Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2003, n. 98
Regolamento per l'attuazione dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di societa' sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, nei limiti della quota di 20 miliardi (pari a Euro 10.329.137,98) di un contributo straordinario concesso al CONI per l'anno 2001, riconosce a talune societa' sportive, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo ed un credito d'imposta, e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle citate agevolazioni;
Visti gli articoli 3, 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti»;
Visto l'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante «Norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138.
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-507/UCL del 16 gennaio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Riconoscimento dello sgravio contributivo,
del credito d'imposta e della riduzione
dei contributi previdenziali
1. Le societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di calcio di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonche' contratti di lavoro con preparatori atletici, possono usufruire dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita' previste negli articoli seguenti.
2. Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla societa' sportiva che abbia provveduto o provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane calciatore che non abbia superato ventidue anni di eta'.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 145, comma 13 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 145, comma 13 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.
52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
«13. Al fine di consentire al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e'
autorizzata la concessione al CONI medesimo di un
contributo straordinario di lire 195 miliardi perl'anno
2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo,
per agevolare e promuovere l'addestramento e la
preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i
quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai
sensi dell'art. 33 del regolamento interno della
Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle
societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di
serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente
le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane
assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari
ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari
al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente
corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire
dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore
atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei
contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino
al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la
societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare
con il giovane di serie il primo contratto
professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.».
- Si trascrive il testo degli articoli 3, 4 e 6 della
legge 23 marzo 1981, n. 91:
«Art. 3 (Prestazione sportiva dell'atleta). - La
prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce
oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle
norme contenute nella presente legge.
Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di
lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola
manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro
collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per
cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od
allenamento;
c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur
avendo carattere continuativo, non superi otto ore
settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta
giorni ogni anno."
Art. 4 (Disciplina del lavoro subordinato sportivo). -
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si
costituisce mediante assunzione diretta e con la
stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di
nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle
prestazioni sportive, secondo il contratto tipo
predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre
anni dalla federazione sportiva nazionale e dai
rappresentanti delle categorie interessate.
La societa' ha l'obbligo di depositare il contratto
presso la federazione sportiva nazionale per
l'approvazione.
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative
sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
Nel contratto individuale dovra' essere prevista la
clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto
delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite
per il conseguimento degli scopi agonistici.
Nello stesso contratto potra' essere prevista una
clausola compromissoria con la quale le controversie
concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la
societa' sportiva e lo sportivo sono deferite ad un
collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la
nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli
arbitri e il modo di nominarli.
Il contratto non puo' contenere clausole di non
concorrenza o, comunque, limitative della liberta'
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la
costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle
societa' e degli sportivi per la corresponsione della
indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva
a norma dell'art. 2123 del codice civile.
Ai contratti di cui al presente articolo non si
applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18,
33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli
articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le
norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.
L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si
applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle
federazioni sportive nazionali.».
«Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica).
- 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito
dalle Federazioni sportive nazionali un premio di
addestramento e formazione tecnica in favore della societa'
od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto
la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile.
2. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in
virtu' di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha
provveduto all'addestramento e formazione tecnica
dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il
primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale
diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente
tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle
diverse federazioni sportive nazionali in relazione
all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole
discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica
dovra' essere reinvestito, dalle societa' od associazioni
che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel
perseguimento di fini sportivi.».
-" Si trascrive il testo dell'art. 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a L. 7.000.000 fino all'anno 2002 e a L.
6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi
in ragione di L. 500.000 annue fino a L. 3.500.000. Fermi
restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003
il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra L.
6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i
valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art.
10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a L.
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di L. 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta. 2-bis. Le disposizioni di
cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale
il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche'
a quelle emesse da societa' che direttamente o
indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a L. 500.000; se il predetto valore e' superiore
al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare
il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al
1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici
mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore
di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente L. 90.000 al giorno,
elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso
delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di
alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto
di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di
rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di
vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per
trasferte o missioni fuori del territorio comunale non
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e
al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente,
sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino
all'importo massimo giornaliero di L. 30.000, elevate a L.
50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i
rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore,
concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a centottantatre
giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni
convenzionali definite annualmente con il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Supplemento ordinario del 28 luglio 1997, n. 174; qui si
trascrive il testo dell'art. 22:
«Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello di versamento delle somme da parte
delle banche e di ricevimento dei relativi dati
riepilogativi, un'apposita struttura di gestione
attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di
essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.»."
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto
ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, concernente il
Regolamento recante norme per l'individuazione della
struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la
determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti
destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti:
«Art. 1 (Individuazione e compiti della struttura di
gestione). - 1. La struttura di gestione prevista dall'art.
22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e' individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento
delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
2. La struttura di gestione provvede, secondo le
modalita' indicate negli articoli seguenti, a:
a) acquisire i dati analitici contenuti nei modelli
di versamento e quelli relativi alle riscossioni inviati
quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari;
b) verificare quotidianamente la tempestivita' e la
correttezza dell'operato delle banche delegate e dei
concessionari nell'invio dei dati relativi ai versamenti
unitari effettuati dai contribuenti;
c) verificare quotidianamente la tempestivita' e
l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita
contabilita' speciale dalle banche delegate e dai
concessionari;
d) suddividere quotidianamente le somme accreditate
dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita
contabilita' speciale e disporne il versamento ai singoli
enti destinatari, previa regolarizzazione contabile delle
compensazioni eseguite dai contribuenti;
e) comunicare quotidianamente a ciascun ente
destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di
versamento di sua competenza e le informazioni utili per
effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare
gli importi spettanti a tali enti, al lordo delle
compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della
sezione erario del modello di versamento sono comunicati
anche all'I.N.P.S. e quelli della sezione I.N.P.S. sono
comunicati anche al centro informativo del Ministero delle
finanze, Dipartimento delle entrate;
f) segnalare le violazioni riscontrate ai fini
dell'irrogazione delle penalita' e delle sanzioni a carico
delle banche delegate e dei concessionari, nonche' quelle
relative ai contribuenti che hanno compensato crediti
d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite
indicato nell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.».
- Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero dell'economia e delle finanze: "
«Art 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' compiti
di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai
rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti
dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."».
Nota all'art. 1:
- Per gli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n.
91, nonche' per l'art. 145, comma 13 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 52,
comma 86 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si vedano i
testi riportati nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Utilizzo dello sgravio contributivo,
del credito di imposta e della riduzione
dei contributi previdenziali
1. Alle societa' sportive indicate all'articolo 1, a decorrere dal periodo di pagamento dal 1° gennaio 2001, e' riconosciuto lo sgravio contributivo in forma capitaria di Euro 516,46 (pari a un milione di lire), in quote mensili, fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti gestito dall'Ente nazionale per la previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato. L'agevolazione si applica, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, riconosciuta per ogni preparatore atletico, a favore delle societa' indicate al medesimo articolo 1, e' concessa, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo indicati al comma 1, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e il
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 vedasi note alle
premesse.



 
Art. 3.
Richiesta di riconoscimento dello sgravio contributivo,
del credito di imposta e della riduzione
dei contributi previdenziali
1. Per il riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, le societa' sportive indicate all'articolo 1, presentano la richiesta entro trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro, di cui al medesimo articolo 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al CONI.
2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della societa', contiene:
a) dati relativi alla societa' richiedente: codice fiscale, ragione sociale, sede legale e domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
b) dati relativi al rappresentante: codice fiscale, cognome e nome, data e comune di nascita, residenza e domicilio fiscale (se diverso dalla residenza);
c) dati relativi ai giovani calciatori e ai preparatori atletici: codice fiscale, cognome e nome, data e comune di nascita, residenza, data di stipula del contratto di assunzione, tipologia del contratto stipulato, reddito di lavoro dipendente corrisposto o da corrispondere, per l'anno di imposta, sulla base del contratto di lavoro stipulato.
3. In caso di assunzioni effettuate in date diverse le societa' sportive possono presentare, sempreche' sia rispettato per ognuna delle assunzioni il predetto termine di trenta giorni, un'unica richiesta di benefici.
4. Per le assunzioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le societa' sportive presentano la richiesta di cui al comma 1 nei trenta giorni successivi a detta data.
 
Art. 4.
Procedura di comunicazione
e di riconoscimento dei benefici
1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 3, il CONI, provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione. A parita' di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, viene attribuita priorita' alle richieste con data di assunzione piu' remota.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, il CONI, verificata la completezza e la regolarita' delle stesse e accertata la sussistenza delle disponibilita' finanziarie, comunica alle societa' richiedenti l'importo utilizzabile per i benefici da ciascuna richiesti, tenendo conto dell'ordine cronologico di cui al comma 1. Se la richiesta di riconoscimento dei benefici e' priva di uno dei requisiti previsti dalla legge o se risultano esauriti i fondi disponibili, il CONI, comunica nel predetto termine di sessanta giorni, il diniego dei benefici.
3. Dalla data di ricevimento della comunicazione fino ai versamenti a saldo relativi ai periodi di imposta di riferimento, le societa' utilizzano il credito d'imposta e i benefici contributivi, con le modalita' previste nell'articolo 2.
4. L'incompleta compilazione della richiesta dei benefici, impedisce il riconoscimento dei medesimi, salvo che la societa' calcistica richiedente, invitata dal CONI a regolarizzare la richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non ottemperi entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tal caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione dell'integrazione della richiesta.
5. Il CONI comunica all'Agenzia delle entrate i nominativi delle societa' ammesse ai benefici, nonche' l'avvenuto esaurimento del contributo straordinario di cui all'articolo 1, al fine di consentirle l'emanazione di un apposito avviso.
6. Il CONI fermo restando la propria responsabilita', in ordine alla procedura prevista nel presente articolo, puo' delegare l'espletamento della stessa alla Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.). Il CONI comunica l'eventuale conferimento della delega ed il suo contenuto all'Agenzia delle entrate.
 
Art. 5.
Controllo e regolazione contabile del credito d'imposta
1. Alla regolazione contabile per le minori entrate generate dalle compensazioni, concernenti l'utilizzo del credito d'imposta, effettuate dai beneficiari in sede di versamento unificato di imposte e contributi previdenziali, nei limiti della disponibilita' finanziaria del contributo straordinario di Euro 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire), si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unita' di base «capitolo 106370 - interventi per lo sport sociale e giovanile ex lege n. 388/2000» del bilancio del CONI per l'anno finanziario 2001, per il conseguente versamento alla contabilita' speciale n. 1778 «fondi di bilancio» dell'apposita struttura di gestione prevista dall'articolo 1 del decreto n. 183 del 22 maggio 1998.
2. Ai fini del controllo, la suddetta struttura di gestione trasmette con cadenza mensile al CONI, l'elenco dei soggetti che hanno usufruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1.



Nota all'art. 5:
- Per l'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1998,
n. 183 si veda il testo riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 6.
Controllo e regolazione contabile
dello sgravio contributivo e della riduzione
dei contributi previdenziali
1. Ferma restando la disponibilita' finanziaria del contributo straordinario di Euro 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire), il CONI, sulla base delle quote determinate in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate alle finalita' dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, forma un elenco dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi e della riduzione dei contributi previdenziali, dandone contestuale comunicazione con gli estremi dei dati identificativi e dei relativi importi all'ENPALS, secondo modalita' determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti dei due Enti.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono determinati esclusivamente sulla base delle richieste di cui all'articolo 3 ed in conformita' all'ordine di priorita' formato dal CONI e' trasmesso, sulla base di apposita rendicontazione, all'ENPALS.
3. L'ENPALS comunica al CONI, gli estremi dei soggetti beneficiari degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali che hanno commesso violazioni alla normativa contributiva nei periodi di contribuzione in cui gli sgravi sono fatti valere. In tali casi il CONI revoca le agevolazioni previste.
4. Alla regolazione contabile degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unita' di base «capitolo 106370 - interventi per lo sport sociale e giovanile ex lege n. 388/2000» del bilancio del CONI per l'anno finanziario 2001, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dell'ENPALS quale rimborso degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 329



Nota all'art. 6:
- Per l'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si veda il testo riportato nelle note alle
premesse.



 
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