IL PRESIDENTE del Consiglio superiore della magistratura Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 16 aprile 2003 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il secondo comma dell'art. 9 del regolamento interno; Decreta: Il secondo comma dell'art. 9 del regolamento interno e' formulato come segue: «2. Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario generale si avvale di apposita segreteria ed e' coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, da un magistrato di merito (Vice segretario generale). La nomina del Segretario generale e del Vice segretario generale e' deliberata dal Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, che puo' avvalersi, ai fini istruttori, della Terza commissione». Dato a Roma, addi' 17 aprile 2003 CIAMPI Il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura Pratis |