IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003; Considerata l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, con le modalita' previste dagli articoli 91 e 93 del nuovo codice della strada; Decreta: Art. 1. L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 e' sostituito dal seguente articolo: Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale. Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati, ovvero: alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli. Roma, 11 aprile 2003 Il capo del Dipartimento: Fumero |