Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2003
Revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/18/CE del 22 febbraio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti isoproturon dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2003 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva isoproturon, sono revocate a far data dal 30 giugno 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002.
 
Art. 2.
1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 e' consentita fino al 31 luglio 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2003
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ISOPROTURON REVOCATI AI SENSI DEL
DECRETO MINISTERIALE 9 AGOSTO 2002

Nr. Reg. |Prodotto |Data reg. |Impresa 9482 | TURONEX | 13/01/98 | Chimac-Agriphar S.A. 8196 | ELSET ISO | 16/03/93 | Dow Agrosciences B.V. 5628 | ARELON DS | 12/01/84 | Griffin (Europe) S.A. 10095 | ISOFIT | 15/07/99 | Griffin Corporation 8876 | ISOFLOW | 10/06/96 | Scam S.r.l. 8697 | TRIFISO | 13/02/95 | Siapa S.r.l. 9617 | PROTUR | 20/04/98 | Socoa S.a.s. 2508 | GRAMINON | 16/06/77 | Syngenta Crop Protection S.p.a.
 
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