Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 aprile 2003
Integrazione al decreto direttoriale 12 marzo 2003 relativo alla modificazione del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal "Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata Valpolicella e Recioto della Valpolicella" in data 18 luglio 1995, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche - ed il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per le tipologie "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella";
Vista la ulteriore richiesta del sopracitato Consorzio, presentata in data 18 luglio 1995, intesa ad ottenere la sospensione delle procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" ed il prosieguo dell'iter istruttorio riguardante unicamente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", comprensivo delle due tipologie sopramenzionate;
Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere della regione Veneto;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2002;
Viste le osservazioni formulate dalla sezione amministrativa del Comitato nazionale tutela vini con nota n. 1554/CV del 6 settembre 2002 relativa alle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, del disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2002;
Vista la nota della regione Veneto n. 557 del 27 gennaio 2003, con la quale, sentito il parere del "Consorzio tutela vino Valpolicella", e' stato proposto ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 1992 recante "Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine" di prevedere, per un periodo massimo di dieci anni, la possibilita', per i vigneti gia' iscritti all'albo della denominazione di origine controllata di produrre vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella";
Viste le osservazioni formulate dalla "Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore" in merito alla possibilita' di poter adeguare la base ampelografica di cui all'art. 2, comma 2, secondo le norme previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992;
Vista la nota del "Consorzio tutela vino Valpolicella" del 7 marzo 2003, con la quale, attesa la necessita', da parte dei produttori, di veder pubblicato il decreto direttoriale di modifica di che trattasi e al fine di consentire agli stessi di procedere alle operazioni d'impianto dei vigneti, e' stato richiesto di sospendere la deroga di cui sopra in attesa che il Ministero abbia esperito i propri accertamenti;
Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2003 relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2003;
Visto il parere della Commissione CEE in merito alle norme previste nell'allegato VI punto B), commi 1, 2 e 3 del regolamento CE n. 1493/99;
Ritenuto di doversi procedere alla integrazione dell'art. 2, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" secondo il testo appresso specificato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 2, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2003 e' modificato come segue:
"Art. 2. - (Omissis).
2. "La base ampelografica dei vigneti, gia iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella", deve essere adeguata entro la decima vendemmia compresa, a partire dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
E' consentito che, in ambito aziendale la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente purche' tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza del presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella", potranno usufruire della denominazione medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato agricoltura della regione Veneto".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2003
Il direttore generale: Abate
 
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