Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 aprile 2003
Modifica al decreto 20 febbraio 2003 recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;
Considerata l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, con le modalita' previste dagli articoli 91 e 93 del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 e' sostituito dal seguente articolo: Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati, ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
Roma, 11 aprile 2003
Il capo del Dipartimento: Fumero
 
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