Il comune di Nuvolera (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di determinare, per le motivazioni specificate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Nuvolera per l'anno 2003 nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille, precisando che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili sono equiparate alle abitazioni principali: le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale e comunque ad una distanza non superiore a 100 metri; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) e al coniuge, ancorche' separato o divorziato; altre unita' immobiliari: 5,50 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; terreni agricoli: esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504/1992 in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 2. Di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). |