IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo; Visto, in particolare, l'art. 4, terzo comma, del citato decreto n. 642 del 1972, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono determinati, tra l'altro, la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 21, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1998 e' soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'art. 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il quale ha previsto, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito, nonche' l'art. 1-bis dello stesso decreto-legge, il quale ha dettato misure in materia di valori bollati, compresi i foglietti cambiari, nella fase di introduzione dell'euro; Visto il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, adottato ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 350 del 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2002, recante modalita' di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo; Viste le note dell'Agenzia delle entrate n. 832/2002 del 28 maggio 2002 e n. 254226 del 24 dicembre 2002, con le quali e' stata segnalata la necessita' di porre fuori corso quei valori bollati che per tipologia e taglio non hanno piu' riscontro nelle vigenti tariffe dell'imposta di bollo e dei tributi minori e si e' provveduto ad individuare detti valori bollati nelle marche di concessione governativa per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore e nei foglietti bollati per cambiali con valore espresso in lire; Considerato che, per effetto delle su citate disposizioni, i predetti valori bollati non sono piu' utilizzabili; Ritenuta, pertanto, la necessita' di dichiarare fuori corso le marche di concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore nonche' i foglietti bollati per cambiali con valore espresso in lire; Decreta: Art. 1. Dichiarazione di fuori corso di taluni valori bollati 1. Sono dichiarati fuori corso i seguenti valori bollati: a) marche di concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore; b) foglietti bollati per cambiali con valore espresso in lire. 2. Per il cambio dei valori bollati di cui al comma 1 si applicano le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2003 Il Ministro: Tremonti |