Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003
Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali relativamente ai diciannove dei venti nuovi studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;
Dispone:
1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei venti studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003, ad esclusione dello studio SD13U. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.
2. I contribuenti che svolgono due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.
3. I contribuenti a cui risultano applicabili i diciannove dei venti studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003, che intendono avvalersi del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2003, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2003. Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le attivita' comprese nei diciannove dei venti nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2002, il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo. Per lo studio di settore SD13U, relativo al finissaggio dei tessili (codice attivita' 17.30.0), per il quale e' stata approvata una «evoluzione» dello studio, si e' ritenuto di non aggiornare i limiti dei ricavi o compensi determinati in occasione della precedente approvazione, analogamente a quanto stabilito per l'evoluzione dello studio di settore SG68U, relativo al trasporto di merci su strada, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 marzo 2002.
Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.
Il provvedimento prevede, altresi', che i contribuenti a cui risultano applicabili i diciannove dei venti studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2003, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2003.
Tale termine, che differisce da quello previsto al comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una piu' agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati. Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita' marginali:
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalita' di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002: approvazione di ventisei studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese nei ventisei studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002: approvazione di tredici studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 17 aprile 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese nei tredici studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2003: approvazione di venti studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2003 Il direttore: Ferrara
 
Allegato 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI RELATIVAMENTE AI 19 DEI 20 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002
APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 21 FEBBRAIO 2003.

----> vedere allegato a pag. 59 della G.U. <----
 
Allegato 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI RELATIVAMENTE A 19 DEI 20 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL
21 FEBBRAIO 2003.

Nota tecnica e metodologica

Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 25.823 euro.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i venti studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2002, approvati con decreti ministeriali del 21 febbraio 2003, ad esclusione dello studio di settore SD13U.
L'elaborazione e' stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per ogni studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali e' stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita', che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite e' stato comunque fissato a 25.823 euro.
 
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