Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 aprile 2003, n. 94 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sanaa il 3 marzo 1998. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sanaa il 3 marzo 1998. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui, a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 366): Presentato dal sen. Enrico Pianetta il 2 luglio 2001. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 15, 24 ottobre 2002 e 7 novembre 2002. Relazione scritta annunciata il 26 novembre 2002 (atto S.366/A - relatore sen. F. Provera). Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 2003. Camera dei deputati (atto n. 3651): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII e X. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 20 febbraio 2003, 11 marzo 2003. Relazione scritta presentata l'11 marzo 2003 (atto C. 3651 - relatore on. G. Selva). Esaminato in aula e approvato l'8 aprile 2003. |
| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominate le Parti Contraenti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. Art. 2. Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione diretta tra le Istituzioni Accademiche e gli Istituti di ricerca, nonche' lo scambio di docenti, ricercatori e personalita' del mondo della cultura. Art. 3. Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo. Art. 4. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, anche attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti Contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Art. 5. Le Parti Contraenti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali dell'altra Parte quale Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano. Art. 6. Le Parti Contraenti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese con l'istituzione di cattedre e di Lettorati. Art. 7. Le Parti Contraenti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi. Le Parti Contraenti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli. Art. 8. Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le attivita' di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici. Le Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le loro priorita' nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici. Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le Parti Contraenti incoraggerranno: a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; b. le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; c. l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate. Le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscono in particolare l'introduzione di nuove tecnologie. Art. 9. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti Contraenti sosterranno reciprocamente le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio. Inoltre le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore del restauro, dell'artigianato e delle arti tradizionali. Art. 10. Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario. Art. 11. Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi. Art. 12. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'. Art. 13. Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura. Inoltre esse si scambieranno esperienze nel settore del turismo culturale. Art. 14. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti. Art. 15. Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti. Art. 16. Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi. Art. 17. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali che si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali. Art. 18. Il presente Accordo sara' ratificato. Il presente Accordo entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Art. 19. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso. Ognuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica scritta all'altra Parte contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Sanaa il 3 marzo 1998 in due originali nelle lingue italiana, inglese e araba, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione fara' fede il testo inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo della Repubblica dello Yemen
----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <---- |
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