Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIRETTIVA 3 febbraio 2003
Modalita' di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 106 con il quale e' previsto che gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio;
Considerato che il citato art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che con direttiva del Ministro delle attivita' produttive, emanata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
le seguenti direttive:
Art. 1.
1. Con il presente decreto sono emanate le direttive di cui all'art. 106, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il finanziamento:
a) dei programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico;
b) delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica per favorire l'avvio delle imprese in questione.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono annualmente ripartite le risorse a disposizione tra gli interventi di cui al comma 1.
 
Art. 2.
1. Al fine di promuovere la nascita ed il consolidamento di imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico possono essere concesse «anticipazioni» a «soggetti intermediari», costituiti da banche, intermediari finanziari e societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di dette imprese effettuate sulla base delle positive previsioni di rendimento dell'investimento previsto.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse per il finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese proponenti.
 
Art. 3.
1. Per poter beneficiare degli interventi previsti dall'art. 2 le imprese devono:
a) essere costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative;
b) essere costituite da non oltre tre anni alla data di richiesta degli interventi medesimi;
c) risultare economicamente e finanziariamente sane.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c) deve essere accertato sulla base della capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari previsti dal programma per il quale e' richiesto l'intervento, tenendo conto anche della consistenza patrimoniale e finanziaria prevista dal piano di sviluppo.
3. Ai fini dell'ammissibilita' agli interventi, i progetti di sviluppo delle imprese devono risultare innovativi e ad elevato impatto tecnologico; tale valutazione e' condotta con riferimento alle tecnologie da adottare che tenuto conto di quelle in uso nel settore di riferimento, devono introdurre significativi miglioramenti ai processi produttivi o ai prodotti da ottenere; l'innovativita' e l'impatto tecnologico saranno valutati, in particolare, anche tenendo conto di specifiche collaborazioni con Universita' e centri di ricerca, dell'elevata specializzazione e qualificazione del personale addetto, delle attivita' formalizzate di ricerca e sviluppo, nonche' dei brevetti di invenzione depositati o detenuti.
 
Art. 4.
1. Le partecipazioni al capitale di rischio di cui all'art. 2 sono acquisite, sulla base di un programma pluriennale di sviluppo presentato dalle imprese ad uno dei soggetti intermediari di cui all'articolo medesimo che ne effettua la valutazione istruttoria tenuto conto delle positive previsioni di rendimento dell'intervento, mediante la sottoscrizione di azioni o quote sociali di minoranza, di nuova emissione, non inferiore al 20% del capitale sociale. Con riferimento alla valutazione del progetto in relazione all'innovativita' ed all'elevato impatto tecnologico, i soggetti intermediari devono acquisire apposita relazione che attesti l'innovativita' e l'elevato impatto tecnologico del progetto con riferimento al prodotto o al processo produttivo. Tale relazione deve essere rilasciata da uno dei soggetti attuatori dei progetti di cui all'art. 7, non collegato direttamente o indirettamente al proponente e purche' nelle relative attivita' siano previste anche quelle di valutazione tecnologica dei progetti, ovvero da un esperto in possesso di elevata professionalita' nel settore, non collegato direttamente o indirettamente al soggetto proponente il progetto, ovvero da societa' specializzate in valutazione tecnologica.
2. La partecipazione deve essere limitata nel tempo e smobilizzata non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di sette anni dalla data di acquisizione. L'importo derivante da dette smobilizzazioni deve essere restituito secondo le modalita' definite in sede di accreditamento di cui al comma 3.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto i soggetti intermediari devono risultare accreditati dal Ministero delle attivita' produttive. I criteri per 1'accreditamento riferiti, in particolare, alle esperienze e alla professionalita' della struttura operativa dei soggetti da accreditare, sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta del Comitato di cui all'art. 5, comma 3. In sede di accreditamento e' definita la remunerazione, con riferimento all'effettivo rendimento dell'investimento e ai costi di gestione, ivi inclusi quelli della relazione di cui al comma 1 a totale carico del Ministero delle attivita' produttive, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 12.
4. Le anticipazioni per le partecipazioni al capitale di rischio sono concesse in misura pari al 50% dell'ammontare complessivo delle partecipazioni stesse e non possono superare lire 4 miliardi per ogni singola iniziativa.
 
Art. 5.
1. Gli adempimenti amministrativi relativi alla concessione ed erogazione delle anticipazioni sono affidati ad una banca o societa' di servizi controllata da banche, denominata «soggetto gestore», che i1 Ministero delle attivita' produttive individua sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, mediante gara ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
2. Con convenzione di durata non superiore a 10 anni, stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive ed il soggetto prescelto sono regolamentati i reciproci rapporti e le modalita' di corresponsione del compenso spettante al soggetto gestore, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 12.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 e' prevista la costituzione di un Comitato che assume le deliberazioni degli interventi da attuare. Il Comitato e' composto da due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive, di cui uno con qualifica di dirigente con funzioni di presidente e uno con qualifica non inferiore a C/3 con funzioni di vice presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni. Il Comitato adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza ai criteri di semplificazione e di minima onerosita' per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale, che possono prevedere anche criteri per la scelta delle iniziative da ammettere nel caso di insufficienza dei fondi, sono soggette alla approvazione del Ministero delle attivita' produttive e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 6.
1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilita' annuali per gli interventi di cui all'art. 1 lettera a) puo' essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese, da individuare con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
2. Per la concessione delle anticipazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.
 
Art. 7.
1. Gli interventi di promozione ed assistenza tecnica per favorire l'avvio di imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico si riferiscono alla realizzazione di progetti relativi alle seguenti azioni:
a) predisposizione di studi di fattibilita' tecnica, economica e finanziaria;
b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie;
c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;
d) attivita' di valutazione tecnologica dei progetti;
e) attivita' di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.
 
Art. 8.
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 7, il Ministero delle attivita' produttive indice uno o piu' bandi annuali per la selezione dei progetti di cui al medesimo art. 7.
2. I progetti possono riguardare una o piu' delle azioni di cui all'art. 7. I progetti devono indicare per ciascuna delle azioni previste i seguenti elementi:
a) descrizione dell'azione;
b) destinatari dell'azione, con indicazione dell'ambito territoriale di applicazione;
c) motivazioni alla base dell'azione, evidenziando la non sovrapposizione con altri interventi in corso; nel caso di esistenza di interventi analoghi devono essere debitamente illustrate le motivazioni che rendono valida l'azione proposta;
d) modalita' di attuazione e di realizzazione delle azioni che, normalmente, devono essere effettuate dal soggetto proponente; nel caso di organismo promosso e partecipato da Universita' e/o enti di ricerca, l'attuazione del progetto deve essere effettuata prevalentemente con la struttura della/e Universita' e/o ente/i di ricerca partecipanti;
e) tempi di attuazione; la durata dell'azione non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni;
f) criteri per la selezione dei destinatari dell'azione;
g) costo di ciascuna azione e costo complessivo del progetto, ripartiti per anno e con l'indicazione delle risorse proprie dei destinatari, di quelle pubbliche e di quelle eventuali del soggetto proponente il progetto. Il costo di eventuali azioni che prevedano la concessione di aiuti diretti alle imprese non puo' superare il 30% del costo totale del progetto;
h) eventuali collegamenti tra le varie azioni previste nell'ambito del progetto;
i) ricadute economiche, dirette e indirette;
l) impatto sui destinatari.
3. Nell'ambito di ciascun progetto, il costo delle attivita' di progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non puo' superare il 5% del costo totale.
4. I destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie alla realizzazione dei singoli interventi, in particolare qualora trattasi di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e motivati. A tale riguardo, qualora le azioni di cui all'art. 7 prevedano la concessione di aiuti alle imprese le stesse devono essere rivolte esclusivamente alle piccole imprese e devono rispettare integralmente le disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE n. L10 del 13 gennaio 2001) relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ovvero quelle di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE n. L10 del 13 gennaio 2001) relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»), nonche' quelle di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato sulla GUCE n. L10 del 13 gennaio 2001) relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.
5. I bandi di cui al comma 1 possono fissare eventuali soglie minime e massime alla dimensione finanziaria dei progetti.
 
Art. 9.
1. I progetti di cui all'art. 7 possono essere presentati da Universita', enti pubblici di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%; la partecipazione di soggetti diversi dalle Universita' ed enti pubblici di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre i progetti possono essere presentati da societa' costituite sulla base dell'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di Universita' ed enti pubblici di ricerca.
2. Qualora al momento della presentazione del progetto il soggetto di cui al comma 1 non sia ancora costituito, il progetto medesimo e' presentato da un soggetto promotore delegato formalmente da tutti i soggetti che faranno parte della compagine sociale del costituendo soggetto attuatore; tale soggetto e', comunque, costituito prima della stipula della convenzione di cui all'art. 11. In sede di presentazione del progetto devono essere dettagliatamente fornite le informazioni relative, sia al costituendo soggetto attuatore, sia ai componenti della sua compagine sociale, necessarie per consentire la verifica del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 nonche' della capacita' di realizzazione del progetto proposto.
3. Ai fini dell'attuazione del progetto potra' essere chiesto al soggetto interessato di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente. Inoltre, il soggetto interessato deve dimostrare preventivamente il possesso di risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo del progetto ovvero indicare come fara' fronte a detta attivita'.
4. Il soggetto interessato non puo' delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilita' del progetto, ferma restando la possibilita' di avvalersi di strutture esterne per la realizzazione di alcune fasi del progetto medesimo, ne' puo' trarre dalla realizzazione dell'azione benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili.
 
Art. 10.
1. Ai fini della valutazione dei progetti e dei relativi soggetti attuatori viene costituita, con decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive, un'apposita commissione della quale fanno parte anche due esperti designati dal Ministro delle attivita' produttive.
2. La scelta dei progetti viene effettuata mediante una specifica graduatoria formata dalla commissione di cui al comma 1 sulla base di un punteggio attribuito a ciascun progetto. Tale punteggio complessivo rappresenta la sommatoria dei punteggi attribuiti a criteri oggettivi preventivamente individuati con i bandi di cui all'art. 8, comma 1.
3. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 12.
 
Art. 11.
1. I rapporti tra il Ministero delle attivita' produttive ed i soggetti attuatori selezionati sono regolati da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e il soggetto attuatore e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, compresa la facolta' del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che le modalita' e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.
2. Le modalita' di trasferimento delle risorse dal Ministero delle attivita' produttive al soggetto attuatore assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo.
All'atto della stipula della convenzione il Ministero delle attivita' produttive versa un acconto al soggetto attuatore pari al 15% dello stanziamento.
I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base dell'attuazione del progetto, sono effettuati dal Ministero delle attivita' produttive sulla base di apposite domande di pagamento predisposte dal soggetto attuatore con riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate. Il Ministero provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non puo' superare il 95% del totale delle risorse stanziate.
Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore e approvazione dal parte del Ministero delle attivita' produttive di apposita relazione finale di esecuzione.
 
Art. 12.
1. Gli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto gravano su una apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 sulla quale affluiscono le disponibilita' determinate ai sensi all'art. 106, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Alla stessa sezione affluiscono gli importi derivanti dallo smobilizzo delle partecipazioni.
Roma, 3 febbraio 2003
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 173
 
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