Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MONTE URANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monte Urano (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di mantenere invariata, per l'anno 2003, la struttura applicativa dell'imposta prevista per l'anno precedente, confermando le aliquote previste per l'anno 2002 come di seguito indicato:
aliquota base del 5,5 per mille;
aliquota minima del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
aliquota agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 pari al 4 per mille, per la durata di tre anni, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo dei sottotetti;
aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione mantenute nella disponibilita' del proprietario e non locate;
aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato alla data di scadenza di pagamento della prima rata di imposta;
detrazione per l'abitazione principale pari a 155,00 euro.
Resta inteso che per l'immobile concesso in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta o collaterale continua ad essere applicata l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille non estendendosi agli stessi le agevolazioni previste per l'abitazione principale.
(Omissis).
 
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