Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2003
Nomina del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il triennio 2003-2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
Considerato che gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 281 del 1998 prevedono, rispettivamente, che presso il Ministero delle attivita' produttive sono istituiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2000, con il quale e' stata determinata la composizione del richiamato Consiglio per anni tre, ovvero fino al 3 febbraio 2003;
Ritenuto necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio dei consumatori e degli utenti;
Viste le designazioni dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti attualmente iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonche' la designazione del rappresentante delle regioni e delle province autonome;
Vista la proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Consiglio, e' cosi' composto:
Ministro delle attivita' produttive, o un suo delegato, in qualita' di Presidente;
ACU - Associazione Consumatori Utenti - Onlus: avv. Giuseppe d'Ippolito rappresentante, dr. Giovanni Cavinato supplente;
ADICONSUM - Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente - Onlus: dott. Paolo Landi rappresentante, dott. Fabio Picciolini supplente;
ADOC - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori: dott. Carlo Pileri rappresentante, dott. Stefano Godano supplente;
ADUSBEF - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, Assicurativi: dott. Elio Lannutti rappresentante, dott. Bruno De Vita supplente;
CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI ONLUS - Verbraucherzentrale Sudtirol: sig. Walther Andreaus rappresentante;
CITTADINANZATTIVA: sig. Giustino Trincia rappresentante, sig. Ettore Lupo supplente;
CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori: avv. Marco Donzelli rappresentante, dott.ssa Erminia Cozza supplente;
ALTROCONSUMO: avv. Paolo Martinello rappresentante, dott.ssa Silvia Castronovi supplente;
CONFCONSUMATORI - Confederazione Generale dei Consumatori: dott.ssa Mara Colla rappresentante, sig. Marco Festelli supplente;
FEDERCONSUMATORI - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti: sig. Rosario Trefiletti rappresentante, dott. Francesco Avallone supplente;
LEGA CONSUMATORI: dott. Pietro Praderi rappresentante, sig. Sergio Sentimenti supplente;
MOVIMENTO CONSUMATORI: dott. Lorenzo Miozzi rappresentante, avv. Monica Multari supplente;
MOVIMENTO DI DIFESA DEL CITTADINO: dott. Antonio Longo rappresentante, dott. Gianluca Galluzzo supplente;
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI: avv. Massimiliano Dona rappresentante, dott. Paolo Piccari supplente;
dott. Pietro Tanzini - rappresentante delle regioni e delle province autonome, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 30 luglio 1998, n. 281, alle riunioni del Consiglio partecipano, in qualita' d'invitati, un rappresentante delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori e un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, scelti dal Consiglio stesso tra quelli designati dalle associazioni piu' rappresentative a livello nazionale. Possono, altresi', essere invitati un rappresentante degli enti e degli organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, un rappresentante delle categorie economiche e sociali interessate, un rappresentante delle pubbliche amministrazioni competenti nonche' un esperto delle materie trattate.
 
Art. 2.
1. Il Consiglio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita' produttive.
 
Art. 4.
1. Il Consiglio sara' integrato con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti che, nel corso del triennio, sono iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
 
Art. 5.
1. Ai membri del Consiglio ed agli invitati che ne hanno diritto e' corrisposto il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. A tal fine, gli esterni all'amministrazione statale sono equiparati ai dirigenti di prima fascia dello Stato.
2. Con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive sara' determinata la spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

Roma, 4 aprile 2003

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro delle attività produttive
Marzano
 
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