Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 14 aprile 2003
Iscrizione delle denominazione «Pomodoro Pachino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003, la denominazione «Pomodoro di Pachino» riferita ai prodotti ortofrutticoli, e' iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pomodoro di Pachino» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 14 aprile 2003
Il direttore generale: Abate
 
REGOLAMENTO CEE N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE - ART. 5
D.O.P. ( ) I.G.P. (x )
N. Nazionale del fascicolo 8/2000 1. Servizio competente dello Stato membro.
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Recapito telefonico: 06/4819968 - Fax 06/42013126.
e-mail: qualita@politiche.agricole.it 2. Associazione richiedente.
2.1. Nome: Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino.
2.2. Indirizzo: via Torino n. 24 - 96018 Pachino (Siracusa).
2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x ) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: Pomodoro.
Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati. 4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).
4.1. Nome: Pomodoro di Pachino.
4.2. Descrizione: Frutti allo stato fresco, riferibili alla specie botanica «Lycopersicum esclulentum Mill..», delle seguenti tipologie:
tondo liscio;
costoluto;
cherry (o ciliegino).
Le principali caratteristiche del «Pomodoro di Pachino» sono le seguenti:
polpa soda;
cavita' placentare piccola;
elevato contenuto zuccherino, determinato da una quantita' di solidi solubili maggiore di 4,5 brix.
4.3. Zona geografica.
La zona di produzione del «Pomodoro di Pachino» comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa), ricadenti nella parte sud orientale della Sicilia.
La delimitazione della zona risulta nell'allegata cartografia.
4.4. Prova dell'origine.
Il «Pomodoro di Pachino» e' prodotto in un particolare areale caratterizzato da temperature elevate e da una quantita' totale di radiazione globale, mediata sull'intero anno solare, la piu' elevata del Continente europeo (elaborazione dati provenienti dai satelliti Land sat e Meteosat). La vicinanza del mare determina una mitigazione del clima ed una scarsa frequenza delle gelate invernali-primaverili.
Tale insieme di fattori ha determinato lo sviluppo delle colture sotto serra che abbinato alla qualita' dell'acqua di irrigazione, caratterizzata da una salinita' compresa tra 1.500 e 10.000 ms. determina per i produttori di quella particolare area geografica delle scelte colturali obbligate e, nel contempo, le peculiari qualita' organolettiche del «Pomodoro di Pachino».
La rintracciabilita' del prodotto e' garantita dal fatto che i produttori del «Pomodoro Pachino» devono iscrivere i terreni in un apposito elenco e sono tenuti a presentare all'Organismo di controllo annualmente una denuncia di produzione.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in un altro apposito elenco e presentare una denuncia annuale di prodotto lavorato.
4.5. Metodo di ottenimento.
La coltivazione del «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o in tunnel) ricoperti con fili di polietilene o altro materiale di copertura. Durante il periodo estivo le strutture possono essere ricoperte con rete anti insetto.
Il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry per la quale puo' essere effettuata tutto l'anno, rispettando una densita' di impianto di n. 2-6 piante per mq.
La forma di allevamento e' in verticale, ad una o piu' branche.
L'irrigazione e' effettuata con acque di falde prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato la cui salinita' varia da 1.500 a 10.000 ms.
La raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni.
La produzione massima consentita di «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
pomodoro tondo liscio: ton. 100/ha;
pomodoro costoluto: ton. 75/ha;
pomodoro ciliegino o cherry: ton. 50/ha.
Non sono ammesse le coltivazioni fuori suolo.
4.6. Legame.
Il pomodoro e' il prodotto tipico della orticoltura Pachinese. Le prime coltivazioni risalgono al 1925 localizzate lungo la fascia costiera in quelle aziende che disponevano di acqua di irrigazione da pozzi freatici.
Da queste prime esperienze si constato' che l'ortaggio coltivato in tal areale entrava in produzione con un anticipo di circa 15-20 giorni rispetto ad altre zone di produzione.
Tuttavia, l'interesse verso tale coltivazione era limitato dalla diffusa coltivazione della vite. Intorno agli anni `50, le coltivazioni di pomodoro si estesero su piu' ampie superfici localizzate sempre lungo la fascia costiera, utilizzando delle tecniche di forzatura e di difesa della coltura allo stato primordiale. Infatti, l'ambiente della fascia costiera, malgrado i particolari termometrici favorevoli, e' soggetto ad eccezionali cadute istantanee di temperature e sbalzi termici tra il giorno e la notte che hanno talvolta causato la distruzione di intere coltivazioni orticole.
Gli apprestamenti di protezione piu' diffusi erano la copertura individuale delle singole piante con cladodi di ficodindia o tegole o coperture plurime con stuoie fatte con ristoppie intessute con filo di ferro ed animate da canne.
Agli inizi degli anni `60 si assiste alla nascita delle prime serre realizzate con capanne di canna comune e ricoperte con film di polietilene. Negli anni successivi le serre furono realizzate con strutture sempre piu' consistenti ed al posto delle canne vennero utilizzati pali di castagno ed una intelaiatura in legno di abete. La coltura protetta e', pertanto, da considerare la risultante di un processo di evoluzione iniziato in maniera primordiale e quasi naturale per anticipare la coltivazione e la raccolta del pomodoro.
La profonda crisi della viticoltura degli anni `70 porto' ad una rapida riconversione di molte aree alla serricoltura ed alla nascita delle prime forme associative che iniziarono la commercializzazione del prodotto con l'indicazione della zona di origine «Pachino».
Le tecniche colturali sono migliorate grazie all'uso di moderni sistemi di irrigazione localizzata e cominciarono ad affermare le serre metalliche zincate.
Il «Pomodoro di Pachino» ha cosi' acquisito nel tempo sui mercati nazionali ed esteri una diffusa reputazione legata alle spiccate caratteristiche qualitative dei frutti.
Le particolari condizioni pedo-climatiche della zona di produzione conferiscono al prodotto tali caratteristiche qualitative che unite alle tecniche di produzione adottate dai produttori rendono tale coltura caratteristica di quella area geografica.
Le qualita' del Pomodoro di Pachino sono legate ai caratteri intrinseci che lo contraddistinguono: il sapore, la consistenza della polpa, la lucentezza del frutto, la consistenza e la lunga durata post-raccolta; requisiti ravvisati dal consumatore che cerca sul mercato il Pomodoro di Pachino acclarando una notorieta' ed una reputazione sia in Italia che all'Estero.
4.7. Struttura di controllo.
Nome: So Cert - Societa' di certificazione S.r.l.
Indirizzo: via Castello Ursino n. 55 - 95100 Catania.
4.8. Etichettatura.
All'atto dell'immissione al consumo il «Pomodoro di Pachino» deve essere confezionato in cassette di cartone o legno che non superino il peso di 10 kg. I frutti devono essere disposti in un solo strato e sulle cassette deve essere apposto una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. Il contenuto di ciascuna confezione deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varieta', tipologia, categoria e calibro ed i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda maturita' e colorazione.
Le cassette devono essere identificate con la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e devono riportare il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998, le caratteristiche commerciali: categoria, peso del collo, ed il logo identificativo della I.G.P. «Pomodoro di Pachino» (vedasi logo) raffiguranti il disegno dell'isola di Sicilia con un cerchio nell'estrema punta dove e' ubicata la zona di produzione del «Pomodoro di Pachino». Ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica e' tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura Pomodoro di Pachino inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.
Il logo reca nella zona piu' bassa la scritta I.G.P. di colore paglierino Pantone 607 CVC.

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4.9. Condizioni Nazionali.
(parte riservata alla Commissione)
N. CE
Data di ricevimento del fascicolo integrale
Disciplinare di produzione dell'Indicazione
geografica protetta «Pomodoro di Pachino»
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» e' riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Tipologie di frutto
L'Indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» designa pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.
L'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e' rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto:
tondo liscio;
costoluto;
cherry (o ciliegino).
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Porto palo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (prov. di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli:
Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale Saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.
Carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro-Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 Pachino-Ispica.
La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada Fondo Panze Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.
La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provmciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al Km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di Bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimita' della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67.
Art. 4.
Modalita' di coltivazione
La coltivazione della Indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura puo' essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita', seguendo le seguenti fasi:
il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si puo' effettuare tutto l'anno;
la densita' d'impianto e' di n. 2-6 piante per mq;
le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. E 'consentito l'uso di piantine innestate;
la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu' branche;
durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari;
e' ammessa l'operazione colturale di cimatura;
l'irrigazione e' effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualita' dell'acqua e' caratterizzata da una salinita' che varia da 1.500 a 10.000 ms;
l'impollinazione puo' essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; e' vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante;
la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda le condizioni climatiche.
Il «Pomodoro di Pachino» I.G.P. puo' essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta.
Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare.
La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
pomodoro tondo liscio: ton 100/Ha;
pomodoro costoluto: ton 75/Ha;
pomodoro ciliegino o cherry: ton 50/Ha.
Non sono ammesse, per le produzioni IGP «Pomodoro di Pachino», coltivazioni fuori suolo.
Art. 5.
Adempimenti
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.
I produttori dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.
L'Organismo di controllo e' tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco di cui sopra.
Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalita' e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.
In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono appartenere alle categoria merceologiche di extra e prima e devono essere:
interi;
di aspetto fresco;
sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
privi di odori e/o sapori estranei.
Art. 7.
Designazione e presentazione
L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve avvenire secondo le modalita' di seguito descritte.
Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. «Pomodoro di Pachino», deve essere confezionato in cassette.
Il peso massimo di ogni cassetta non puo' superare i 10 kg di peso netto. Devono essere utilizzate solo cassette nuove.
Sulle cassette deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura.
Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.
Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varieta', tipologia di frutto, categoria e calibro; in particolare i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturita' e la colorazione.
Le cassette devono essere identificate con la seguente dicitura: I.G.P., anche per esteso, «Pomodoro di Pachino» e, nel caso che il contenuto non sia visibile dall'esterno e per la tipologia cherry o ciliegino, con l'indicazione delle tipologie di frutto.
Sulle cassette deve essere altresi' riportato:
il contrassegno, che costituisce parte integrante del presente disciplinare;
il nome dell'imballatore e/o speditore;
le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo;
la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;
il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998.
I caratteri con cui e' indicata la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.
Marchio dell'IGP «Pomodoro di Pachino»
Il marchio ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica e' tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura «POMODORO DI PACHINO» inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.
Il marchio reca nella zona piu' bassa la scritta «IGP» di colore paglierino Pantone 607 CVC.

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