Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 2 aprile 2003
Integrazione della disposizione in materia di carrier preselection: norme in materia di disattivazione della prestazione. (Deliberazione n. 4/03/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 aprile 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante «Attuazione della direttiva relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;
Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 7 settembre 1999, recante «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;
Vista la delibera n. 3/CIR/99, recante «Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di Preselezione (Carrier Preselection)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la delibera n. 4/00/CIR, recante «Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
Vista la delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante «Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection (CPS): data di sottoscrizione del contratto di utenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000;
Vista la delibera n. 8/01/CIR, recante «Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle capacita' di evasione e della distribuzione delle richieste», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
Vista la delibera n. 18/01/CIR, recante «Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;
Vista la delibera n. 78/02/CONS, recante «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2002;
Vista la delibera n. 152/02/CIR, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 27 giugno 2002;
Vista la delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 27 novembre 2002;
Considerato che a seguito di numerose segnalazioni pervenute da alcuni operatori licenziatari alternativi relative alla fornitura della prestazione di Carrier Preselection (di seguito «CPS») ed, in particolare, alla procedura di disattivazione della prestazione medesima adottata da Telecom Italia, e' stato avviato un procedimento istruttorio di vigilanza;
Considerato che a seguito dell'attivita' svolta e successivamente alle audizioni tenutesi rispettivamente il 25 luglio ed il 12 settembre 2002, il Dipartimento vigilanza e controllo, verificata l'impossibilita' di definire, sulla base della vigente normativa, una procedura - condivisa dalle parti - di disattivazione della prestazione di CPS, ha segnalato al Dipartimento regolamentazione ed alla Commissione per le infrastrutture e le reti la necessita' di integrare le disposizioni vigenti per la definizione di una procedura di disattivazione della prestazione;
Considerato che in data 28 novembre 2002 e' stato avviato il procedimento integrazione e razionalizzazione della disciplina della Carrier Preselection»;
Considerato opportuno, al fine di fornire garanzie procedurali e tempi certi agli utenti finali, determinare, per il processo di disattivazione della CPS, le medesime procedure stabilite per l'attivazione della prestazione che prevedono la possibilita' di inoltrare la richiesta all'operatore preselezionato o all'operatore d'accesso, e ritenuto quindi necessario disciplinare la possibilita' di recedere dalla fornitura della prestazione di CPS anche attraverso l'operatore di accesso;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della delibera n. 3/CIR/99, l'operatore preselezionato e' tenuto a comunicare all'operatore di accesso la disattivazione della prestazione con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data richiesta dal cliente e ritenuto opportuno garantire il medesimo periodo (quindici giorni) all'operatore di accesso ed all'operatore preselezionato per svolgere le attivita' di propria competenza;
Considerato che la delibera 152/02/CIR impone a Telecom Italia, mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione amministrativa e contabile e della trasparenza, di separare le unita' organizzative preposte alla gestione della rete da quelle preposte alla vendita di servizi finali;
Considerato che, alla luce di quanto dichiarato da Telecom Italia, dal punto di vista tecnico le operazioni richieste dall'operatore preselezionato alla divisione rete di Telecom Italia (operatore di accesso) per l'attivazione della prestazione di CPS sono identiche a quelle richieste per la disattivazione della prestazione e che, pertanto, Telecom Italia, per tale ultima prestazione, utilizza le medesime risorse della propria divisione rete utilizzate per l'attivazione;
Considerato che, alla luce di quanto dichiarato dagli operatori, non esistono ragioni per incrementare la capacita' di evasione giornaliera dell'operatore di accesso al fine di comprendere le disattivazioni della prestazione all'interno della capacita' giornaliera attualmente garantita dall'operatore notificato;
Considerati i numerosi reclami pervenuti da parte degli utenti per i casi di attivazione o disattivazione della prestazione di CPS non richiesta ed i notevoli disagi arrecatigli e ritenuto pertanto necessario prevedere la possibilita' all'utente di riottenere, senza oneri di spesa e nel piu' breve tempo possibile, la configurazione originale delle proprie linee telefoniche;
Sentite in audizione congiunta, in data 11 dicembre 2002, le societa' Albacom Spa, Com Tel Spa, Wind Telecomunicazioni Spa, Edisontel Spa, Elitel Spa, Grapes Network Service Spa, Mci Worldcom Spa, Multilink Spa, Tele2 Spa, Telecom Italia Spa, Welcome Italia Spa;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, alla delibera n. 3/CIR/99 ed alla delibera 8/01/CIR.
2. Per «disattivazione della prestazione di CPS» si intende la disattivazione, a seguito di un recesso volontario da parte del cliente, della prestazione di Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in modalita' di Carrier Selection Easy Access da parte dell'operatore precedentemente preselezionato.
 
Art. 2.
Disattivazione della prestazione di CPS
1. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volonta' inequivocabile all'operatore preselezionato o, in alternativa, all'operatore di accesso secondo le forme previste dalla normativa vigente.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;
c) indicazione dell'operatore preselezionato e data di sottoscrizione della prestazione di CPS;
d) data richiesta per la disattivazione.
 
Art. 3.
Processo di disattivazione della prestazione di CPS
1. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalita' operative da definire tra gli operatori, la richiesta di recesso formulata dal cliente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento.
2. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo rispetta le medesime regole in termini di modalita' e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione, di cui all'art. 2, della delibera 4/00/CIR, degli articoli 2 e 3, della delibera n. 8/01/CIR, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Qualora la richiesta di disattivazione venga inoltrata all'operatore di accesso ed in caso di contestazioni, l'operatore preselezionato puo' richiedere all'operatore d'accesso copia della richiesta del cliente. Tale richiesta di documentazione non e' vincolante ai fini della disattivazione della prestazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'operatore preselezionato, ove rilevi gravi e motivate incongruenze, puo' richiedere all'operatore d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorita' - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.
5. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.
6. La comunicazione di cui al precedente comma 5 contiene almeno le seguenti informazioni
a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) la modalita' con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;
d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale e' stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
e) la data in cui sara' eseguita la richiesta formulata dall'utente.
7. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa della possibilita' di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilita' del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalita' per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.
 
Art. 4.
Prestazioni non richieste
1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e all'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Napoli, 2 aprile 2003
Il Presidente: Cheli
 
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