Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2003, n. 94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sanaa il 3 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sanaa il 3 marzo 1998.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui, a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 366):
Presentato dal sen. Enrico Pianetta il 2 luglio 2001.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 4 febbraio 2001 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
15, 24 ottobre 2002 e 7 novembre 2002.
Relazione scritta annunciata il 26 novembre 2002 (atto
S.366/A - relatore sen. F. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3651):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
20 febbraio 2003, 11 marzo 2003.
Relazione scritta presentata l'11 marzo 2003 (atto C.
3651 - relatore on. G. Selva).
Esaminato in aula e approvato l'8 aprile 2003.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI
CAMPI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominate le
Parti Contraenti, desiderosi di rafforzare i legami di
amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca
comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle
relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e
realizzare attivita' che favoriscano una migliore
conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e
che stimolino la cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra i due Paesi.
Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle
iniziative che, nel rispetto della legislazione interna,
promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e
l'insegnamento della propria lingua nel territorio
dell'altra Parte Contraente.
Art. 2.
Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della
collaborazione diretta tra le Istituzioni Accademiche e gli
Istituti di ricerca, nonche' lo scambio di docenti,
ricercatori e personalita' del mondo della cultura.
Art. 3.
Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano
necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione
di Organismi internazionali al finanziamento o
all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle
forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo.
Art. 4.
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nei
settori della musica, della danza, del teatro e del cinema,
anche attraverso lo scambio di artisti e la reciproca
partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche e
altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti Contraenti si scambieranno periodicamente
mostre ad alto livello, rappresentative del proprio
patrimonio artistico e culturale.
Art. 5.
Le Parti Contraenti favoriranno reciprocamente sul
proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle
proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni
culturali dell'altra Parte quale Istituti di cultura,
Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.
Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie
facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito
delle norme vigenti nel Paese in cui operano.
Art. 6.
Le Parti Contraenti favoriranno lo studio della lingua
e letteratura dell'altro Paese con l'istituzione di
cattedre e di Lettorati.
Art. 7.
Le Parti Contraenti si impegnano a mettere allo studio
la possibilita' di giungere, nell'ambito delle rispettive
legislazioni, ad un Accordo separato che regoli il
riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle
Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute
da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra,
sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli
vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei
sistemi educativi.
Le Parti Contraenti si impegnano altresi' ad esaminare
la possibilita' di regolamentare il riconoscimento
reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o
Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi
di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel
quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.
Art. 8.
Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le
attivita' di cooperazione e le aree di ricerca che possono
essere considerate di particolare interesse per il
conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.
Le Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le
loro priorita' nel perseguimento di tali comuni obiettivi
scientifici.
Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e
tecnologica le Parti Contraenti incoraggerranno:
a. lo scambio di documentazione scientifica e
tecnologica;
b. le visite reciproche di esperti e di specialisti
al fine di incrementare gli studi e gli scambi di
esperienze;
c. l'organizzazione di conferenze e seminari
scientifici e tecnologici;
d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e
pianificazioni in aree concordate.
Le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno
anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive
Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche pubbliche o
private che favoriscono in particolare l'introduzione di
nuove tecnologie.
Art. 9.
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in
campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di
esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni.
Le Parti Contraenti sosterranno reciprocamente le
missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel
proprio territorio.
Inoltre le Parti incoraggeranno la cooperazione nel
settore del restauro, dell'artigianato e delle arti
tradizionali.
Art. 10.
Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di
studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente,
per studi e ricerche a livello universitario o
postuniversitario.
Art. 11.
Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una
stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il
traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi
audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri
oggetti di valore, in conformita' con la normativa sulla
proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.
Art. 12.
Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di
informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della
gioventu'.
Art. 13.
Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni
sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e
sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di
personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.
Inoltre esse si scambieranno esperienze nel settore del
turismo culturale.
Art. 14.
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel
campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della
reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare
attraverso lo scambio di esperti.
Art. 15.
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione
tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo
scambio di materiale e di esperti.
Art. 16.
Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la
collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.
Art. 17.
Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti
Contraenti hanno deciso di istituire una Commissione Mista
incaricata di esaminare il progresso della cooperazione
culturale e scientifica e di concretizzare Programmi
esecutivi pluriennali che si riunira' alternativamente
nelle rispettive capitali.
Art. 18.
Il presente Accordo sara' ratificato.
Il presente Accordo entrera' in vigore sessanta giorni
dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Art. 19.
Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso
potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso.
Ognuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento
per le vie diplomatiche.
La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica
scritta all'altra Parte contraente.
La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei Programmi
in corso concordati durante il periodo di vigenza
dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano
diversamente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti,
debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Sanaa il 3 marzo 1998 in due originali nelle
lingue italiana, inglese e araba, tutti i testi facenti
egualmente fede.
In caso di divergenza nell'interpretazione fara' fede
il testo inglese.
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo
della Repubblica dello Yemen

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
 
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