Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI NUVOLERA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nuvolera (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di determinare, per le motivazioni specificate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Nuvolera per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille, precisando che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili sono equiparate alle abitazioni principali:
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale e comunque ad una distanza non superiore a 100 metri;
le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) e al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
altre unita' immobiliari: 5,50 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
terreni agricoli: esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504/1992 in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
2. Di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
 
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