Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 93
Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' aggiunta la seguente lettera:
"aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sonoparimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera:
"bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001." L'allegato A cosi' recita:
"Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo VI-bis - farmacovigilanza - della
direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo V-bis - farmacovigilanza - della
direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialita'
medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che
modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del
Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative all'applicazione della buona
pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione
clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione
degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che
modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che
integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione
d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle
norme minime per la concessione della protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che
modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la
direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001,
che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del
consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla
direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli
di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare
d'appalto pubbliche).".
- La direttiva 2001/17/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 110 del 20 aprile
2001.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 reca: "Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca:
"Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita".
- La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 360 del 9 dicembre
1992.
- La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 63 del 13 marzo
1979.
- La direttiva 90/619/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 330 del 29 novembre
1990.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita".
- La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 228 dell'11 agosto
1992.
- La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea n. L 5 del 7 gennaio
1978.
- La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 172 del 4 luglio
1988.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, reca:
"Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b),
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa.".
Gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 cosi' recitano:
"Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) omissis;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti
enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri
di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato cosi' recita:
"Art. 1. (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
c) impresa: ogni societa' che esercita le
assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui
all'allegato I del presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito
dall'art. 70, comma 4;
e) contratto: il contratto concernente assicurazioni
od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I
del presente decreto;
f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal
contratto;
g) attivita' in regime di stabilimento: l'attivita'
che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se
persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;
h) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro
domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro
sede, in un altro Stato membro;
i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro
nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
membro della sede della stessa cui si riferisce il
contratto;
l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui e'
situata la sede legale dell'impresa che assume
l'obbligazione;
m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in
cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
membro dell'obbligazione quando l'obbligazione e' assunta
da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
o) societa' controllata: una societa' si considera
controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice
civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con
altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di
voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio
del voto;
p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere
in un'impresa, direttamente o per tramite di societa'
controllate, societa' fiduciarie o interposta persona,
almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione
qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
su questa una influenza notevole, ancorche' non dominante;
q) mercato regolamentato: un mercato finanziario
cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in
questione;
r) autorita' di controllo: le autorita' nazionali
incaricate del controllo delle imprese;
s) unita' di conto europea (Ecu): quella definita
dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre
1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio
generale dell'Unione europea;
t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni
esigibili in una determinata valuta con corrispondenti
attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
u) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello
Stato nel quale essi sono esigibili;
v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla
somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di
morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica
del rischio principale;
z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo
con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE;
aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'allegato I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione
diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la
copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando
alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono
parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio
delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni.".
- L'allegato I, tabella A, del citato decreto, cosi'
recita:
"Allegato I
TABELLA
A) Classificazione per ramo
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
II - Le assicurazioni di nuzialita', le assicurazioni
di natalita'.
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse
con fondi di investimento.
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero
1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo
1979.
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art.
40 del presente decreto.
VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
B) Assicurazioni complementari
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o
III della lettera A) puo' con i relativi contratti
garantire, in via complementare, i rischi di danni alla
persona.".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro della Unione
europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
c) impresa: ogni societa' che esercita le
assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al
presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria
di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.
82, comma 5;
e) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni
immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche'
entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato membro di immatricolazione, quando
l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha
sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata
inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi
inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il
proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una
persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla
quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
f) rischio assunto in regime di stabilimento: il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato
il rischio;
g) rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata
la sede legale dell'impresa che assume il rischio;
i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui e'
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
membro in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto
da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
m) societa' controllata: una societa' si considera
controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice
civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con
altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di
voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio
del voto;
n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere
in un'impresa, direttamente o per il tramite di societa'
controllate, societa' fiduciarie o interposta persona,
almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione
qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare
su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante;
o) mercato regolamentato: un mercato finanziario
cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in
questione;
p) autorita' di controllo: le autorita' nazionali
incaricate del controllo delle imprese;
q) unita' di conto europea (Ecu): quella definita
dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre
1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio
generale della Unione europea;
r) congruenza: la rappresentazione degli impegni
esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti
attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello
Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A)
della tabella allegata del presente decreto:
a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto alla successiva lettera c);
b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' il contraente assicurato superi i
limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai 6,2 milioni di Ecu;
l'importo del volume d'affari risulti superiore
ai 12,8 milioni di Ecu;
il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di
un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;
v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione
professionale che e' costituita, conformemente alla
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della commissione economica per l'Europa
dell'organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa
imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato
l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilita'
civile autoveicoli";
z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno
entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle
cose o alle persone causati da un veicolo non identificato
o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo
che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;
bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto ad
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'allegato I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione
diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la
copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando
alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono
parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio
delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni.".



 
Art. 2.
Adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri.
1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi.".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e' riportato nelle note all'art. 4.



 
Art. 3.
Informazione delle autorita' di vigilanza

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.".



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e' riportato nelle note all'art. 4.



 
Art. 4.
Pubblicazione

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
"13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.
13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, puo' provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalita' che ritiene piu' opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorita' che ha emesso il provvedimento, l'autorita' cui e' possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato.".



Nota all'art. 4:
- Per la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi note alle
premesse. Il testo dell'art. 7, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi
di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi
violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie,
oppure di grave e persistente inosservanza delle
disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla
vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione
patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con
proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui
agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive modificazioni, puo' disporre lo
scioglimento degli organi amministrativi e sindacali
ordinari degli enti e delle imprese di cui all'art. 4,
primo comma.
1-bis. Il provvedimento di amministrazione
straordinaria si applica anche a tutte le succursali
presenti negli altri Stati membri.
1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri
Stati membri producono, senza necessita' di ulteriori
adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese
operanti nel territorio della Repubblica anche nei
confronti dei terzi.
1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorita'
di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta
adozione di un provvedimento di amministrazione
straodinaria e degli effetti che da tale provvedimento
potrebbero derivare.
2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto
dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia
gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali
rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo' essere
disposto solo decorso inutilmente il termine
contestualmente assegnato per far cessare i fatti
addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari
per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un
comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due
a quattro membri.
4. Col provvedimento di nomina, o successivamente,
viene determinato il compenso per i commissari, i membri
del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il
compenso e' a carico dell'ente o dell'impresa.
5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere
l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura
dell'esercizio ui si riferisce l'ultimo bilancio approvato;
l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione
del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP,
devono essere presentati al commissario entro tre mesi
dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le
sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a
maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del
presidente.
7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i
poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i
commissari siano piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se
sono due, deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di
fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa
spetta a due di essi, con firma congiunta.
8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le
funzioni proprie dell'assemblea dei soci.
9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa
autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare l'assemblea
ordinaria e straordinaria dei soci.
10. Il commissario:
a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di
responsabilita' contro i membri dell'organo amministrativo
e sindacale dell'ente o dell'impresa;
b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento
della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente
o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il
verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile
prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario
deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di
sorveglianza;
c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad
una propria dettagliata valutazione ed al parere del
comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine
al risanamento o al riassetto aziendale;
d) promuove, non appena si siano verificati i
presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la
ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali
ordinari.
11. La gestione straordinaria ha la durata massima di
un anno; su motivata richiesta del commissario e con il
parere del comitato di sorveglianza, possono essere
concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione
motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di
cui all'art. 76 e seguenti del citato testo unico delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del
1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici
mesi.
12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di
inizio della gestione straordinaria e' protratta, a tutti
gli effetti di legge, fino al termine della gestione
stessa.
13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione
della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e' adottato
sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa
verifica della ricostituzione degli organi societari.
13-bis. Il provvedimento di amministrazione
straordinaria adottato deve essere pubblicato, su
iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee.
13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro
Stato membro dell'adozione di un provvedimento di
risanamento nei confronti di un'impresa che ha una
succursale sul territorio della Repubblica, puo' provvedere
alla pubblicazione della predetta decisione con le
modalita' che ritiene piu' opportune. Nelle predette
pubblicazioni devono essere specificati l'autorita' che ha
emesso il provvedimento, l'autorita' cui e' possibile
proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto
ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo
dell'eventuale amministratore straordinario nominato.
14. Al termine della gestione straordinaria:
a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei
profitti e delle perdite e il presenta, unitamente alla
relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi
all'ISVAP per l'approvazione;
b) il commissario ed il comitato di sorveglianza
redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li
rimettono all'ISVAP;
c) il commissario redige l'inventario ed il
rendiconto dalla data di inizio della gestione;
l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione
del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli
organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla
chiusura della gestione.
15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario
debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP
entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di
responsabilita' contro il commissario deve essere promossa
entro il termine di prescrizione di due anni dalla data
della pubblicazione del decreto di cessazione della
gestione straordinaria.
16. Le azioni di responsabilita' promosse dal
commissario debbono essere proseguite dagli organi
amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare
all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto
sullo stato dei relativi procedimenti.".



 
Art. 5.
Apertura delle procedure di liquidazione - Informazione delle autorita' di vigilanza

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza
degli altri Stati membri dell'avvenuta
adozione di una procedura di liquidazione
coatta amministrativa, nonche' degli effetti
che tale procedura comporta, in base alla
normativa nazionale.".
2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza
degli altri Stati membri dell'avvenuta
adozione di una procedura di liquidazione
coatta amministrativa, nonche' degli effetti
che tale procedura comporta, in base alla
normativa nazionale.".



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174, e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, e' riportato nelle note all'art. 9.



 
Art. 6.
Trattamento dei crediti di assicurazione

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le
attivita' a copertura delle riserve tecniche
di cui all'articolo 24. In qualsiasi momento
l'importo degli attivi registrati deve essere,
fatte salve le annotazioni di cui al comma 3,
almeno pari all'ammontare delle riserve
tecniche.".
2. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le
attivita' a copertura delle riserve tecniche
di cui agli articoli 23 e seguenti. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi
registrati deve essere, fatte salve le
annotazioni di cui al comma 3, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.".
3. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte
nel registro di cui al comma 1, sono riservate
in modo esclusivo all'adempimento delle
obbligazioni assunte dall'impresa con i
contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono e costituiscono patrimonio
separato rispetto alle attivita' detenute
dall'impresa e non iscritte nel registro
stesso.".
4. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte
nel registro di cui al comma 1, sono riservate
in modo esclusivo all'adempimento delle
obbligazioni assunte dall'impresa con i
contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono e costituiscono patrimonio
separato rispetto alle attivita' detenute
dall'impresa e non iscritte nel registro
stesso".
5. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di
liquidazione coatta amministrativa di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la
composizione degli attivi indicati nel
registro delle attivita' a copertura delle
riserve tecniche e il registro stesso non
possono essere modificati senza
l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si
tratti di meri errori materiali.
6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario
liquidatore deve aggiungere agli attivi in
questione i proventi finanziari maturati sugli
attivi stessi, nonche' l'importo dei premi
incassati nel periodo compreso tra l'apertura
della procedura di liquidazione coatta
amministrativa e il pagamento dei crediti di
assicurazione o nel caso di trasferimento di
portafoglio fino alla data del trasferimento
stesso.
6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e'
inferiore alla valutazione indicata nel
registro il commissario liquidatore ne deve
fornire giustificazione all'ISVAP.
6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per
garantire che le imprese di assicurazione si
conformino alle disposizioni inerenti alla
formazione e tenuta del registro.".
6. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di
liquidazione coatta amministrativa di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la
composizione degli attivi indicati nel
registro delle attivita' a copertura delle
riserve tecniche e il registro stesso non
possono essere modificati senza
l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si
tratti di meri errori materiali.
6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario
liquidatore deve aggiungere agli attivi in
questione i proventi finanziari maturati sugli
attivi stessi, nonche' l'importo dei premi
incassati nel periodo compreso tra l'apertura
della procedura di liquidazione coatta
amministrativa e il pagamento dei crediti di
assicurazione o nel caso di trasferimento di
portafoglio fino alla data del trasferimento
stesso.
6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e'
inferiore alla valutazione indicata nel
registro il commissario liquidatore ne deve
fornire giustificazione all'ISVAP.
6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per
garantire che le imprese di assicurazione si
conformino alle disposizioni inerenti alla
formazione e tenuta del registro.".



Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 31, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato cosi' recita:
"Art. 31. (Registro delle attivita' a copertura delle
riserve tecniche). - 1. Le imprese devono tenere un
registro da cui risultino le attivita' a copertura delle
riserve tecniche di cui all'art. 24. In qualsiasi momento
l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve
le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare
delle riserve tecniche.
2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare
all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun
trimestre, la situazione delle predette attivita'
risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in
conformita' ad un modello approvato con provvedimento
dell'ISVAP.
3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole
attivita' devono essere annotati sul registro mensilmente e
non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono
state effettuate le operazioni.
4. Il registro puo' essere formato anche usando
supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni
dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle
altre norme vigenti.
5. Le attivita' poste a copertura delle riserve
tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono
riservate in modo esclusivo all'adempimento delle
obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali
le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio
separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e
non iscritte nel registro stesso.
6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio
un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello
approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente
l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla
chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve
tecniche.
6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto
di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
la composizione degli attivi indicati nel registro delle
attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro
stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione
dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori
materiali.
6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7 il
commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in
questione i proventi finanziari maturati sugli attivi
stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo
compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione
coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di
assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio
fino alla data del trasferimento stesso.
6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli
attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro
il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione
all'ISVAP.
6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure
per garantire che le imprese di assicurazione si conformino
alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del
registro.".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 31, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 31. (Registro delle attivita' a copertura delle
riserve tecniche). - 1. Le imprese devono tenere un
registro da cui risultino le attivita' a copertura delle
riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve
essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3,
almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare
all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun
trimestre, la situazione delle predetta attivita'
risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in
conformita' ad un modello approvato con provvedimento
dell'ISVAP.
3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole
attivita' devono essere annotati sul registro mensilmente e
non oltre la fine del mese successive a quello in cui sono
state effettuate le operazioni; le variazioni dei valori
iscritti devono essere registrate entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie
indicate nell'art. 27.
4. Il registro puo' essere formato anche usando
supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni
dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle
altre norme vigenti.
5. Le attivita' poste a copertura delle riserve
tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono
riservate in modo esclusivo all'adempimento delle
obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali
le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio
separato rispetto alle attivita' detenute dall'impresa e
non iscritte nel registro stesso.
6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio
un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello
approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente
l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alIa
chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve
tecniche.
6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto
di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
la composizione degli attivi indicati nel registro delle
attivita' a copertura delle riserve tecniche e il registro
stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione
dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori
materiali.
6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7 il
commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in
questione i proventi finanziari maturati sugli attivi
stessi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo
compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione
coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di
assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio
fino alla data del trasferimento stesso.
6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli
attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro
il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione
all'ISVAP.
6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure
per garantire che le imprese di assicurazione si conformino
alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del
registro.".



 
Art. 7.
Surrogazione a un regime di garanzia

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo
di garanzia per le vittime della caccia,
gestiti dalla Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - Consap S.p.a.
beneficiano dello stesso trattamento previsto
per i crediti indicati nella lettera a) del
comma 4, qualora si siano surrogati nei
diritti dei danneggiati a seguito
dell'intervento dei Fondi stessi.".



Nota all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 78, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 78 (Effetti della liquidazione). - 1. I contratti
di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta
amministrativa continuano a coprire i rischi fino al
sessantesimo giorno successivo a tale data.
2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di
recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione
del decreto di liquidazione coatta mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno
successivo al ricevimento della comunicazione da parte
degli organi della liquidazione.
3. Il commissario liquidatore puo' trasferire il
portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta
amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e
conformemente alle modalita' previste dall'art. 75. Restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico
delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive modificazioni.
4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui
all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che
dispone la liquidazione coatta risultano iscritti nel
registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto
previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento
delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si
riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con
priorita' rispetto agli altri titotari di crediti sorti
anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche'
assisti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per
sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del decreto di
liquidazione;
b) i titotari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio
corrispondente al rischio non ancora corso.
5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti
per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui
al comma 4, lettera a), sono preferiti ai crediti di cui al
comma 4, lettera b).
6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va
anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111,
comma 1, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Per le assicurazioni obbligatorie della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni
contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1977, n. 39.
7-bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada
e il Fondo di Garanzia per le vittime della caccia, gestiti
dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici-Consap
S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i
crediti indicati nella lettera a) del comma 4 dell'art. 78
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, qualora si
siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito
dell'intervento dei Fondi stessi.".



 
Art. 8.
Revoca dell'autorizzazione

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta
amministrativa, puo' autorizzare il
commissario liquidatore o altra persona
all'uopo designata a proseguire attivita'
specificatamente indicate.".
2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta
amministrativa, puo' autorizzare il
commissario liquidatore o altra persona
all'uopo designata a proseguire attivita'
specificatamente indicate.".



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo n.
174/1995 e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo n.
175/1995 e' riportato nelle note all'art. 9.



 
Art. 9.
Pubblicazione

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su
iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea. L'ISVAP, qualora sia stato
informato da uno Stato membro di origine della
liquidazione di un'impresa, che opera sul
territorio della Repubblica, puo' disporre la
pubblicazione della decisione secondo le
modalita' che ritiene piu' opportune. Nella
pubblicazione della predetta decisione deve
essere indicata l'autorita' competente, la
legislazione dello Stato membro che trova
applicazione e il nominativo del liquidatore.
La pubblicazione deve avvenire in lingua
italiana.".
2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su
iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea. L'ISVAP, qualora sia stato
informato da uno Stato membro di origine della
liquidazione di un'impresa, che opera sul
territorio della Repubblica, puo' disporre la
pubblicazione della decisione secondo le
modalita' che ritiene piu' opportune. Nella
pubblicazione della predetta decisione deve
essere indicata l'autorita' competente, la
legislazione dello Stato membro che trova
applicazione e il nominativo del liquidatore.
La pubblicazione deve avvenire in lingua
italiana.".



Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 66 del decreto
legislativo n. 174/1995, cosi' come modificato dal decreto
qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 66 (Procedura della liquidazione coatta). - 1. I
provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono
adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione
di una procedura di liquidazione coatta amministrativa,
nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base
alla normativa nazionale.
1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta
amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati
per estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato
membro di origine della liquidazione di un'impresa, che
opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la
pubblicazione della decisione secondo le modalita' che
ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta
decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la
legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il
nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire
in lingua italiana.
2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 373/1998).
3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione
dell'impresa con i poteri delle societa' commerciali, ferma
l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono
poste a carico della liquidazione.
4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso
proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale
per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di
questi Stati.
5. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 373/1998).
6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione
coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso
giurisdizionale.
6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta
amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore
o altra persona all'uopo designata a proseguire attivita'
specificatamente indicate.".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 77, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 77 (Procedura della liquidazione coatta). - 1. I
provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono
adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione
di una procedura di liquidazione coatta amministrativa,
nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base
alla normativa nazionale.
1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta
amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europee. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato
membro di origine della liquidazione di un'impresa, che
opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la
pubblicazione della decisione secondo le modalita' che
ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta
decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la
legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il
nominativo del liqudatore. La pubblicazione deve avvenire
in lingua italiana.
2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 373/1998).
3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione
dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle societa'
commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei
liquidatori sono poste a carico della liquidazione.
4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso
proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale
per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di
questi Stati.
5. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 373/1998).
6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione
coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso
giurisdizionale.
6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta
amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore
o altra persona all'uopo designata a proseguire attiivita'
specificatamente indicate.".



 
Art. 10.
Informazione dei creditori noti

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
66 e' inserito il seguente:
"Art. 66-bis (Informazione dei creditori noti). - 1. Quando e'
dichiarata la liquidazione di un'impresa
avente sede legale in Italia il commissario
liquidatore o altro soggetto designato
dall'autorita' di vigilanza devono informare
per iscritto, senza indugio e individualmente,
i creditori noti che hanno la residenza
abituale, il domicilio o la sede legale in un
altro Stato membro. Ai fini del predetto
adempimento si prendono in considerazione i
dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In
mancanza di disponibilita' finanziarie per
tale adempimento l'importo necessario deve
essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. -
Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini
da rispettare per ottenere il riconoscimento
del credito, gli effetti derivanti dal loro
mancato rispetto, l'autorita' legittimata a
ricevere la richiesta di insinuazione dei
crediti, ove tale adempimento sia previsto, le
osservazioni relative ai crediti e gli altri
adempimenti che si rendessero necessari per
ottenere il riconoscimento del debito.
L'avviso indica anche che i creditori
privilegiati o assistiti da una garanzia reale
debbono insinuare il credito. Per i crediti di
assicurazione la predetta comunicazione deve
inoltre indicare gli effetti della
liquidazione sui contratti ed in particolare
la data in cui i contratti o le operazioni
cessano di produrre i loro effetti, nonche' i
diritti e gli obblighi dell'assicurato
rispetto al contratto o all'operazione.
3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 e' redatto in lingua
italiana. Per tale comunicazione deve essere
usato un formulario che reca in tutte le
lingue dell'Unione europea il titolo "Invito
all'insinuazione di un credito. Termini da
osservare" e nel caso sia prevista la
possibilita' di presentare osservazioni
"Invito a presentare osservazioni relative ai
crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove
si tratti di creditori di assicurazione, il
testo dell'avviso deve essere redatto nella
lingua dello Stato membro in cui il creditore
ha la residenza abituale, il domicilio o la
sede legale.
4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o
la sede legale in un altro Stato membro puo'
insinuare o presentare osservazioni relative
al credito nella propria lingua. Tuttavia, in
tal caso, la dichiarazione di insinuazione,
ovvero la presentazione delle osservazioni,
deve recare in lingua italiana il titolo
"Invito all'insinuazione di credito" ovvero
"Presentazione delle osservazioni relative al
credito".".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis (Informazione dei creditori noti). - 1. Quando e'
dichiarata la liquidazione di un'impresa
avente sede legale in Italia il commissario
liquidatore o altro soggetto designato
dall'autorita' di vigilanza devono informare
per iscritto, senza indugio e individualmente,
i creditori noti che hanno la residenza
abituale, il domicilio o la sede legale in un
altro Stato membro. Ai fini del predetto
adempimento si prendono in considerazione i
dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In
mancanza di disponibilita' finanziarie per
tale adempimento l'importo necessario deve
essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. -
Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini
da rispettare per ottenere il riconoscimento
del credito, gli effetti derivanti dal loro
mancato rispetto, l'autorita' legittimata a
ricevere la richiesta di insinuazione dei
crediti, ove tale adempimento sia previsto, le
osservazioni relative ai crediti e gli altri
adempimenti che si rendessero necessari per
ottenere il riconoscimento del debito.
L'avviso indica anche se i creditori
privilegiati o assistiti da una garanzia reale
debbano insinuare il credito. Per i crediti di
assicurazione la predetta comunicazione deve
inoltre indicare gli effetti della
liquidazione sui contratti ed in particolare
la data in cui i contratti o le operazioni
cessano di produrre i loro effetti, nonche' i
diritti e gli obblighi dell'assicurato
rispetto al contratto o all'operazione.
3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 e' redatto in lingua
italiana. Per tale comunicazione deve essere
usato un formulario che reca in tutte le
lingue dell'Unione europea il titolo "Invito
all'insinuazione di un credito. Termini da
osservare" e nel caso sia prevista la
possibilita' di presentare osservazioni
"Invito a presentare osservazioni relative ai
crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove
si tratti di creditori di assicurazione, il
testo dell'avviso deve essere redatto nella
lingua dello Stato membro in cui il creditore
ha la residenza abituale, il domicilio o la
sede legale.
4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o
la sede legale in un altro Stato membro puo'
insinuare o presentare osservazioni relative
al credito nella propria lingua. Tuttavia, in
tal caso, la dichiarazione di insinuazione,
ovvero la presentazione delle osservazioni,
deve recare in lingua italiana il titolo
"Insinuazione di credito" ovvero
"Presentazione delle osservazioni relative al
credito".".
 
Art. 11.
Diritto di insinuazione dei crediti

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
66-bis e' inserito il seguente:
"Art. 66-ter (Diritto di insinuazione dei crediti). - 1. I
creditori che hanno la residenza abituale, il
domicilio o la sede legale in un altro Stato
membro, comprese le pubbliche amministrazioni,
hanno diritto, salvo che l'ammissione non
avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare
per iscritto le osservazioni relative ai
propri crediti.
2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche,
che hanno residenza abituale, domicilio o la
sede legale in un altro Stato membro diverso
dall'Italia, incluse le pubbliche
amministrazioni, spetta lo stesso trattamento
e lo stesso grado di privilegio dei creditori
aventi sede nel territorio della Repubblica.
3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui
al comma 2 inviano al commissario liquidatore
copia dei documenti giustificativi di cui sono
in possesso e indicano la natura del credito,
la data in cui e' sorto e il relativo importo;
segnalano inoltre se vantano un privilegio e
quali sono i beni che lo garantiscono. I
creditori di assicurazione non hanno obbligo
di indicare il tipo di privilegio loro
riconosciuto.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
77-bis e' inserito il seguente:
"Art. 77-ter (Diritto di insinuazione dei crediti). - 1. I
creditori che hanno la residenza abituale, il
domicilio o la sede legale in un altro Stato
membro, comprese le pubbliche amministrazioni,
hanno diritto, salvo che l'ammissione non
avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare
per iscritto le osservazioni relative ai
propri crediti.
2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche,
che hanno residenza abituale, domicilio o la
sede legale in un altro Stato membro diverso
dall'Italia, incluse le pubbliche
amministrazioni, spetta lo stesso trattamento
e lo stesso grado di privilegio dei creditori
aventi sede nel territorio della Repubblica.
3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui
al comma 2 inviano al commissario liquidatore
copia dei documenti giustificativi di cui sono
in possesso e indicano la natura del credito,
la data in cui e' sorto e il relativo importo;
segnalano inoltre se vantano un privilegio e
quali sono i beni che lo garantiscono. I
creditori di assicurazione non hanno obbligo
di indicare il tipo di privilegio loro
riconosciuto.".
 
Art. 12.
Informazione regolare dei creditori

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
66-ter e' inserito il seguente:
"Art. 66-quater (Informazione regolare dei creditori). - 1. I
liquidatori informano periodicamente i
creditori, secondo le modalita' stabilite
dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni
liquidatorie.
2. L'ISVAP, qualora le autorita' degli altri Stati membri ne
facciano richiesta, deve fornire le
informazioni sulle liquidazioni che rientrano
sotto la propria vigilanza.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
77-ter e' inserito il seguente:
"Art. 77-quater (Informazione regolare dei creditori). - 1. I
liquidatori informano periodicamente i
creditori, secondo le modalita' stabilite
dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni
liquidatorie.
2. L'ISVAP, qualora le autorita' degli altri Stati membri ne
facciano richiesta, deve fornire le
informazioni sulle liquidazioni che rientrano
sotto la propria vigilanza.".
 
Art. 13.
Effetti su taluni contratti e diritti

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
67 e' inserito il seguente:
"Art. 67-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli
effetti sui contratti e sui diritti derivanti
dall'adozione di un provvedimento di
amministrazione straordinaria o di altro
analogo provvedimento di risanamento, nonche'
di una procedura di liquidazione da parte di
un altro Stato membro sono disciplinati nel
modo seguente:
a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono
disciplinati esclusivamente dalla legge
italiana o dagli accordi collettivi vigenti
nel territorio della Repubblica;
b) un contratto che da' diritto al godimento di un bene immobile
situato nel territorio della Repubblica o ad
un suo acquisto e' disciplinato esclusivamente
dalla legge italiana;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile,
su una nave o su un aeromobile, soggetti ad
iscrizione in un pubblico registro tenuto in
Italia sono disciplinati dalla legge
italiana.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
78 e' inserito il seguente:
"Art. 78-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli
effetti sui contratti e sui diritti derivanti
dall'adozione di un provvedimento di
amministrazione straordinaria o di altro
analogo provvedimento di risanamento, nonche'
di una procedura di liquidazione da parte di
un altro Stato membro sono disciplinati nel
modo seguente:
a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono
disciplinati esclusivamente dalla legge
italiana o dagli accordi collettivi vigenti
nel territorio della Repubblica;
b) un contratto che da' diritto al godimento di un bene immobile
situato nel territorio della Repubblica o ad
un suo acquisto e' disciplinato esclusivamente
dalla legge italiana;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile,
su una nave o su un aeromobile, soggetti ad
iscrizione in un pubblico registro tenuto in
Italia sono disciplinati dalla legge
italiana.".
 
Art. 14
Diritti reali dei terzi

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
67-bis e' inserito il seguente:
"Art. 67-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un
provvedimento di amministrazione straordinaria
o di analogo provvedimento di risanamento,
nonche' l'apertura della procedura di
liquidazione da parte di un altro Stato membro
non pregiudica un diritto reale esistente su
beni materiali o immateriali, mobili o
immobili, siano essi beni determinati o
universalita' di beni indeterminati variabili
nel tempo, di proprieta' dell'impresa di
assicurazione che si trovano nel territorio
della Repubblica.
2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano
pregiudicati sono i seguenti:
a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere
soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene
stesso, in particolare in virtu' di un pegno o
di un'ipoteca;
b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare
in seguito alla costituzione di un pegno o
alla cessione di tale credito a titolo di
garanzia;
c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al
debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in
godimento contro la volonta' dell'avente
diritto;
d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in
pubblico registro e opponibile a terzi, che
consenta di ottenere un diritto reale ai sensi
del comma 1.
4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica
l'applicabilita' delle disposizioni relative
alla nullita', all'annullamento o
all'inopponibilita' previste dalla
legislazione dello Stato membro d'origine.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
78-bis e' introdotto il seguente:
"Art. 78-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un
provvedimento di amministrazione straordinaria
o di analogo provvedimento, nonche' l'apertura
della procedura di liquidazione da parte di un
altro Stato membro non pregiudica un diritto
reale esistente su beni materiali o
immateriali, mobili o immobili, siano essi
beni determinati o universalita' di beni
indeterminati variabili nel tempo, di
proprieta' dell'impresa di assicurazione che
si trovano nel territorio della Repubblica.
2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano
pregiudicati sono i seguenti:
a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere
soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene
stesso, in particolare in virtu' di un pegno o
di un'ipoteca;
b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare
in seguito alla costituzione di un pegno o
alla cessione di tale credito a titolo di
garanzia;
c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al
debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in
godimento contro la volonta' dell'avente
diritto;
d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in
pubblico registro e opponibile a terzi, che
consenta di ottenere un diritto reale ai sensi
del comma 1.
4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica
l'applicabilita' delle disposizioni relative
alla nullita', all'annullamento o
all'inopponibilita' previste dalla
legislazione dello Stato membro d'origine.".
 
Art. 15.
Riserva di proprieta'

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
67-ter e' inserito il seguente:
"Art. 67-quater (Riserva di proprieta). - 1. Un provvedimento di
amministrazione straordinaria o un analogo
provvedimento di risanamento, nonche'
l'apertura della procedura di liquidazione
adottati da un altro Stato membro nei
confronti di un'impresa di assicurazione che
ha stipulato una promessa d'acquisto di un
bene non pregiudica i diritti del venditore
fondati sulla riserva di proprieta', allorche'
il bene si trovi al momento dell'adozione dei
predetti provvedimenti nel territorio della
Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della
procedura di liquidazione da parte di un altro
Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha stipulato una promessa di
vendita di un bene, la cui consegna si sia
verificata prima dell'adozione dei
provvedimenti stessi, non costituisce causa di
scioglimento del contratto di vendita e non
impedisce che l'acquirente ne acquisti la
proprieta' dietro pagamento o adempimento
delle obbligazioni pattuite qualora tale bene
si trovi in tale momento nel territorio della
Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano
l'applicabilita' delle disposizioni relative
alla nullita', all'annullamento o
all'inopponibilita' previste dalla
legislazione dello Stato membro d'origine.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
78-ter e' inserito il seguente:
"Art. 78-quater (Riserva di proprieta). - 1. Un provvedimento di
amministrazione straordinaria o un analogo
provvedimento di risanamento, nonche'
l'apertura della procedura di liquidazione
adottati da un altro Stato membro nei
confronti di un'impresa di assicurazione che
ha stipulato una promessa d'acquisto di un
bene non pregiudica i diritti del venditore
fondati sulla riserva di proprieta', allorche'
il bene si trovi al momento dell'adozione dei
predetti provvedimenti nel territorio della
Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della
procedura di liquidazione da parte di un altro
Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha stipulato una promessa di
vendita di un bene, la cui consegna si sia
verificata prima dell'adozione dei
provvedimenti stessi, non costituisce causa di
scioglimento del contratto di vendita e non
impedisce che l'acquirente ne acquisti la
proprieta' dietro pagamento o adempimento
delle obbligazioni pattuite qualora tale bene
si trovi in tale momento nel territorio della
Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano
l'applicabilita' delle disposizioni relative
alla nullita', all'annullamento o
all'inopponibilita' previste dalla
legislazione dello Stato membro d'origine.".
 
Art. 16.
Compensazione

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
67-quater e' inserito il seguente:
"Art. 67-quinquies (Compensazione). - 1. Un provvedimento di
risanamento o l'apertura della procedura di
liquidazione non pregiudica il diritto del
creditore di invocare la compensazione del
proprio credito con il credito dell'impresa di
assicurazione secondo quanto previsto
dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica
l'applicabilita' delle disposizioni relative
all'annullamento, alla nullita' o
all'inopponibilita' previste dalla
legislazione dello Stato membro d'origine.".
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
78-quater e' inserito il seguente:
"Art. 78-quinquies (Compensazione). - 1. Un provvedimento di
risanamento o l'apertura della procedura di
liquidazione non pregiudica il diritto del
creditore di invocare la compensazione del
proprio credito con il credito dell'impresa di
assicurazione secondo quanto previsto
dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica
l'applicabilita' delle disposizioni relative
all'annullamento, alla nullita' o
all'inopponibilita' previste dalla
legislazione dello Stato membro d'origine.".



Nota all'art. 16:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa".



 
Art. 17.
Mercati regolamentati

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
68 e' inserito il seguente:
"Art. 68-bis (Mercati regolamentati). - 1. Gli effetti di un
provvedimento di risanamento o dell'apertura
di una procedura di liquidazione sui diritti e
sulle obbligazioni dei partecipanti a un
mercato regolamentato sono disciplinati
esclusivamente dalla legge applicabile a tale
mercato.
2. Resta ferma la possibilita' di esperire le azioni di nullita',
di annullamento o di inopponibilita' dei
pagamenti o delle transazioni in virtu' della
legge applicabile al mercato di cui al comma
1.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
79 e' inserito il seguente:
"Art. 79-bis (Mercati regolamentati). - 1. Gli effetti di un
provvedimento di risanamento o dell'apertura
di una procedura di liquidazione sui diritti e
sulle obbligazioni dei partecipanti a un
mercato regolamentato sono disciplinati
esclusivamente dalla legge applicabile a tale
mercato.
2. Resta ferma la possibilita' di esperire le azioni di nullita',
di annullamento o di inopponibilita' dei
pagamenti o delle transazioni in virtu' della
legge applicabile al mercato di cui al comma
1.".
 
Art. 18.
Atti pregiudizievoli

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
67-quinquies e' inserito il seguente:
"Art. 67-sexies (Atti pregiudizievoli). - 1. Non e' possibile
proporre azioni di annullamento, di nullita' o
di inopponibilita' fondate su disposizioni
previste dalla legislazione dello Stato membro
d'origine, quando chi ha beneficiato di un
atto pregiudizievole per la massa dei
creditori, prova che tale atto e' soggetto
alla legislazione dello Stato membro d'origine
e che tale legislazione non consente nella
fattispecie di impugnare tale atto con alcun
mezzo.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
78-quinquies e' inserito il seguente:
"Art. 78-sexies (Atti pregiudizievoli). - 1. Non e' possibile
proporre azioni di annullamento, di nullita' o
di inopponibilita' fondate su disposizioni
previste dalla legislazione dello Stato membro
d'origine, quando chi ha beneficiato di un
atto pregiudizievole per la massa dei
creditori, prova che tale atto e' soggetto
alla legislazione dello Stato membro d'origine
e che tale legislazione non consente nella
fattispecie di impugnare tale atto con alcun
mezzo.".
 
Art. 19.
Tutela del terzo acquirente

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
67-sexies e' inserito il seguente:
"Art. 67-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di
disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo
l'adozione di un provvedimento di
amministrazione straordinaria o di analogo
provvedimento di risanamento, nonche' dopo
l'apertura della procedura di liquidazione,
sulla base dei quali l'impresa abbia la
disponibilita' di un bene immobile, di una
nave o di un aeromobile soggetti
all'iscrizione in pubblico registro, o di
valori mobiliari o di titoli la cui esistenza
o il cui trasferimento presuppongono
l'iscrizione in un registro o in un conto
previsto dalla legge ovvero che siano immessi
in un sistema di deposito centrale
disciplinato da disposizioni legislative, si
applica la disciplina stabilita dalla legge
dello Stato membro nel cui territorio e'
situato il bene immobile ovvero presso il
quale e' tenuto il registro o il conto o il
sistema.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
78-sexies e' inserito il seguente:
"Art. 78-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di
disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo
l'adozione di un provvedimento di
amministrazione straordinaria o di analogo
provvedimento di risanamento, nonche' dopo
l'apertura della procedura di liquidazione da
parte di un altro Stato membro, sulla base dei
quali l'impresa abbia la disponibilita' di un
bene immobile, di una nave o di un aeromobile
soggetti all'iscrizione in pubblico o di
valori mobiliari o di titoli la cui esistenza
o il cui trasferimento presuppongono
l'iscrizione in un registro o in un conto
previsto dalla legge ovvero che siano immessi
in un sistema di deposito centrale
disciplinato da disposizioni legislative, si
applica la disciplina stabilita dalla legge
dello Stato membro nel cui territorio e'
situato il bene immobile ovvero presso il
quale e' tenuto il registro o il conto o il
sistema.".
 
Art. 20.
Procedimenti pendenti

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
67-septies e' inserito il seguente:
"Art. 67-octies (Procedimenti pendenti). - 1. Gli effetti dei
provvedimenti di amministrazione straordinaria
o di analogo provvedimento di risanamento,
nonche' delle procedure di liquidazione
adottati da un altro Stato membro in un
procedimento pendente in Italia relativo ad un
bene o ad un diritto del quale l'impresa di
assicurazione e' spossessata sono disciplinati
dalla legislazione italiana.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
78-septies e' inserito il seguente:
"Art. 78-octies (Procedimenti pendenti). - 1. Gli effetti dei
provvedimenti di amministrazione straordinaria
o di analogo provvedimento di risanamento,
nonche' delle procedure di liquidazione
adottati da un altro Stato membro in un
procedimento pendente in Italia relativo ad un
bene o ad un diritto del quale l'impresa di
assicurazione e' spossessata sono disciplinati
dalla legislazione italiana.".
 
Art. 21.
Amministratori e liquidatori

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
66-quater e' inserito il seguente:
"Art. 66-quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei
liquidatori). - 1. L'amministratore o il
liquidatore nominato dalle competenti
autorita' di un altro Stato membro che intenda
agire nel territorio della Repubblica per
l'esercizio delle proprie funzioni e' tenuto a
documentare la propria nomina con la
presentazione di una copia conforme
all'originale rilasciata dall'autorita' stessa
che ha emesso i provvedimenti o mediante
certificazione rilasciata dalle competenti
autorita' dello Stato membro d'origine.
2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro puo'
essere richiesta una traduzione in lingua
italiana della documentazione di cui al comma
1.
3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro
d'origine, persone incaricate di assistere o
all'occorrenza di rappresentare
l'amministratore o il liquidatore nello
svolgimento dei compiti derivanti dal
provvedimento di gestione straordinaria o
dalla procedura di liquidazione.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e
il liquidatore esercitano in Italia gli stessi
poteri che hanno il diritto di esercitare nel
proprio Stato membro d'origine.
5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti
autorita' di un altro Stato membro sono
tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel
territorio della Repubblica, al rispetto della
legislazione italiana e in particolare al
rispetto delle norme relative alle modalita'
di realizzo degli attivi e alla disciplina dei
rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi e'
comunque precluso l'impiego di mezzi
coercitivi, nonche' la possibilita' di
decidere controversie o contenziosi di
qualunque specie.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
77-quater e' inserito il seguente:
"Art. 77-quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei
liquidatori). - 1. L'amministratore o il
liquidatore nominato dalle competenti
autorita' di un altro Stato membro che intenda
agire nel territorio della Repubblica per
l'esercizio delle proprie funzioni e' tenuto a
documentare la propria nomina con la
presentazione di una copia conforme
all'originale rilasciata dall'autorita' stessa
che ha emesso i provvedimenti o mediante
certificazione rilasciata dalle competenti
autorita' dello Stato membro d'origine.
2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro puo'
essere richiesta una traduzione in lingua
italiana della documentazione di cui al comma
1.
3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro
d'origine, persone incaricate di assistere o
all'occorrenza di rappresentare
l'amministratore o il liquidatore nello
svolgimento dei compiti derivanti dal
provvedimento di gestione straordinaria o
dalla procedura di liquidazione.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e
il liquidatore esercitano in Italia gli stessi
poteri che hanno il diritto di esercitare nel
proprio Stato membro d'origine.
5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti
autorita' di un altro Stato membro sono
tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel
territorio della Repubblica, al rispetto della
legislazione italiana e in particolare al
rispetto delle norme relative alle modalita'
di realizzo degli attivi e alla disciplina dei
rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi e'
comunque precluso l'impiego di mezzi
coercitivi, nonche' la possibilita' di
decidere controversie o contenziosi di
qualunque specie.".
 
Art. 22.
Annotazione in pubblico registro

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
66-quinquies e' inserito il seguente:
"Art. 66-sexies (Annotazioni in pubblici registri). - 1. Gli
amministratori straordinari o i liquidatori
nominati dalla competente autorita' dello
Stato membro d'origine, nonche' ogni altro
soggetto autorizzato dalle medesime autorita'
possono chiedere, fermi restando gli obblighi
di annotazione ove previsti dalla legislazione
italiana, che un provvedimento di risanamento
o la decisione di apertura di una procedura di
liquidazione sia annotato nei registri
immobiliari, nel registro delle imprese o in
altri pubblici registri della Repubblica nel
caso in cui l'impresa di assicurazione
sottoposta alle predette procedure abbia beni
immobili ubicati in Italia o beni soggetti
all'obbligo di iscrizione in un pubblico
registro o comunque operi o abbia operato nel
territorio della Repubblica.
2. Le spese di annotazione sono considerate spese della
procedura.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
77-quinquies e' inserito il seguente:
"Art. 77-sexies (Annotazioni in pubblici registri). - 1. Gli
amministratori straordinari o i liquidatori
nominati dalla competente autorita' dello
Stato membro d'origine, nonche' ogni altro
soggetto autorizzato dalle medesime autorita'
possono chiedere, fermi restando gli obblighi
di annotazione previsti dalla legislazione
italiana, che un provvedimento di risanamento
o la decisione di apertura di una procedura di
liquidazione sia annotato nei registri
immobiliari, nel registro delle imprese o in
altri pubblici registri della Repubblica, nel
caso in cui l'impresa di assicurazione
sottoposta alle predette procedure abbia beni
immobili ubicati in Italia o beni soggetti
all'obbligo di iscrizione in un pubblico
registro o comunque operi o abbia operato nel
territorio della Repubblica.
2. Le spese di annotazione sono considerate spese della
procedura.".
 
Art. 23.
Succursali di imprese di assicurazione di Stati terzi

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo
101 e' inserito il seguente:
"Art. 101-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta
amministrativa delle succursali). - 1. Qualora
un'impresa di assicurazione avente la sede
legale in uno Stato terzo abbia una succursale
nel territorio della Repubblica, autorizzata
ai sensi dell'articolo 81, i provvedimenti di
amministrazione straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa sono
adottati dal Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso
tale impresa abbia succursali in altri Stati
membri le autorita' competenti italiane e
l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie
azioni con tali Stati. I commissari
straordinari e i liquidatori si adoperano per
coordinare le loro azioni con quelli designati
in altri Stati ove fossero presenti succursali
sottoposte ad analoghi procedimenti.".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo
115 e' inserito il seguente:
"Art. 115-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta
amministrativa delle succursali). - 1. Qualora
un'impresa di assicurazione avente la sede
legale in uno Stato terzo abbia una succursale
nel territorio della Repubblica, autorizzata
ai sensi dell'articolo 93, i provvedimenti di
amministrazione straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa sono
adottati dal Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso
tale impresa abbia succursali in altri Stati
membri le autorita' competenti italiane e
l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie
azioni con tali Stati. I commissari
straordinari e i liquidatori si adoperano per
coordinare le loro azioni con quelli designati
in altri Stati ove fossero presenti succursali
sottoposte ad analoghi procedimenti.".
 
Art. 24.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto
alle procedure di amministrazione
straordinaria e alle procedure di liquidazione
coatta amministrativa, i cui relativi
provvedimenti sono emanati dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
continuano ad essere disciplinate dalla
normativa vigente al momento dell'emanazione
dei rispettivi provvedimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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