Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» registrato con regolamento della Commissione n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Cooperativa Agricola Produttori Capperi - S.c. a r.l. - con sede in Pantelleria (Trapani), contrada Scauri Basso.
L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Cappero di Pantelleria» riguarda l'umidita' espressa in percentuale, il peso specifico e il calibro dei capperi all'atto dell'immissione al consumo, la densita' e la produzione massima per ettaro dei cappareti, nonche' l'adeguamento di alcune prescrizioni alla regolamentazione comunitaria citata in premessa.
Considerato che le modifiche proposte non incidono sul legame geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromettono la qualita' del prodotto ma consentono al consumatore una migliore conoscenza del prodotto e delle relative caratteristiche;
Considerato, altresi', che l'art. 9 del reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;
Visto il parere favorevole alle modifiche espresse dalla Regione Siciliana;
Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo delle modifiche proposte.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Q.T.C. III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA «CAPPERO DI PANTELLERIA».

Art. 1.
La indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La zona di produzione del «Cappero di Pantelleria» comprende l'intero territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani.
Art. 3.
I cappereti destinati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» debbono essere costituiti da piante della specie botanica «capparis spinosa» varieta' «inermis» cultivar nocellara. E' ammessa una percentuale non superiore al 10% di altre varieta'.
Il numero delle piante per ettaro, sia in coltura specializzata che in coltura promiscua, non puo' essere superiore a 2.000; per superfici inferiori all'ettaro il numero e' ridotto in misura proporzionale. Il sesto d'impianto e' costituito da un quadrato con lato di metri 2,20 circa.
Art. 4.
Le condizioni di impianto e le operazioni colturali dei cappereti destinati alla produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai bottoni fiorali (Capperi) le caratteristiche specifiche.
La produzione massima di capperi freschi, aventi diritto alla I.G.P. «Cappero di Pantelleria», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, e' fissata in kg 1,5 per pianta ed in q.li 30 per ettaro.
Art. 5.
Le operazioni di raccolta vengono svolte a mano e in modo scalare dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno.
Le tradizionali operazioni di salatura a secco, con esclusivo utilizzo di sale marino, avvengono attraverso fasi successive di elaborazione del prodotto.
Nella prima fase, che si protrae per circa otto-dieci giorni dalla data della raccolta dei capperi, la massa dei capperi viene addizionata di sale marino in quantita' corrispondente dal 30 al 40% al peso della stessa e rimescolata, quotidianamente, al fine di favorire la fermentazione lattica che conferisce le particolari caratteristiche organolettiche; al termine del periodo indicato, viene eliminata l'acqua di vegetazione prodotta con la salatura.
La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta di sale marino in quantita' corrispondente dal 20% al 25% del peso della massa dopo l'eliminazione dell'acqua di vegetazione.
Si procede quindi al rimescolamento e allo sgrondo giornaliero della fase liquida per almeno dieci giorni, trascorsi i quali i capperi acquistano le caratteristiche per l'immissione al consumo.
Le operazioni sopra indicate devono essere effettuate nella stessa azienda di produzione dei capperi.
La commercializzazione dei capperi prima delle effettuazioni delle predette operazioni e del conseguimento delle specifiche caratteristiche previste al successivo art. 5, li priva del diritto ad utilizzare l'indicazione geografica protetta.
Art. 6.
Il «Cappero di Pantelleria» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica;
colore: verde tendente al senape;
odore: aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione di muffa od odori estranei;
sapore: aromatico, salato, caratteristico dei capperi di Pantelleria e sale marino;
umidita': da un minimo del 50% ad un massimo del 70%;
calibro dei capperi: da un numero di 4 mm ad un massimo di 15 mm;
sale marino presente nei capperi: 25%;
sale marino presente nelle confezioni: non superiore al 25% del peso dei capperi.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» le diciture «Cappero di Pantelleria» e «Indicazione geografica protetta» devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e medesima colorimetria.
Art. 8.
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92.
I soggetti interessati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» si immettono nel sistema di controllo fornendo i dati identificativi del cappereto; ad analogo adempimento sono assoggettate le imprese di confezionamento.
 
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