti: imposta non dovuta per anni 3;
(Omissis).
 
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