Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 23 aprile 2003 |
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 9 gennaio 2003, n. 01; Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Messina n. 4534/03/13.12/GAB in data 4 marzo 2003; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota dell'assessorato trasporti n. 141 del 24 marzo 2003; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario: dal 1° maggio 2003 al 31 ottobre 2003: divieto per le isole di Panarea e Stromboli; dal 1° luglio al 31 ottobre 2003: divieto per l'isola di Alicudi; dal 1° luglio al 30 settembre 2003: divieto per le isole di Lipari e Vulcano; dal 1° luglio al 30 settembre 2003: divieto per l'isola di Filicudi. |
| Art. 2. Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe: a) Alicudi - Stromboli - Panarea: 1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci; 2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2002, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare; 3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; b) Lipari - Vulcano: 1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2002, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune; 2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose; 3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo; 4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno; 5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; 7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali; c) Filicudi: 1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci; 2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo. |
| Art. 3. Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera. |
| Art. 4. Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto. |
| Art. 5. Sanzioni Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002. |
| Art. 6. Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma, 23 aprile 2003 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 275 |
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