Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 febbraio 2003, n. 99
Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;
Considerata la necessita' di determinare organicamente le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;
Ritenuta la necessita', cosi' come prevista dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di attribuire i punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonche' di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri oggettivi;
Vista la necessita', cosi' come previsto dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le relative commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri predeterminati;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio 2002;
Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 20 giugno 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al titolo VI articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni speciali che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui al titolo VI, articoli 34-46, del decreto legislativo n. 368/99;
c) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
e) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
prevede «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa)
riguarda:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999 (9/c), uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente dei consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati"
sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che
nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 49. - 1. E' istituito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed
istruzione superiore, di istruzione universitaria, di
ricerca scientifica e tecnologica.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della
universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
Ministeri o ad Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia
delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca,
nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204. Il Ministero esercita le funzioni di
vigilanza spettanti al Ministero della pubblica istruzione,
a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.».
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 reca «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
«1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione
alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita'
delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei
titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici
nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale
secondo criteri predeterminati.
«2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici
ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
a tempo pieno.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto
legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a
specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
4. L'accesso alla formazione specialistica non e'
consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai
sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
medicina generale.».
«Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal titolo VI del
presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle
risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge
29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario
nazionale destinate al finanziamento della formazione dei
medici specialisti, nonche' delle ulteriori risorse
autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui
al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del
predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni,
limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».



 
Art. 2.
Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti determinati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previsto dal decreto legislativo n. 368/1999, articolo 35, comma 2, indetto con decreto del rettore di ogni singola universita'. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo e' disposta la decadenza dell'ammissione alle scuole di specializzazione. Nel bando sono altresi' indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole Universita', in una medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, sara' predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonche' il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le Universita' possano pubblicare il relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, dovra' essere presentata direttamente all'Universita' con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di trenta giorni prima della prova stessa.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 35, comma 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' il seguente:
«2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.».



 
Art. 3.
Commissione giudicatrice
1. Presso ogni Universita' e' costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati e' superiore a cinquanta e sempreche' le prove di esame si svolgano in piu' locali tra loro distanti che non consentano la presenza di commissari. Il comitato e' composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarita' dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarita' alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di piu' scuole della stessa tipologia l'esame e' unico; se il numero delle scuole e' inferiore a quattro la commissione e' integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole e' superiore a quattro la commissione e' integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.
2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di piu' scuole della stessa tipologia e' nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.
 
Art. 4.
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui n. 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e n. 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.
2. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle universita'. La commissione predispone un archivio nazionale, entro il 31 dicembre 2005, con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessita' non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita' entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data e' reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.
3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. Il giorno della prova d'esame uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.
4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in cinque risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di + 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di - 0,25 per ogni risposta errata.
5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante risposta scritta a tre quesiti attinenti l'oggetto della prova predisposta dalla commissione. La stessa sara' sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla, riportando non meno di quarantotto punti. Il risultato deve essere portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le singole scuole predetermineranno un numero di prove pratiche in numero maggiore di uno agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell'inizio dello svolgimento delle prove, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata se il candidato risponde correttamente a tutti e tre i quesiti. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualita' e la completezza delle risposte.
6. Non e' ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.
 
Art. 5.
Valutazione titoli
1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 5 per il voto di laurea e 20 per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculume del voto di laurea avviene in conformita' ai seguenti criteri: a) voto di laurea - max 5 punti

per voto di laurea inferiore a 100 punti 0 per ciascun punto da 100 a 109 punti 0,30 per i pieni voti assoluti punti 4 per la lode punti 5

b) curriculum - max 20 punti b.1) esami - max 5 punti: gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, di cui 3 di discipline di base e 4 di discipline cliniche, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio cosi' attribuibile:

per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 punti 0,25 per ogni esame superato con la votazione di 30/30 punti 0,50 per ogni esame superato con lode punti 0,75

b.2) attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 6,5 punti:

nessuna attinenza punti 0 attinenza bassa punti 2 attinenza media punti 4,50 attinenza alta punti 6,50

b.3) attivita' elettive certificate attinenti la tipologia di specializzazione: corsi monografici, internati elettivi in Italia e all'estero - max 6 punti:

per ogni corso, internato punti 1

b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max 2,5 punti:

ogni pubblicazione o lavoro punti 0,50

2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.
3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantira' la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi alle prove stesse. In caso di parita' di punteggio e' ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, piu' elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parita' viene preso in esame il voto di laurea.
 
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre la scadenza del triennio accademico 2003/2004-2005/2006, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 2, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ogni singola scuola predispone i quesiti a risposta multipla in numero triplo rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, sorteggiandoli da una propria banca dati di almeno n. 2.500 quesiti che sara' resa pubblica, a domanda, solo dopo la prova d'esame. Il bando di concorso deve indicare ai candidati i testi di riferimento assicurandone la pluralita'. I quesiti sono sorteggiati il giorno prima della data della prova. I quesiti, appena sorteggiati, sono chiusi in tre plichi firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate nelle date stabilite dal bando al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. Il giorno della prova uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2003
Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 290
 
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