Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003
Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea. (Ordinanza n. 3283).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247de1 30 ottobre 2002;
Considerata l'ineludibile esigenza di assumere misure straordinarie ed urgenti per il compimento delle attivita' organizzative connesse alla gestione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con particolare riferimento alle iniziative di preparazione e predisposizione della struttura militare denominata Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» che ospitera' alcuni importanti incontri e manifestazioni che coinvolgeranno rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;
Ritenuto che sul territorio adiacente al citato complesso militare insistono alcuni centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza comporta l'insorgenza di gravissime situazioni di rischio, posto che e' reso impossibile il controllo in termini di sicurezza dei luoghi di svolgimento delle manifestazioni, si' da imporre come oltremodo necessaria ed urgente l'acquisizione della piena disponibilita' delle aree adiacenti al Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» sito in via di Tor di Quinto anche attraver-so la requisizione e la delocalizzazione dei centri medesimi;
Ritenuto, inoltre, che la presenza dei predetti centri incide negativamente, ed in termini di particolare gravita', su fondamentali interessi pubblici sotto i profili ambientale e dell'igiene rispetto alla situazione di eccezionale affluenza che si verifichera' in occasione dello svolgimento degli incontri e delle manifestazioni;
Visto, altresi', l'art. 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», rispetto al quale risulta necessario ed opportuno concentrare gia' nel presente contesto provvedimentale l'individuazione delle misure di tutela dei molteplici interessi pubblici di cui alla superiore premessa, ed a cui seguira' il provvedimento da adottarsi da parte del commissario delegato nell'esercizio degli specifici poteri prefettizi, che agira', ai sensi del citato art. 2 del regio decreto n. 773/1931, al riscontro dei presupposti di legge, in deroga alle disposizioni inerenti alla competenza prefettizia;
Viste le riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutesi in data 12 marzo, 24 marzo e 17 aprile 2003, per l'esame delle problematiche inerenti alle attivita' di autodemolizione presenti in via di Tor di Quinto, all'esito delle quali e' stata unanimemente riscontrata la situazione di rischio di cui alle superiori premesse;
Sentita la regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dispone:
Art. 1.
1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, gen. B. Umberto Pinotti e' nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative volte all'acquisizione della piena disponibilita' e liberta' delle aree, da persone e cose, adiacenti al Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», sito in via di Tor di Quinto, in relazione alla preminente esigenza di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni e degli incontri del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea ospitati nella predetta struttura in condizioni di massima sicurezza.
2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1, il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, anche esercitando i poteri del prefetto in ordine alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 del regio decreto n. 773/1931, puo' provvedere alla requisizione, in uso temporaneo sino alla data di scadenza della dichiarazione di «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, ovvero sino ad altra data coerente con le esigenze di tutela di cui al «testo unico di pubblica sicurezza», delle aree attualmente utilizzate dai centri di autodemolizione e rottamazione, al compimento di interventi finalizzati alla dislocazione dei centri di cui al comma 1 ed alla ricollocazione dei materiali ivi esistenti presso aree gia' precedentemente individuate dal sindaco di Roma e soggette a procedure espropriative per il perseguimento di finalita' di sistemazione definitiva dei predetti centri di autodemolizione e rottamazione, o presso diverse aree appositamente individuate dal medesimo sindaco di Roma per l'attuazione della presente ordinanza, ovvero, presso aree militari, anche dismesse o in via di dismissione, all'uopo messe temporaneamente a disposizione dal Ministero della difesa.
3. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato autorizza, in deroga alle norme di cui ai successivi articoli 8 e 9, nelle aree individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, la realizzazione di opere e lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi che garantiscano condizioni di tutela igienico, sanitarie ed ambientali, nonche' le attivita' di recupero e commercio degli stessi e l'eventuale installazione di manufatti provvisori necessari allo svolgimento delle predette attivita'.
4. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, in raccordo con la regione Lazio, provvede al rilascio delle autorizzazioni alle attivita' di recupero e commercio di cui al comma 3 che sara' comunque subordinato alla sussistenza di idonea fideiussione a garanzia dell'impegno assunto per l'ulteriore successiva delocalizzazione.
 
Art. 2.
1. L'attivita' contrattuale necessaria al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, e' posta in essere dal comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato che si avvale delle procedure relative alla trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' alla normativa citata dai successivi articoli 8 e 9.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 1, 2, comma 1, e 3 della presente ordinanza il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato si avvale di due soggetti attuatori, della consulenza del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, nonche' delle strutture e dei mezzi delle forze armate, altresi', provvedendo, nei confronti di queste ultime, all'eventuale refusione degli oneri conseguenti.
 
Art. 3.
1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo ai titolari dei centri, di cui all'art. 1, che gestiscono le attivita' di autodemolizione e di rottamazione, a titolo di indennizzo per le eventuali sospensioni della propria attivita' commerciale, necessitate dalla attuazione della presente ordinanza. Il predetto contributo e' pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di sei mesi, parametrato sulla base dei redditi per l'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione dei redditi. E' inoltre concesso dal comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato un contributo, pari al 100% degli oneri sostenuti e debitamente provati, per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, certificati da una apposita documentazione giustificativa di spesa.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza e' costituita una struttura amministrativa, presso l'ufficio del comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, composta da non oltre venti unita' di personale militare e/o civile; detta struttura puo' essere altresi' integrata con un avvocato dello Stato o con un magistrato amministrativo e con due esperti di cui uno in materie giuridiche ed un altro in materie ambientali. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite. Ai soggetti integratori e' corrisposta un'indennita' pari all'ammontare del compenso spettante ai soggetti attuatori ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. In favore del personale dei Vigili urbani del comune di Roma, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attivita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, nel limite di trenta unita', e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite.
3. Al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato ed ai due soggetti attuatori dal medesimo nominati sono riconosciuti un compenso mensile nella misura per il primo pari all'ammontare della indennita' perequativa in godimento e per gli altri pari all'80% della stessa indennita'.
 
Art. 5.
1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, per le iniziative di cui alla presente ordinanza, utilizza l'istituto della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alla Conferenza, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dall'indizione, sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, anche per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale sui progetti, affinche', una volta approvati, i lavori possano essere immediatamente appaltati.
2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 delibera, anche nel caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti in deroga alle specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche, anche alternative, indicazioni delle modifiche progettuali occorrenti ai fini dell'assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori; tale approvazione e' adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'.
3. In caso di motivato dissenso espresso dalla Conferenza di servizi, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
4. Eventuali pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di amministrazioni ed enti pubblici, dovranno essere rilasciati entro 10 giorni. Decorso tale termine, la richiesta si intendera' accolta in senso favorevole ai fini del completamento dell'opera.
 
Art. 6.
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il sindaco di Roma, in raccordo con la regione Lazio, ove ravvisi la necessita' di procedere all'assunzione di iniziative di carattere espropriativo, provvede, sulla base delle indicazioni delle aree effettuata dallo stesso, alla comunicazione della dichiarazione di pubblica utilita' ai soggetti interessati, nonche' all'immediata occupazione d'urgenza ed alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.
2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalita', contiene la determinazione urgente dell'indennita' congruita dal sindaco di Roma che si avvale delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in misura non inferiore al valore agricolo, nonche' l'invito al proprietario espropriato a comunicare, entro 20 giorni dall'immissione in possesso, la condivisione sulla indennita' determinata.
3. Il sindaco di Roma, ricevuta la comunicazione di condivisione, nonche' la documentazione comprovante la piena e libera fruibilita' del bene, dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione, nel termine di giorni 60, con oneri a carico del bilancio dell'amministrazione regionale.
4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della misura dell'indennita' di espropriazione, entro il termine di cui al precedente comma 2, puo' chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima, senza che cio' possa pregiudicare comunque gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, ne' l'avvio delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non puo' fruire della quantificazione minima rapportata al valore agricolo del terreno di cui al precedente comma 2.
5. I proprietari delle aree oggetto degli interventi, prima dell'espropriazione, hanno il diritto di concludere accordi di cessione dei beni o delle quote di proprieta', sulla base di maggiorazioni del valore del cespite da congruirsi con il sindaco di Roma che si avvale delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.
 
Art. 7.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 5, comma 1, della ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2002, n. 3247, per le attivita' di bonifica dei luoghi occupati, alla data di adozione della presente ordinanza, dai predetti centri di autodemolizione e rottamazione e per la realizzazione degli interventi concernenti l'adeguamento delle strutture anche viarie del Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», nonche' per la realizzazione delle iniziative di predisposizione delle necessarie misure di sicurezza, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio provvede, quale soggetto attuatore.
2. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, soggetto attuatore, sulla base delle direttive impartite dagli organi responsabili del Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», si avvale delle deroghe di cui all'art. 3 della ordinanza n. 3247/2002, nonche' di quelle di cui agli articoli 8 e 9 della presente ordinanza.
3. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al precedente comma 1, dichiarati indifferibili ed urgenti, e tenuto conto delle prevalenti ragioni di sicurezza, si applica il regime previsto per le opere e gli interventi di cui all'art. 33 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione di tali interventi ed opere avviene, anche per stralci, previo esperimento di gara informale a cui sono invitate, anche in qualita' di mandatarie di raggruppamenti, n. 5 imprese.
4. La stazione appaltante e' autorizzata a procedere alle aggiudicazioni di cui al precedente comma anche per stralci, ed anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati, anche in deroga all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994. E' in facolta' del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in relazione alla somma urgenza degli interventi e delle opere, realizzare l'acquisizione delle dotazioni strumentali, nonche' prevedere, anche in corso d'opera, la corresponsione all'aggiudicatario di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.
 
Art. 8.
1. La progettazione delle opere di cui al precedente art. 7 puo' essere affidata a trattativa privata a liberi professionisti singoli, associati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
2. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 7, i termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla meta'.
3. Gli interventi e le opere di competenza di soggetti erogatori di servizi pubblici, che si rendono necessari in relazione alla definizione degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 7, hanno carattere di priorita' assoluta rispetto ai programmi operativi dei citati soggetti.
 
Art. 9.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 e successive modificazioni;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, commi 1 e 2, art. 22, commi 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, e successive modifiche e integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 28, 31, 32, 33, e 46;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 17, 21, 27, 28, 32, 49 e 54, e successive modifiche e integrazioni, nonche' relativi provvedimenti attuativi;
legge regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, articoli 15, 16, 17, 28 e 29;
decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1988, n. 203, articoli 6 e 7;
legge 26 ottobre 1995, n. 447 art. 8;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articoli 8, 9 e 10;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 117;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54.
2. Alla data di entrata vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico.
 
Art. 10.
1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 nel limite massimo dell'importo di euro 3.000.000,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza.
 
Art. 11.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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