Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MOSSA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mossa (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite, escluse quelle indicate al punto seguente;
b) aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata avra' la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori ed e' limitata alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi.
2. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta:
a) Euro 103,29: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) Euro 206,58: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia percepito nell'anno precedente, a quello a cui si riferisce l'imposta, un reddito complessivo imponibile all'IRPEF pari o inferiore alla pensione annua integrata al minimo corrisposta dall'INPS, con esclusione del reddito relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, subordinatamente alla prestazione idonea richiesta, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati.
(Omissis).
 
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