Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 febbraio 2003
Attuazione della direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio 2002, concernente l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Tenuto conto che l'Irlanda e la Francia, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze in conformita' delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
Considerato che tali relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 26 febbraio 2002 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;
Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dal riesame di ciascuna sostanza sono stati sottoposti al Comitato scientifico per le piante e che le osservazioni del Comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/48/CE e dei relativi rapporti di riesame;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Vista la direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio 2002, concernente l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/48/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/48/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron sono iscritte, fino al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 1° luglio 2002 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 giugno 2003, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 dicembre 2003, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.
 
Art. 4.
1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti revocati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2004;
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 270
 
Allegato

Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono aggiunte, in fine tabella, le seguenti sostanze:

----> Vedere Tabella da pag. 22 a pag. 23 della G.U. <----
 
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