Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 gennaio 2003, n. 98 |
Regolamento per l'attuazione dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di societa' sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, nei limiti della quota di 20 miliardi (pari a Euro 10.329.137,98) di un contributo straordinario concesso al CONI per l'anno 2001, riconosce a talune societa' sportive, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo ed un credito d'imposta, e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle citate agevolazioni; Visti gli articoli 3, 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti»; Visto l'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante «Norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138. Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-507/UCL del 16 gennaio 2003; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali 1. Le societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di calcio di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonche' contratti di lavoro con preparatori atletici, possono usufruire dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita' previste negli articoli seguenti. 2. Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla societa' sportiva che abbia provveduto o provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane calciatore che non abbia superato ventidue anni di eta'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448: «13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi perl'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.». - Si trascrive il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91: «Art. 3 (Prestazione sportiva dell'atleta). - La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno." Art. 4 (Disciplina del lavoro subordinato sportivo). - Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La societa' ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale dovra' essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potra' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi per la corresponsione della indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva a norma dell'art. 2123 del codice civile. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230. L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.». «Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile. 2. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive. 3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere reinvestito, dalle societa' od associazioni che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.». -" Si trascrive il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a L. 7.000.000 fino all'anno 2002 e a L. 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di L. 500.000 annue fino a L. 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra L. 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a L. 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di L. 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a L. 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente L. 90.000 al giorno, elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di L. 30.000, elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a centottantatre giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.». - Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario del 28 luglio 1997, n. 174; qui si trascrive il testo dell'art. 22: «Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme.»." - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, concernente il Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti: «Art. 1 (Individuazione e compiti della struttura di gestione). - 1. La struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. 2. La struttura di gestione provvede, secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti, a: a) acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento e quelli relativi alle riscossioni inviati quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari; b) verificare quotidianamente la tempestivita' e la correttezza dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati dai contribuenti; c) verificare quotidianamente la tempestivita' e l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita contabilita' speciale dalle banche delegate e dai concessionari; d) suddividere quotidianamente le somme accreditate dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita contabilita' speciale e disporne il versamento ai singoli enti destinatari, previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite dai contribuenti; e) comunicare quotidianamente a ciascun ente destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza e le informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi spettanti a tali enti, al lordo delle compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della sezione erario del modello di versamento sono comunicati anche all'I.N.P.S. e quelli della sezione I.N.P.S. sono comunicati anche al centro informativo del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate; f) segnalare le violazioni riscontrate ai fini dell'irrogazione delle penalita' e delle sanzioni a carico delle banche delegate e dei concessionari, nonche' quelle relative ai contribuenti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». - Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'economia e delle finanze: " «Art 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."». Nota all'art. 1: - Per gli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonche' per l'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 52, comma 86 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si vedano i testi riportati nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Utilizzo dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali 1. Alle societa' sportive indicate all'articolo 1, a decorrere dal periodo di pagamento dal 1° gennaio 2001, e' riconosciuto lo sgravio contributivo in forma capitaria di Euro 516,46 (pari a un milione di lire), in quote mensili, fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti gestito dall'Ente nazionale per la previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato. L'agevolazione si applica, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. La riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, riconosciuta per ogni preparatore atletico, a favore delle societa' indicate al medesimo articolo 1, e' concessa, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo indicati al comma 1, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 vedasi note alle premesse.
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| Art. 3. Richiesta di riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali 1. Per il riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, le societa' sportive indicate all'articolo 1, presentano la richiesta entro trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro, di cui al medesimo articolo 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al CONI. 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della societa', contiene: a) dati relativi alla societa' richiedente: codice fiscale, ragione sociale, sede legale e domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale; b) dati relativi al rappresentante: codice fiscale, cognome e nome, data e comune di nascita, residenza e domicilio fiscale (se diverso dalla residenza); c) dati relativi ai giovani calciatori e ai preparatori atletici: codice fiscale, cognome e nome, data e comune di nascita, residenza, data di stipula del contratto di assunzione, tipologia del contratto stipulato, reddito di lavoro dipendente corrisposto o da corrispondere, per l'anno di imposta, sulla base del contratto di lavoro stipulato. 3. In caso di assunzioni effettuate in date diverse le societa' sportive possono presentare, sempreche' sia rispettato per ognuna delle assunzioni il predetto termine di trenta giorni, un'unica richiesta di benefici. 4. Per le assunzioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le societa' sportive presentano la richiesta di cui al comma 1 nei trenta giorni successivi a detta data. |
| Art. 4. Procedura di comunicazione e di riconoscimento dei benefici 1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 3, il CONI, provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione. A parita' di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, viene attribuita priorita' alle richieste con data di assunzione piu' remota. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, il CONI, verificata la completezza e la regolarita' delle stesse e accertata la sussistenza delle disponibilita' finanziarie, comunica alle societa' richiedenti l'importo utilizzabile per i benefici da ciascuna richiesti, tenendo conto dell'ordine cronologico di cui al comma 1. Se la richiesta di riconoscimento dei benefici e' priva di uno dei requisiti previsti dalla legge o se risultano esauriti i fondi disponibili, il CONI, comunica nel predetto termine di sessanta giorni, il diniego dei benefici. 3. Dalla data di ricevimento della comunicazione fino ai versamenti a saldo relativi ai periodi di imposta di riferimento, le societa' utilizzano il credito d'imposta e i benefici contributivi, con le modalita' previste nell'articolo 2. 4. L'incompleta compilazione della richiesta dei benefici, impedisce il riconoscimento dei medesimi, salvo che la societa' calcistica richiedente, invitata dal CONI a regolarizzare la richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non ottemperi entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tal caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione dell'integrazione della richiesta. 5. Il CONI comunica all'Agenzia delle entrate i nominativi delle societa' ammesse ai benefici, nonche' l'avvenuto esaurimento del contributo straordinario di cui all'articolo 1, al fine di consentirle l'emanazione di un apposito avviso. 6. Il CONI fermo restando la propria responsabilita', in ordine alla procedura prevista nel presente articolo, puo' delegare l'espletamento della stessa alla Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.). Il CONI comunica l'eventuale conferimento della delega ed il suo contenuto all'Agenzia delle entrate. |
| Art. 5. Controllo e regolazione contabile del credito d'imposta 1. Alla regolazione contabile per le minori entrate generate dalle compensazioni, concernenti l'utilizzo del credito d'imposta, effettuate dai beneficiari in sede di versamento unificato di imposte e contributi previdenziali, nei limiti della disponibilita' finanziaria del contributo straordinario di Euro 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire), si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unita' di base «capitolo 106370 - interventi per lo sport sociale e giovanile ex lege n. 388/2000» del bilancio del CONI per l'anno finanziario 2001, per il conseguente versamento alla contabilita' speciale n. 1778 «fondi di bilancio» dell'apposita struttura di gestione prevista dall'articolo 1 del decreto n. 183 del 22 maggio 1998. 2. Ai fini del controllo, la suddetta struttura di gestione trasmette con cadenza mensile al CONI, l'elenco dei soggetti che hanno usufruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 5: - Per l'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183 si veda il testo riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 6. Controllo e regolazione contabile dello sgravio contributivo e della riduzione dei contributi previdenziali 1. Ferma restando la disponibilita' finanziaria del contributo straordinario di Euro 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire), il CONI, sulla base delle quote determinate in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate alle finalita' dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, forma un elenco dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi e della riduzione dei contributi previdenziali, dandone contestuale comunicazione con gli estremi dei dati identificativi e dei relativi importi all'ENPALS, secondo modalita' determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti dei due Enti. 2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono determinati esclusivamente sulla base delle richieste di cui all'articolo 3 ed in conformita' all'ordine di priorita' formato dal CONI e' trasmesso, sulla base di apposita rendicontazione, all'ENPALS. 3. L'ENPALS comunica al CONI, gli estremi dei soggetti beneficiari degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali che hanno commesso violazioni alla normativa contributiva nei periodi di contribuzione in cui gli sgravi sono fatti valere. In tali casi il CONI revoca le agevolazioni previste. 4. Alla regolazione contabile degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unita' di base «capitolo 106370 - interventi per lo sport sociale e giovanile ex lege n. 388/2000» del bilancio del CONI per l'anno finanziario 2001, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dell'ENPALS quale rimborso degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 31 gennaio 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 329
Nota all'art. 6: - Per l'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda il testo riportato nelle note alle premesse.
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