Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 96
Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
Vista la decisione del Consiglio n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
Visto l'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera g), relativo alle competenze della Direzione generale per la politica commerciale;
Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;
Visto l'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 abroga il Regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga la decisione n. 94/942/PESC;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 risulta direttamente applicabile, ancorche' non integralmente, in quanto necessita di specifiche norme nazionali di attuazione;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del Regolamento (CE) 1334/2000 e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
b) per «azione comune» si intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
c) per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono direttamente ed immediatamente applicate in ambito nazionale;
d) per «esportazione» si intende:
1) qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario (Regolamento (CE) 2913/92);
2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 182 del citato codice doganale comunitario;
3) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono, si ha quando tale tecnologia e' contenuta in un documento, di cui una parte pertinente e' letta o e' descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;
e) per «esportatore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale e' resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la facolta' di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita' al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, e' determinante la facolta' di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita'. Per «esportatore» si intende altresi' qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale e' effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunita', la qualita' di esportatore e' assunta dal contraente stabilito nella Comunita';
f) per «utilizzatore finale» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo;
g) per «destinatario» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che importi i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo e che detenga anche la facolta' di alienarli;
h) per «Autorita' competente» si intende il soggetto evidenziato nell'articolo 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive ed i regolamenti CE vengono forniti
gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n.
39, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.». Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca:
«Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione
n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1997, n. 77.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. L'art. 27
cosi' recita:
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato,
energia, commercio, fiere e mercati, prodotti
agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma
3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere,
cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione
dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con
l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o
autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lette-re a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
S.O. L'art. 11 cosi' recita:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Il regolamento (CE) n. 1334/2000 e' pubblicato nella
GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
- L'Azione Comune del Consiglio n. 2000/401/PESC e'
pubblicata nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
- La decisione del consiglio 2000/402/PESC e'
pubblicata nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2000.». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle attivita' produttive.». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 14, S.O. L'art. 8,
comma 2, lettera g), cosi' recita:
«2. La Direzione generale per la politica commerciale
cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del
Ministero nelle seguenti materie:
a) - f) omissis;
g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti
autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di
esportazione, nonche' applicazione delle sanzioni
amministrative.».
- Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, reca:
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure
adottate nei confronti della fazione afghana dei
Talibani.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2001, n. 226 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 novembre 2001, n. 415
(Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2001, n. 277), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. L'art. 4-bis cosi' recita:
«Art. 4-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, 2
e 3, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del
22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non
compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo
regolamento puo' essere subordinata al rilascio di
autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli
affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero
dell'interno. La richiesta e' inviata al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale per la politica
commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e
comunicata agli altri due Ministeri.
2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da
parte delle amministrazioni di cui al comma 1, entro le
ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta,
il Ministero delle attivita' produttive indice, entro le
successive quarantotto ore, una conferenza dei servizi tra
le amministrazioni interessate per il loro esame e comunica
gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni
da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il
Ministero delle attivita' produttive ove l'operazione sia
da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente
all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di
esportazione e' subordinata ad autorizzazione.
4. Il Comitato consultivo istituito dall'art. 5 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, e' integrato
con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il
Ministro delle attivita' produttive disciplina con proprio
decreto, le modalita' di funzionamento del Comitato».
- La legge 27 novembre 2001, n. 415, reca: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le
violazioni delle misure adottate nei confronti della
fazione afghana dei Talibani». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2001, n. 277.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.». L'art. 50, cosi' recita:
«Art. 50 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie
a duplice uso). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con
le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto
legislativo ai fini del riordino e della semplificazione
delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei
principi e delle disposizioni comunitarie in materia,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del
Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni
comunitarie, nonche' agli accordi internazionali gia'
adottati o che saranno adottati entro il termine di
esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a
duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e
apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente
adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi
di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti
dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi
nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento
(CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1
e con la stessa procedura, puo' emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo.».



 
Art. 2.
Autorita' competente
1. L'autorita' incaricata dell'applicazione del presente decreto legislativo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso e' il Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione.
2. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 11, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Nota all'art. 2:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. L'art. 17, comma
3, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 3.
Tipologie di autorizzazione all'esportazione
di beni a duplice uso
1. Le tipologie di autorizzazione previste dal presente decreto legislativo sono:
a) Autorizzazione specifica individuale;
b) Autorizzazione globale individuale;
c) Autorizzazione generale nazionale;
d) Autorizzazione generale comunitaria.
 
Art. 4.
Autorizzazione specifica individuale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale.
2. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, per un periodo di tempo determinato e con possibilita' di proroga su richiesta che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei beni importati, la loro quantita' e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso;
c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e dell'esatto luogo di destinazione;
d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati.
5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale, deve essere autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera e/o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente.
6. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
7. Oltre a quanto previsto dai commi 4,5 e 6, l'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di presentare ulteriore specifica documentazione.
8. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere sottoposta a particolari condizioni e l'esportatore puo' essere tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorita' competente ed indicati nell'autorizzazione stessa.
9. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale e' conservata negli archivi della sede legale dall'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
10. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
 
Art. 5.
Autorizzazione globale individuale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o piu' Paesi di destinazione specifici.
2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, con validita' non superiore a tre anni e con possibilita' di proroga su richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.
5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero di accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno del committente estero e/o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).
7. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
 
Art. 6.
Autorizzazione generale nazionale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del regolamento puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale nazionale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell'esportatore medesimo.
3. L'Autorita' competente provvede in merito alla domanda entro sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che intende operare attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale» con attribuzione di un numero di ordine progressivo. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. L'esportatore iscritto nel registro comunica tempestivamente all'Autorita' competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2.
4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo.
5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).
6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente, che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
7. L'autorizzazione generale nazionale puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
 
Art. 7.
Autorizzazione generale comunitaria
1. L'esportazione dei beni a duplice uso puo' avere luogo con autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale comunitaria».
2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11.
4. L'autorizzazione generale comunitaria puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
 
Art. 8.
Diniego, annullamento, revoca, sospensione
e modifica dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 non possono essere rilasciate quando l'esportazione non e' conforme alle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 possono essere annullate, revocate, sospese o modificate nei seguenti casi:
a) nel caso in cui non risultino piu' conformi alle condizioni previste dall'articolo 8 del regolamento;
b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto legislativo;
c) qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale o internazionale;
d) nel caso in cui l'esportatore non ottemperi agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione;
e) qualora intervengano successivamente circostanze tali, alla luce anche degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in qualita' di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o di ratifica dei pertinenti trattati internazionali, da imporre l'adozione di queste misure.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita' competente procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento e' comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane ed all'esportatore interessato, ed e' annotato sul relativo registro se trattasi di autorizzazione generale nazionale o autorizzazione generale comunitaria.
4. L'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, puo' negare l'autorizzazione o sospendere la pronuncia sulla relativa domanda nel caso in cui l'esportatore non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni previste in autorizzazioni ottenute precedentemente.
 
Art. 9.
Autorizzazione per beni a duplice uso
non compresi nell'elenco
di cui all'Allegato I del regolamento
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 2 e 3, del regolamento l'Autorita' competente puo' subordinare l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, dandone tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno.
2. L'esportazione di tali beni puo' anche essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata agli altri due Ministeri.
3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, entro i tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente indice, entro i successivi tre giorni, una conferenza di servizi per il loro esame. Qualora all'esito della stessa venga confermato che l'esportazione e' da assoggettare ad autorizzazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione, comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione e' subordinata ad autorizzazione.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento l'esportatore che e' a conoscenza che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la documentazione necessaria.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento l'esportatore che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la documentazione necessaria.
7. L'Autorita' competente, ove non ritenga manifestamente infondata la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. Il procedimento di cui al presente articolo puo' essere precisato limitatamente ai profili di natura procedurale con provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
Art. 10.
Modalita' di apposizione del divieto di esportazione
di beni a duplice uso non compresi nell'elenco
di cui al-l'allegato I del regolamento (CE) 1334/2000
1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento il divieto di esportazione o l'obbligo della preventiva autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, e' disposto con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e delle comunicazioni.
 
Art. 11.
Comitato consultivo
1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorita' competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.
5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorita' competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalita' di funzionamento del Comitato.
 
Art. 12.
Misure di controllo
1. L'attivita' di controllo, riferita sia alla fase preliminare che successiva all'esportazione di beni a duplice uso, e' svolta dall'Autorita' competente, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' degli organismi di informazione e sicurezza dello Stato, i quali comunque comunicano direttamente all'Autorita' competente ogni notizia rilevante agli effetti del presente decreto legislativo.
2. L'Autorita' competente nello svolgimento dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo, puo' avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, della collaborazione degli organismi di cui al comma 1, anche al fine di raccogliere informazioni ed effettuare le necessarie verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 17 del regolamento. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'Agenzia delle dogane agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le Amministrazioni interessate, le modalita' attuative dell'attivita' di controllo di cui ai commi 1 e 2.



Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istruzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1972, n. 292, S.O. L'art. 51, cosi' recita:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei
conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli
dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in
prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto
essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono essere verbalizzate a norma del sesto comma
dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo
il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
raccolta del risparmio e all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in
corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli
affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di
zona, alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione
postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni
postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il
contribuente con la specificazione di tutti i rapporti
inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie
prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere
specifico relativi agli stessi conti possono essere
richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
con l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni».
- L'art. 52 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972, cosi' recita:
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno
facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti
di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
previste e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e
notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O. n. 1. Gli articoli 32 e 33, cosi' recitano:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni
annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a
norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33,
secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi
risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e
degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41
se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne
indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati
negli stessi conti e non risultanti dalle scritture
contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, con invito a
restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
raccolta del risparmio o all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in
corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i
clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai
libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
dei conti intrattenuti con il contribuente con la
specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a
tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi;
ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico
relativi agli stessi conti possono essere richiesti con
l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente
indicati;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta
giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di
credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore
compartimentale.
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile.».
«Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per la
esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che
le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di
credito o l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante
di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario
e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di
esecuzione degli accessi con particolare riferimento al
numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da
impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico,
in cui gli accessi possono essere espletati e alla
redazione dei processi verbali.».



 
Art. 13.
Trasferimento di beni a duplice uso
all'interno dell'Unione europea
1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV del regolamento e' richiesta un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto nell'articolo 21 del regolamento.
2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento, puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure previste dall'articolo 6.
 
Art. 14.
Controllo dell'assistenza tecnica
riguardante taluni fini militari
1. Fatto salvo quanto gia' disposto dal presente decreto legislativo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:
a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);
c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a).
3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:
a) allorche' e' fornita ad un Paese elencato nella parte 3 dell'Allegato II del regolamento;
b) allorche' assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;
c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.
 
Art. 15.
Internet
1. I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Non e' soggetta a preventiva autorizzazione la solo pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto.
 
Art. 16.
Sanzioni
1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.
2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformita' dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni.
4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorita' competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.
5. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla stessa sanzione e' assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorita' competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso.
6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 2, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro.
8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. E' sempre disposto da parte dell'autorita' giudiziaria il sequestro del sito contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15.



Nota all'art. 16:
- L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta».



 
Art. 17.
Obbligo di comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria
1. L'autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 16 ne da' immediata comunicazione all'Autorita' competente ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
 
Art. 18.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 89;
b) i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422;
c) l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;
d) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 giugno 1997, n. 273;
e) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 12 giugno 1998, n. 289;
f) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 25 luglio 2000, n. 280;
g) il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 13 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato 1
(previsto dall'articolo 6, comma 4)
Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale:
«La merce oggetto della presente esportazione e' esportata con autorizzazione generale nazionale che puo' essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni:.... La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo' essere riesportata secondo le normative nazionali».
 
Allegato 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)
Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria di cui all'Allegato II del regolamento:
«La merce oggetto della presente esportazione e' esportata con autorizzazione generale comunitaria che puo' essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Stati Uniti d'America, Svizzera, Ungheria. La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo' essere riesportata secondo le normative nazionali».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone