Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO RETTORALE 7 marzo 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila;
Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 30 ottobre 2002, consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2002);
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 28 febbraio 2003, prot. n. 422, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;
Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 20 e 23 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila sono modificati come segue:
«Art. 20 (Il senato accademico). - 1. Il senato accademico e' l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tutte le attivita' dell'Ateneo.
In particolare il senato accademico:
a) programma l'attivita' di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'Ateneo;
b) assegna i professori ed i ricercatori alle facolta' e formula le proposte per la definizione delle piante organiche e per la ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'Ateneo;
c) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
d) sentito il nucleo di valutazione di Ateneo, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al consiglio di amministrazione, esamina le risultanze delle attivita' gestionali-amministrative;
e) delibera l'istituzione e la disattivazione di dipartimenti e di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;
f) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai dipartimenti;
g) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;
h) delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;
i) determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione all'attivita' di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;
j) fornisce al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;
k) delibera il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico di Ateneo;
l) delibera il regolamento di funzionamento dei centri di servizio di Ateneo;
m) delibera le modifiche di Statuto, sentito il consiglio di amministrazione;
n) delibera le modifiche ai regolamenti di Ateneo di sua competenza;
o) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'Ateneo;
p) esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
q) esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il rettore a termine di legge inoltra al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
r) propone la partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per attivita' di ricerca e di servizio;
s) valuta i pareri obbligatori e le proposte del consiglio studentesco per gli argomenti previsti nel successivo art. 22. Il presidente del consiglio studentesco ha diritto a partecipare ai lavori del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti di cui ai punti b), d) ed e), con funzioni deliberanti per i punti a), c) ed f) del predetto art. 22;
t) definisce la composizione del comitato permanente per i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;
u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.
3. Il senato accademico e' costituito da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore, senza diritto di voto;
c) il direttore amministrativo, con funzioni consultive e di segreteria;
d) i presidi di facolta';
e) i direttori di dipartimento, in numero pari ai presidi; il presidente del collegio dei direttori e' membro di diritto; gli altri direttori, a completamento del numero e nominati con decreto rettorale, sono designati dal collegio dei direttori sulla base di adeguata rappresentativita' dei SSD;
f) quattro professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati dell'UAQ.
Il mandato di cui al punto f) ha durata triennale, comunque coincide con quello del rettore e non puo' essere ricoperto piu' di due volte consecutive. La carica non e' compatibile con la posizione di professore a tempo definito e con quella di membro del consiglio di amministrazione
Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti e) ed f) sono fissate nel regolamento di Ateneo.».
«Art. 23 (Il collegio dei direttori di dipartimento). - Il collegio dei direttori di dipartimento e' costituito da tutti i direttori dei dipartimenti istituiti nell'UAQ. Il collegio rappresenta l'organismo di consultazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per gli argomenti di pertinenza dei dipartimenti.
Il collegio dei direttori di dipartimento nomina al suo interno un presidente, che dura in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
I rappresentanti dei direttori in senato accademico durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del collegio dei direttori di dipartimento sono fissate dal regolamento di Ateneo.».
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Aquila, 7 marzo 2003
Il rettore: Bignardi
 
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