Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2003 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 17 aprile 2003 |
Scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati. (Deliberazione n. 14035). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto, in particolare, l'art. 78 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la propria comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998; Vista la propria delibera n. 12071 del 21 luglio 1999; Vista la propria delibera n. 12176 del 3 novembre 1999; Tenuto conto dei recenti sviluppi del fenomeno degli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati in Italia e nei principali ordinamenti esteri; Preso atto degli «Standards For Alternative Trading System» adottati dal CESR nel luglio 2002; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'aggiornamento di modalita', termini e condizioni dell'informazione alla CONSOB e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati; Ritenuta, inoltre, l'opportunita' di estendere gli obblighi informativi al pubblico agli scambi organizzati di titoli di Stato, di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e di pronti contro termine; Considerato opportuno sostituire lo schema di segnalazione alla CONSOB degli elementi informativi relativi ai sistemi di scambi organizzati adottato con la citata delibera n. 12176 del 3 novembre 1999 al fine di adeguarlo alle nuove informazioni che devono essere trasmessi alla CONSOB; Delibera: Sono adottati l'unita comunicazione in materia di modalita', termini e condizioni dell'informazione alla CONSOB e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati e l'unito schema di segnalazione alla CONSOB degli elementi informativi relativi ai sistemi di scambi organizzati. La suindicata comunicazione e il suindicato schema sostituiscono, rispettivamente, la comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998 e lo schema allegato alla delibera n. 12176 del 3 novembre 1999. E' abrogata la delibera n. 12071 del 21 luglio 1999. La presente delibera verra' pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 17 aprile 2003 Il presidente: Spaventa |
| Scambi organizzati di strumenti finanziari (Art. 78 del decreto legislativo n. 58 del 1998) 1. Fonti normative. Il primo comma dell'art. 78 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assegna alla CONSOB il potere di «richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e informazioni sugli scambi organizzati di strumenti finanziari»; il successivo comma 2 prevede che la CONSOB «ai fini della tutela degli investitori (...) puo' (...) stabilire le modalita', i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi». La presente comunicazione, che riguarda scambi organizzati che danno luogo a negoziazioni aventi carattere di sistematicita', e' adottata in forza delle disposizioni sopra richiamate, tiene conto degli «Standards For Alternative Trading System» adottati dal CESR nel luglio 2002 e sostituisce la comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998. 2. Definizioni. Nella presente comunicazione si intendono per: 1) «sistema di scambi organizzati»: un insieme di regole e di strutture, anche automatizzate, che consente in via continuativa o periodica: a) di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e b) di fare incontrare dette proposte in modo da determinare la conclusione di contratti; 2) «sistemi multilaterali» i sistemi di scambi organizzati nei quali opera una molteplicita' di operatori in diretta concorrenza tra loro; 3) «sistemi bilaterali» i sistemi di scambi organizzati in cui un singolo operatore espone le proprie proposte che possono essere accettate dagli altri operatori. 3. Registrazione dei contratti conclusi per il tramite dei sistemi di scambi organizzati. Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati assicurano che siano predisposte procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni concluse che consentono di effettuare ricerche su ogni singolo strumento finanziario, su ogni singola tipologia di operazione e su ogni singolo operatore ammesso al sistema. 4. Comunicazioni alla CONSOB sull'organizzazione dei sistemi di scambi organizzati. Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati, non oltre la data di avvio dell'operativita' del sistema, comunicano alla Consob, in formato elettronico e secondo lo schema da essa indicato, i seguenti elementi informativi: a) regole di funzionamento del sistema, incluse quelle che presiedono al processo di formazione dei prezzi; b) strutture utilizzate e relative modalita' di funzionamento; c) operatori ammessi al sistema; d) strumenti finanziari ammessi agli scambi e relativi emittenti; e) contratti-tipo che disciplinano i rapporti dell'organizzatore con gli operatori (1) e gli emittenti; f) forme di vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema e iniziative previste in caso di loro violazione; g) modalita' e termini di regolamento dei contratti conclusi nel sistema. Gli organizzatori comunicano senza indugio alla CONSOB, con le predette modalita', le modifiche intervenute nei dati precedentemente trasmessi. 5. Comunicazioni a operatori ed emittenti sull'organizzazione dei sistemi di scambi organizzati. Gli organizzatori dei sistemi multilaterali diversi da quelli indicati dall'art. 78, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998, non oltre la data di avvio dell'operativita' del sistema, assicurano che siano comunicati a operatori ed emittenti i seguenti elementi informativi: a) regole di funzionamento del sistema, incluse quelle che presiedono al processo di formazione dei prezzi; b) strutture utilizzate e relative modalita' di funzionamento; c) operatori ammessi al sistema; d) strumenti finanziari ammessi agli scambi e relativi emittenti; e) forme di vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema e iniziative previste in caso di loro violazione; f) modalita' e termini di regolamento dei contratti conclusi nel sistema. Gli organizzatori assicurano che siano comunicati senza indugio a operatori ed emittenti le modifiche intervenute nei dati precedentemente trasmessi. 6. Trasparenza delle negoziazioni. Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati diversi da quelli indicati dall'art. 78, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assicurano che siano messe a disposizione del pubblico le seguenti informazioni: a) regole di funzionamento del sistema e descrizione degli strumenti finanziari ammessi agli scambi; b) durante l'orario di funzionamento del sistema: migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantita'; prezzo, quantita', data e ora dell'ultimo contratto concluso. Qualora le regole del sistema prevedano che il prezzo di conclusione dei contratti sia determinato in base ad un'asta discreta, debbono essere diffuse solo le informazioni relative al prezzo, alle quantita', alla data e all'ora dell'ultimo contratto concluso. c) entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, per ciascuno strumento finanziario: numero dei contratti conclusi; quantita' complessivamente scambiate e relativo controvalore; prezzo minimo e massimo; prezzo dell'ultimo contratto concluso. Qualora l'accesso al sistema e la raccolta degli ordini avvengano in via informatica, le stesse informazioni sono messe a disposizione del pubblico attraverso i terminali utilizzati dal sistema stesso. Negli altri casi, le stesse informazioni sono esposte nei locali destinati alla ricezione degli ordini o sono messe a disposizione del pubblico con altri mezzi idonei a garantirne un eguale grado di diffusione. Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati diversi da quelli indicati dall'art. 78, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 diffondono al pubblico un comunicato contenente per ciascuno strumento finanziario ammesso agli scambi le seguenti informazioni relative al mese precedente: a) il numero dei contratti conclusi, le quantita' complessivamente trattate e il controvalore scambiato; b) il prezzo minimo ed il prezzo massimo; c) il prezzo medio ponderato; d) il prezzo, la quantita' e la data dell'ultimo contratto. Qualora le regole del sistema prevedano che la conclusione dei contratti avvenga mediante l'applicazione delle proposte di negoziazione esposte da operatori in proprio, le informazioni relative al prezzo medio ponderato dei contratti conclusi sono fornite distintamente per gli acquisti e per le vendite. Entro il decimo giorno lavorativo dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati diversi da quelli indicati dall'art. 78, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 trasmettono alla CONSOB le stesse informazioni relative al trimestre precedente. 7. Emittenti. Nulla e' variato rispetto agli obblighi di informazione del pubblico e di comunicazione alla CONSOB previsti dagli articoli 114, 115 e 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative norme di attuazione. 8. Elenco dei sistemi di scambi organizzati. La CONSOB pubblica sul proprio bollettino l'elenco dei sistemi di scambi organizzati e gli elementi informativi trasmessi dagli organizzatori. (1) I contratti-tipo che l'organizzatore e' tenuto a comunicare sono soltanto quelli concernenti il funzionamento dei sistemi di scambi organizzati, quali - ad esempio - gli eventuali contratti di liquidita' o quelli con cui l'organizzatore incarica uno o piu' negoziatori di esporre nel sistema proposte di negoziazione. |
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