Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
DELIBERAZIONE 25 febbraio 2003
Adozione di variante del piano stralcio delle fasce fluviali (art. 17, comma 6-ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). Fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove. (Deliberazione n. 5/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:
la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;
in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalita' e contenuti del piano di bacino»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Po»;
il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;
il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
in particolare, l'art. 1, comma 1-bis della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;
Richiamate:
la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il «Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»; La propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;
la propria deliberazione n. 3 del 16 marzo 2000, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di variante del Piano stralcio delle fasce fluviali in premessa specificato (di seguito «Progetto di variante»);
la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;
Premesso che:
il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6-ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino del fiume Po;
in attuazione del menzionato art. 17, comma 6-ter della legge n. 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorita' connesse alla necessita' di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 e' stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali» (di seguito definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime;
con propria deliberazione n. 3 del 16 marzo 2000, questo comitato ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, un Progetto di variante del PSFF costituito dai seguenti elaborati:
n. 2 tavole grafiche alla scala 1:25.000 di delimitazione delle fasce fluviali (tav. 193; sez. IV e tav. 194; sez. I);
relazione;
il Progetto di variante ha interessato i comuni di Alba, Barbaresco, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e Neive lungo l'asta del fiume Tanaro e Sezzadio sul fiume Bormida;
dell'adozione del Progetto di variante e' stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000 e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte (B.U.R.);
nell'ambito della procedura di cui all'art. 18 della legge n. 183/1989, la regione Piemonte, con DGR n. 58 - 2064 del 22 gennaio 2001, ha espresso parere favorevole sul Progetto di variante del PSFF limitatamente alla modifica apportata alla delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Bormida in comune di Sezzadio;
di conseguenza, con propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2001, questo Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della citata legge n. 183/1989, la «Variante di Piano stralcio delle fasce fluviali» relativamente al tratto del fiume Bormida in comune di Sezzadio;
con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' dell'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365;
l'ambito territoriale di riferimento del PAI e' costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del delta;
il PAI ha esteso, tra l'altro, la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali contenuta nel PSFF ai corsi d'acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo;
l'art. 9, comma 2 della deliberazione n. 18/2001 ha stabilito che le disposizioni relative alle fasce fluviali contenute nelle norme tecniche di attuazione del PAI integrano quelle contenute nel PSFF e, in caso di incompatibilita', prevalgono su queste ultime;
il PAI e' stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;
Considerato che:
in data 8 aprile 2002, la regione Piemonte ha proposto alla Conferenza programmatica (indetta ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365) una modifica rispetto al Progetto di variante del Piano stralcio per le fasce fluviali adottato con la deliberazione di questo Comitato istituzionale n. 3/2000, consistente nell'inserimento di due limiti di progetto tra la fascia B e la fascia C, a difesa dell'area industriale di Castagnito e dell'abitato di S. Pietro;
nella medesima sede, la regione Piemonte ha altresi' proposto l'individuazione di tre aree a rischio idrogeologico molto elevato, ad integrazione dell'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (elaborato 2 del PAI);
la Conferenza programmatica ha espresso parere favorevole rispetto al Progetto di variante, come modificato ed integrato a seguito delle suddette proposte della regione Piemonte;
nella redazione della suddetta versione definitiva si e', tra l'altro, tenuto conto del parere sul lotto 2/3B e 2/4 dell'Autostrada Asti-Cuneo, nel tratto Govone-Guarene, depositato dall'Autorita' di bacino in sede di Conferenza di servizi tenutasi il 18 dicembre 2000;
tramite il suddetto parere, in particolare, e' stato richiesto all'Ente nazionale per le strade di integrare la valutazione di compatibilita' con una zonizzazione di dettaglio che fornisse localmente il quadro dei diversi livelli di pericolosita' e di rischio;
ai fini della redazione definitiva di cui sopra si e' pertanto tenuto conto degli approfondimenti idraulici integrativi contenuti nella verifica di cui al punto precedente, prodotta nel settembre 2001 dall'Ente nazionale per le strade, ed in particolare dell'analisi di compatibilita' idraulica del tratto autostradale interagente con il territorio comunale di Castagnito;
la suddetta analisi ha, infatti, evidenziato la presenza di interferenze fra le infrastrutture autostradali sopra menzionate e le condizioni di pericolosita' idraulica per la piena di riferimento in corrispondenza degli ambiti edificati compresi tra le infrastrutture stesse ed il corso d'acqua;
l'adozione definitiva dell'allegata Variante al PSFF da parte di questo Comitato e' conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Acquisito:
il parere favorevole relativo all'allegata variante del PSFF, espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 20 febbraio 2003;
Ritenuto:
di adottare la variante al PSFF allegata alla presente deliberazione;
per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;
Delibera:
Art. 1.
E' adottata, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la «Variante al Piano stralcio delle fasce fluviali - Fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove», la quale e' allegata alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.
La variante di Piano di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:
1. relazione tecnica;
2. cartografia di delimitazione delle fasce fluviali.
 
Art. 2.
E' adottata altresi', ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'integrazione cartografica (pure allegata alla presente deliberazione) relativa alla perimetrazione di tre aree a rischio idrogeologico molto elevato (Integrazione all'elaborato 2 del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico: «Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo»).
Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della citata «Variante al Piano stralcio delle fasce fluviali - Fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove» e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, le aree di cui al primo comma sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, limitatamente alle prescrizioni stabilite nel Titolo IV delle norme tecniche di attuazione del PAI.
 
Art. 3.
Le allegate varianti al PSFF ed al PAI sono attuate attraverso appositi Programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183.
I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' di cui alle varianti medesime.
 
Art. 4.
La presente deliberazione, unitamente alla deliberazione di questo Comitato istituzionale n. 7 del 31 gennaio 2001 e agli allegati relativi ad entrambe, e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 18 maggio 1989 n. 183.
 
Art. 5.
Copia della presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.
Parma, 25 febbraio 2003
Il Presidente: Matteoli Il segretario generale: Presbitero
 
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