Il comune di Teglio (provincia di Venezia) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2) di fissare in Euro 124,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale a sensi dell'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 3) di elevare, in deroga al precedente punto 2), la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1991, a Euro 258,00 nei seguenti casi: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, sono assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2003 per stato di indigenza o poverta'; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei possessori i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni economiche: nucleo familiare composto da unico componente di eta' non inferiore ad anni 65 con redditto complessivo inferiore a Euro 8.500,00; nucleo familiare composto da due o piu' componenti di cui almeno uno di eta' non inferiore ad anni 65 con reddito complessivo inferiore a Euro 12.000,00. Il reddito complessivo viene determinato sommando i seguenti redditi: reddito da lavoro o pensione, compresi assegni sociali, pensioni sociali e di invalidita' con esclusione degli assegni per indennita' di accompagnamento; interessi su capitali mobiliari calcolati sulla parte eccedente a Euro 10.000,00; 20% del patrimonio immobiliare, determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione dell'abitazione principale del possessore. 4) di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio e detta dichiarazione dovra' pervenire all'ufficio tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facolta' di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno ed inoltre di eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicita' della dichiarazione. (Omissis). |