Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 aprile 2003
Riconoscimento alla sig.ra Avila Reyes Paula Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Avila Reyes Paula Maria, nata il 10 ottobre 1976 a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» rilasciato dalla «Universidad de Los Andes» di Bogota' in data 24 marzo 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto della autorizzazione all'esercizio della professione di psicologo nel territorio colombiano, rilasciata dalla «Secretaria Distrital de Salud de Santa Fe de Bogota» con risoluzione n. 4741 del 21 maggio 2002;
Ritenuto che la sig.ra Avila Reyes abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pesaro per motivi familiari e rinnovato in data 21 giugno 2002 e valido fino al 20 giugno 2004;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Avila Reyes Paula Maria, nata il 10 ottobre 1976 a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 16 aprile 2003
Il direttore generale: Mele
 
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