Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003
Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;
Visto in particolare il comma 9 del citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, l'individuazione della tipologia e dei settori di interventi da considerare ai fini dell'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;
Tenuto conto che il comma 7 del gia' citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 finalizza le risorse del fondo all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali di cui all'allegato A della predetta legge;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:
Art. 1.
Tipologia degli interventi

1. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' destinato alla seguente tipologia di interventi:
a) sostegno allo sviluppo produttivo;
b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
c) istituzione, incremento e miglioramento dei servizi pubblici.
 
Art. 2.
Individuazione dei settori di intervento

1. Nell'ambito delle tipologie di interventi stabilite dall'art. 1, i settori cui destinare il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, sono:
a) attivita' di sostegno allo sviluppo produttivo;
b) tutela ambientale;
c) servizi a rete;
d) trasporti e telecomunicazioni;
e) servizi alla collettivita';
f) sicurezza;
g) cultura e beni culturali.
 
Art. 3. Interventi nel settore dell'attivita' di sostegno allo sviluppo
produttivo

1. Per il settore di cui alla lettera a) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica;
b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica;
c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca;
d) formazione professionale;
e) informatizzazione dei servizi connessi alle attivita' produttive.
 
Art. 4.
Interventi nel settore della tutela ambientale

1. Per il settore di cui alla lettera b) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) impianti di fognatura e depurazione delle acque e degli scarichi a mare;
b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
c) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;
d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti solidi e liquidi prodotti sulle unita' di diporto e sulle navi;
e) risanamento e restauro ambientale;
f) opere di prevenzione degli incendi boschivi;
g) misure per la protezione della flora e della fauna;
h) informatizzazione dei servizi per la tutela ambientale.
 
Art. 5.
Interventi nel settore dei servizi a rete

1. Per il settore di cui alla lettera c) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) impianti per la produzione di energia elettrica alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali;
b) rifornimento idrico mediante condotte collegate con la penisola;
c) raccolta dell'acqua piovana;
d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione dell'acqua;
e) ristrutturazione della rete idrica;
f) impianti per il trasporto e la distribuzione di gas combustibili;
g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.
 
Art. 6.
Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni

1. Per il settore di cui alla lettera d) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) trasporto pubblico locale;
b) trasporto pubblico locale mediante veicoli elettrici o alimentati a gas;
c) infrastrutture eliportuali;
d) infrastrutture portuali;
e) collegamenti con la penisola;
f) miglioramento e potenziamento della rete stradale;
g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni;
h) informatizzazione dei servizi connessi al trasporto ed alle telecomunicazioni.
 
Art. 7.
Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettivita'

1. Per il settore di cui alla lettera e) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;
b) infrastrutture scolastiche;
c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria;
d) servizi di telemedicina;
e) servizi igienici pubblici;
f) interventi destinati a stimolare l'aggregazione sociale;
g) strutture per l'occupazione del tempo libero;
h) informatizzazione dei servizi offerti alla collettivita'.
 
Art. 8.
Interventi in materia di sicurezza

1. Per il settore di cui alla lettera f) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) infrastrutture e logistica per le forze di polizia;
b) infrastrutture e logistica per i vigili del fuoco e per la protezione civile;
c) informatizzazione dei servizi connessi alla sicurezza pubblica.
 
Art. 9.
Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali

1. Per il settore di cui alla lettera g) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) recupero e valorizzazione dei beni culturali;
b) recupero e sistemazione di siti archeologici;
c) centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative;
d) informatizzazione dei servizi connessi alla cultura ed ai beni ambientali.
 
Art. 10. Modalita' di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo
economico-sociale delle isole minori

1. Le modalita' per l'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono determinate, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, con decreto del Ministro dell'interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta Il Ministro dell'interno
Pisanu

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2003 Ministeri Istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 248
 
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