Il comune di Pradamano (provincia di Udine) ha adottato, il 19 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. Di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote a valere ai fini dell'applicazione I.C.I.: 4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I.; 3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio lavori. 3. Di fissare in Euro 130 la detrazione per abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2003. 4. Di stabilire anche per il 2003 una detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze specificate nell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di Euro 258 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 2002, non superiore a Euro 10.500 aumentato di Euro 2.600 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione. La maggior detrazione verra' concessa a chi presentera' richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF. 5. Di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 130 anche alle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al 2° grado di parentela e fino al 1° grado di affinita' rispetto al proprietario, a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 6. Di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 130 anche alle unita' immobiliari possedute da anziani o disabili, a titolo di proprieta', di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o presso familiari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). |