Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Agata Bolognese (provincia di Bologna) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille;
2) di determinare un'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti.
Sono equiparate alle abitazioni principali:
unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);
alloggio regolarmente assegnato dall'ACER (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del decreto legge n. 16/1993 convertito in legge n. 75/1993).
Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ai fini della sola applicazione dell'aliquota sono equiparate all'abitazione principale:
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, con una dichiarazione sostitutiva. Le agevolazioni per equiparazione all'abitazione principale si applicano anche alle relative pertinenze con le modalita' previste all'art. 16 del regolamento.
3) di determinare l'aliquota del 5,5 per mille da applicarsi: abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.
Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione.
4) di determinare l'aliquota dello 0,0 per mille da applicarsi:
abitazione locata, a soggetto che la utilizza come abitazione principale, con contratto a canone «concordato» dalle associazioni di categoria ai sensi della legge n. 431/1998;
la sussistenza di tale condizione deve essere segnalata in denuncia ovvero comunicata per iscritto se la denuncia stessa e' gia' stata presentata;
agli immobili di nuova costruzione, da destinarsi ad attivita' produttive e commerciali, per i primi tre anni di utilizzo a partire dal momento della denuncia di fine lavori del nuovo fabbricato regolarmente denunciato.
Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, mediante presentazione di autocertificazione e copia denuncia di fine lavori.
L'agevolazione non e' applicabile:
a) alle imprese che svolgono attivita' immobiliare in genere;
b) alle imprese che affittano in tutto o in parte immobili di loro proprieta';
c) a privati che affittano a terzi.
5) di determinare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 114 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari.
6) di determinare la detrazione di Euro155 nei confronti dei: pensionati abitanti nell'unica casa di proprieta', titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a Euro 9.000 annui.
La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata relativa all'anno 2003.
7) di determinare la detrazione di Euro 25 per ogni parte di terreno del consorzio dei partecipanti di Sant'Agata Bolognese, cosi' come previsto dalla convenzione firmata in data 3 agosto 2002 di cui al comma 3 dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.
8) di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazioni previste per usufruire delle agevolazioni di aliquota o detrazioni devono essere presentate entro il 20 dicembre 2003. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste in materia.
(Omissis).
 
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