Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO |
DELIBERAZIONE 25 febbraio 2003 |
Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (Nodo idraulico di Casale Monferrato). (Deliberazione n. 2/2003). |
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto: la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalita' e contenuti del piano di bacino»; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Po»; il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali»; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»; il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; in particolare, l'art. 1, comma 1-bis della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»; Richiamate: la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il «Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»; la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»; la propria deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»; la propria deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»; la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po»; la propria deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)»; Premesso che: il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino del fiume Po; l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6-ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; in attuazione del menzionato art. 17, comma 6-ter della legge n. 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorita' connesse alla necessita' di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 e' stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali» (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati; l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio' idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime; con deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, questo Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989, il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito brevemente denominato progetto di PAI). L'ambito territoriale di riferimento di tale progetto di Piano e' costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del delta; con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493; il suddetto PAI e' stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001; Considerato che: nell'autunno dell'anno 2000, mentre era in corso la procedura per l'adozione definitiva del PAI, l'ambito fluviale di riferimento di detto Piano stralcio e' stato colpito da eventi alluvionali di particolare gravita'; in conseguenza dei suddetti eventi alluvionali, sono state individuate alcune particolari situazioni di criticita' (nodi idraulici critici) in relazione alle quali e' emersa la necessita' di svolgere ulteriori attivita' di approfondimento e di analisi, allo scopo di consentire una delimitazione di maggiore precisione delle fasce fluviali ed una piu' puntuale individuazione delle linee di intervento strutturali. Tra i suddetti nodi idraulici critici rientra anche quello relativo al tratto di fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro (nodo idraulico di Casale); con la legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 279 (legge 11 dicembre 2001, n. 365) e' stato introdotto l'art. 1-bis di tale decreto, in base al quale il termine perentorio per l'adozione del PAI (originariamente fissato al 30 giugno 2001 dal decreto-legge n. 180/1998) e' stato anticipato al 30 aprile 2001; in considerazione della necessita' di contemperare le esigenze di approfondimento emerse in relazione ai citati nodi idraulici critici con il doveroso rispetto della suddetta anticipazione del termine per l'adozione del Piano, l'Autorita' di bacino ha stabilito di procedere all'adozione del PAI e, contemporaneamente, di adottare un apposito Progetto di integrazione al PAI medesimo, da adottarsi con le procedure di cui all'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365; in relazione ai suddetti nodi idraulici critici, l'Autorita' di bacino del fiume Po ha pertanto proceduto ad elaborare un apposito Progetto di integrazione, tramite il quale, sulla scorta di alcune attivita' di approfondimento specifiche, e' stata individuata una delimitazione di maggior precisione delle fasce fluviali ed una piu' puntuale individuazione delle linee di intervento strutturale in corrispondenza dei menzionati nodi idraulici critici; per quanto riguarda, in particolare, il nodo idraulico di Casale, il Progetto e' stato sviluppato sulla scorta degli elementi conoscitivi derivanti dallo studio realizzato da questa Autorita' di bacino sul tratto di fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro, intitolato «Verifica ed eventuale aggiornamento degli studi e della progettazione di fattibilita' della sistemazione idraulica con particolare riguardo alla criticita' rappresentata dal nodo di Casale»; il progetto di integrazione e' stato successivamente presentato al comitato tecnico per l'espressione del parere di competenza nella seduta del 19 aprile 2001; nel corso della seduta del 26 aprile 2001, contestualmente all'adozione del PAI, in considerazione delle criticita' idrauliche rilevate a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2000, questo Comitato istituzionale ha altresi' adottato il «Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)» (deliberazione n. 19/2001); in data 6 dicembre 2002 si e' svolta la Conferenza programmatica sul progetto di integrazione relativamente al tratto del fiume Po compreso tra confluenza Dora Baltea e confluenza Tanaro, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 365/2000. Nel corso della seduta, la regione Piemonte ha illustrato i contenuti del proprio parere sul Progetto (D.G.R. n. 109 - 7871) e sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989; la Conferenza programmatica si e' conclusa con l'espressione di un parere favorevole sul Progetto di Piano, nonche' sulle modifiche ed integrazioni allo stesso derivanti dal parere espresso dalla regione Piemonte e riguardanti, in particolare, la delimitazione delle fasce fluviali e l'individuazione di aree di laminazione; la stessa regione ha altresi' proposto l'inserimento di un'area a rischio idrogeologico molto elevato in comune di Verrua Savoia, in corrispondenza del territorio della fascia C delimitato con segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia B e la fascia C nelle tavole grafiche del PAI; ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del PAI, la suddetta area risulta classificabile come zona B-Pr e, pertanto, potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni; tra gli interventi necessari per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico in corrispondenza del comune di Trino Vercellese e' prevista la demolizione della traversa di derivazione una volta che l'attuale concessionario abbia rinunciato alla concessione medesima; sulla base degli esiti della Conferenza programmatica, si ritiene altresi' opportuno effettuare nella Cartografia di Piano una prima ricognizione di edifici e manufatti comunque esposti a fenomeni di esondazione per la piena di riferimento sulla base dell'assetto di progetto del nodo; in conseguenza dello svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 18, commi 1-10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si rende necessaria, da parte di questo Comitato, l'adozione definitiva del Piano stralcio di integrazione al PAI, allegato alla presente deliberazione; Acquisito: il parere favorevole relativo al Piano di integrazione allegato alla presente deliberazione espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 20 febbraio 2003; Ritenuto: pertanto di procedere all'adozione dell'allegato «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (Nodo idraulico di Casale Monferrato)» per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale; Delibera: Art. 1. E' adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (Nodo idraulico di Casale Monferrato)» (di seguito definito brevemente Piano di integrazione), il quale e' allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa. Il Piano di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati: 1. Relazione tecnica; 2. Delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Po da Dora Baltea a Sesia in regione Piemonte; 3. Cartografia di perimetrazione di un'area classificata come Zona B-Pr (area a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi dell'art. 49 delle NTA del PAI) in comune di Verrua Savoia. |
| Art. 2. L'elaborato 3 del Piano di integrazione, adottato ai sensi dell'articolo precedente, costituisce integrazione dell'allegato 4.1 dell'elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventano dei centri abitati montani esposti a pericolo). Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del citato Piano di integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, l'area perimetrata come Zona B-Pr nel suddetto elaborato 3 e' sottoposta a misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, limitatamente alle prescrizioni contenute nel Titolo IV delle norme tecniche di attuazione del PAI. |
| Art. 3. Con riguardo ai territori perimetrati come «aree di laminazione» nell'elaborato 2, recante «Delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Po da Dora Baltea a Sesia in regione Piemonte», l'Autorita' di bacino del fiume Po e' tenuta a svolgere uno studio di fattibilita' degli interventi di sistemazione idraulica, il quale, in particolare, definisca nel dettaglio progettuale la fattibilita' delle nuove aree di laminazione. Ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contrc presumibili effetti dannosi di interventi antropici, fino all'approvazione di una variante di Piano conseguente agli approfondimenti di cui al comma precedente e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, alle aree di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI relative alla fascia A. |
| Art. 4. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del Piano di integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, le aree di cui all'articolo precedente sono altresi' sottoposte a misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, di contenuto analogo alle disposizioni di cui al precedente art. 3. |
| Art. 5. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di integrazione al P.A.I., procedono ad una valutazione alla scala locale, in relazione agli usi in atto, delle effettive condizioni di rischio dei manufatti, degli edifici e delle infrastrutture ubicati nelle fasce fluviali, anche sulla base di una prima ricognizione effettuata sulla cartografia di Piano, e individuano adeguate misure non strutturali di mitigazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 40 delle norme tecniche di attuazione del PAI. |
| Art. 6. L'allegato Piano di integrazione al PAI e' attuato attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183. I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' di cui alla variante medesima. Al fine di coordinare la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e quelli di adeguamento delle infrastrutture interferenti, il segretario generale dell'Autorita' di bacino istituisce un comitato per il coordinamento degli interventi del nodo critico di Casale Monferrato, di cui fanno parte, oltre alla stessa Autorita' di bacino del fiume Po, l'AIPO, la regione Piemonte, le province territorialmente interessate e tutti gli ulteriori soggetti proprietari delle infrastrutture interferenti o delegati alla progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di sistemazione idraulica del nodo. Con l'atto istitutivo del Comitato sono definite le attivita' di coordinamento di competenza del Comitato medesimo e le modalita' relative al loro svolgimento. |
| Art. 7. Le amministrazioni competenti ai sensi di legge definiscono le modalita' e i tempi necessari per il ripristino dell'alveo e delle sponde demaniali, compresa la demolizione della traversa di derivazione in comune di Trino Vercellese, a seguito della rinuncia della concessione da parte dell'attuale titolare della stessa. |
| Art. 8. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Parma, 25 febbraio 2003 Il Presidente: Matteoli Il segretario generale: Presbitero |
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