Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 93 |
Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato A; Vista la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' aggiunta la seguente lettera: "aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sonoparimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni.". 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera: "bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001." L'allegato A cosi' recita: "Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3) 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. 2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis - farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari. 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis - farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialita' medicinali. 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto. 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano. 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi. 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise. 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).". - La direttiva 2001/17/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 110 del 20 aprile 2001. - La legge 12 agosto 1982, n. 576 reca: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita". - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 360 del 9 dicembre 1992. - La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 63 del 13 marzo 1979. - La direttiva 90/619/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 330 del 29 novembre 1990. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita". - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 228 dell'11 agosto 1992. - La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. L 5 del 7 gennaio 1978. - La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 172 del 4 luglio 1988. - Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, reca: "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59." - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.". Gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 cosi' recitano: "Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) omissis; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale". "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche". Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato cosi' recita: "Art. 1. (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto; d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4; e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto; f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto; g) attivita' in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato; h) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro; i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto; l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione; m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione e' assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro; o) societa' controllata: una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto; p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare su questa una influenza notevole, ancorche' non dominante; q) mercato regolamentato: un mercato finanziario cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione; r) autorita' di controllo: le autorita' nazionali incaricate del controllo delle imprese; s) unita' di conto europea (Ecu): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea; t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta; u) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili; v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale; z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE; aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni.". - L'allegato I, tabella A, del citato decreto, cosi' recita: "Allegato I TABELLA A) Classificazione per ramo I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana. II - Le assicurazioni di nuzialita', le assicurazioni di natalita'. III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento. IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979. V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto. VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa. B) Assicurazioni complementari L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera A) puo' con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.". - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto; d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82, comma 5; e) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche' entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; 3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti; f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio; i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro; m) societa' controllata: una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto; n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante; o) mercato regolamentato: un mercato finanziario cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione; p) autorita' di controllo: le autorita' nazionali incaricate del controllo delle imprese; q) unita' di conto europea (Ecu): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Unione europea; r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta; s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata del presente decreto: a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c); b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di Ecu; l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di Ecu; il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice; v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilita' civile autoveicoli"; z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992; bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto ad un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".
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| Art. 2. Adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria
1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri. 1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' riportato nelle note all'art. 4.
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| Art. 3. Informazione delle autorita' di vigilanza
1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' riportato nelle note all'art. 4.
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| Art. 4. Pubblicazione
1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: "13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. 13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, puo' provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalita' che ritiene piu' opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorita' che ha emesso il provvedimento, l'autorita' cui e' possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato.".
Nota all'art. 4: - Per la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 7, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'art. 4, primo comma. 1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri. 1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi. 1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straodinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare. 2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo' essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. 3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri. 4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso e' a carico dell'ente o dell'impresa. 5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio ui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. 6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta. 8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci. 9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. 10. Il commissario: a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilita' contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa; b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza; c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale; d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari. 11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'art. 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. 12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria e' protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa. 13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e' adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari. 13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, puo' provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalita' che ritiene piu' opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorita' che ha emesso il provvedimento, l'autorita' cui e' possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato. 14. Al termine della gestione straordinaria: a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e il presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione; b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono all'ISVAP; c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione. 15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilita' contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria. 16. Le azioni di responsabilita' promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti.".
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| Art. 5. Apertura delle procedure di liquidazione - Informazione delle autorita' di vigilanza
1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.". 2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' riportato nelle note all'art. 9. - Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' riportato nelle note all'art. 9.
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| Art. 6. Trattamento dei crediti di assicurazione
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 24. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.". 2. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.". 3. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso.". 4. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso". 5. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali. 6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso. 6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP. 6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.". 6. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali. 6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso. 6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP. 6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.".
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 31, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato cosi' recita: "Art. 31. (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attivita' risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. 3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il registro puo' essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti. 5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso. 6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche. 6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali. 6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7 il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso. 6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP. 6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.". - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 31, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 31. (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predetta attivita' risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. 3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successive a quello in cui sono state effettuate le operazioni; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'art. 27. 4. Il registro puo' essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti. 5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso. 6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alIa chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche. 6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali. 6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7 il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso. 6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP. 6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.".
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| Art. 7. Surrogazione a un regime di garanzia
1. All'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i crediti indicati nella lettera a) del comma 4, qualora si siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito dell'intervento dei Fondi stessi.".
Nota all'art. 7: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 78, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 78 (Effetti della liquidazione). - 1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data. 2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione. 3. Il commissario liquidatore puo' trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalita' previste dall'art. 75. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che dispone la liquidazione coatta risultano iscritti nel registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con priorita' rispetto agli altri titotari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche' assisti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione; b) i titotari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. 5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui al comma 4, lettera a), sono preferiti ai crediti di cui al comma 4, lettera b). 6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 7. Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. 7-bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di Garanzia per le vittime della caccia, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici-Consap S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i crediti indicati nella lettera a) del comma 4 dell'art. 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, qualora si siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito dell'intervento dei Fondi stessi.".
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| Art. 8. Revoca dell'autorizzazione
1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attivita' specificatamente indicate.". 2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attivita' specificatamente indicate.".
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo n. 174/1995 e' riportato nelle note all'art. 9. - Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo n. 175/1995 e' riportato nelle note all'art. 9.
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| Art. 9. Pubblicazione
1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.". 2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.".
Note all'art. 9: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo n. 174/1995, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 66 (Procedura della liquidazione coatta). - 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale. 1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana. 2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998). 3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione. 4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di questi Stati. 5. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998). 6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale. 6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attivita' specificatamente indicate.". - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 77, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 77 (Procedura della liquidazione coatta). - 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale. 1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liqudatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana. 2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998). 3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione. 4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di questi Stati. 5. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998). 6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale. 6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attiivita' specificatamente indicate.".
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| Art. 10. Informazione dei creditori noti
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente: "Art. 66-bis (Informazione dei creditori noti). - 1. Quando e' dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorita' di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilita' finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorita' legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonche' i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione. 3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 e' redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilita' di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale. 4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro puo' insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Invito all'insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente: "Art. 77-bis (Informazione dei creditori noti). - 1. Quando e' dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorita' di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilita' finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorita' legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonche' i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione. 3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 e' redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilita' di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale. 4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro puo' insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".". |
| Art. 11. Diritto di insinuazione dei crediti
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-bis e' inserito il seguente: "Art. 66-ter (Diritto di insinuazione dei crediti). - 1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti. 2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica. 3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui e' sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-bis e' inserito il seguente: "Art. 77-ter (Diritto di insinuazione dei crediti). - 1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti. 2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica. 3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui e' sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.". |
| Art. 12. Informazione regolare dei creditori
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-ter e' inserito il seguente: "Art. 66-quater (Informazione regolare dei creditori). - 1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie. 2. L'ISVAP, qualora le autorita' degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-ter e' inserito il seguente: "Art. 77-quater (Informazione regolare dei creditori). - 1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie. 2. L'ISVAP, qualora le autorita' degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.". |
| Art. 13. Effetti su taluni contratti e diritti
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: "Art. 67-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonche' di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente: a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica; b) un contratto che da' diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto e' disciplinato esclusivamente dalla legge italiana; c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente: "Art. 78-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonche' di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente: a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica; b) un contratto che da' diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto e' disciplinato esclusivamente dalla legge italiana; c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.". |
| Art. 14 Diritti reali dei terzi
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-bis e' inserito il seguente: "Art. 67-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica. 2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti: a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtu' di un pegno o di un'ipoteca; b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia; c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volonta' dell'avente diritto; d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene. 3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. 4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-bis e' introdotto il seguente: "Art. 78-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica. 2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti: a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtu' di un pegno o di un'ipoteca; b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia; c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volonta' dell'avente diritto; d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene. 3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. 4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". |
| Art. 15. Riserva di proprieta'
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-ter e' inserito il seguente: "Art. 67-quater (Riserva di proprieta). - 1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprieta', allorche' il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica. 2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprieta' dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-ter e' inserito il seguente: "Art. 78-quater (Riserva di proprieta). - 1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprieta', allorche' il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica. 2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprieta' dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". |
| Art. 16. Compensazione
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-quater e' inserito il seguente: "Art. 67-quinquies (Compensazione). - 1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullita' o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-quater e' inserito il seguente: "Art. 78-quinquies (Compensazione). - 1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullita' o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".
Nota all'art. 16: - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".
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| Art. 17. Mercati regolamentati
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 68 e' inserito il seguente: "Art. 68-bis (Mercati regolamentati). - 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato. 2. Resta ferma la possibilita' di esperire le azioni di nullita', di annullamento o di inopponibilita' dei pagamenti o delle transazioni in virtu' della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente: "Art. 79-bis (Mercati regolamentati). - 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato. 2. Resta ferma la possibilita' di esperire le azioni di nullita', di annullamento o di inopponibilita' dei pagamenti o delle transazioni in virtu' della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.". |
| Art. 18. Atti pregiudizievoli
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-quinquies e' inserito il seguente: "Art. 67-sexies (Atti pregiudizievoli). - 1. Non e' possibile proporre azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto e' soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-quinquies e' inserito il seguente: "Art. 78-sexies (Atti pregiudizievoli). - 1. Non e' possibile proporre azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto e' soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.". |
| Art. 19. Tutela del terzo acquirente
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-sexies e' inserito il seguente: "Art. 67-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' dopo l'apertura della procedura di liquidazione, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilita' di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro, o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio e' situato il bene immobile ovvero presso il quale e' tenuto il registro o il conto o il sistema.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-sexies e' inserito il seguente: "Art. 78-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' dopo l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilita' di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio e' situato il bene immobile ovvero presso il quale e' tenuto il registro o il conto o il sistema.". |
| Art. 20. Procedimenti pendenti
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-septies e' inserito il seguente: "Art. 67-octies (Procedimenti pendenti). - 1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione e' spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-septies e' inserito il seguente: "Art. 78-octies (Procedimenti pendenti). - 1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione e' spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.". |
| Art. 21. Amministratori e liquidatori
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-quater e' inserito il seguente: "Art. 66-quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori). - 1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorita' di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni e' tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorita' stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato membro d'origine. 2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro puo' essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1. 3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine. 5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorita' di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalita' di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi e' comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonche' la possibilita' di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-quater e' inserito il seguente: "Art. 77-quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori). - 1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorita' di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni e' tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorita' stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato membro d'origine. 2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro puo' essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1. 3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine. 5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorita' di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalita' di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi e' comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonche' la possibilita' di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.". |
| Art. 22. Annotazione in pubblico registro
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-quinquies e' inserito il seguente: "Art. 66-sexies (Annotazioni in pubblici registri). - 1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorita' dello Stato membro d'origine, nonche' ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorita' possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione ove previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica. 2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-quinquies e' inserito il seguente: "Art. 77-sexies (Annotazioni in pubblici registri). - 1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorita' dello Stato membro d'origine, nonche' ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorita' possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica, nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica. 2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.". |
| Art. 23. Succursali di imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 101 e' inserito il seguente: "Art. 101-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali). - 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 81, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorita' competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 115 e' inserito il seguente: "Art. 115-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali). - 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 93, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorita' competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.". |
| Art. 24. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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