Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 3 marzo 2003 |
Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Michela Chiono di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea (Regno Unito), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione; Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115); Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta; Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115: che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115); Decreta: 1. Il titolo di formazione cosi composto: diploma di istruzione superiore: «Bachelor of arts in english and sociology», conseguito il 15 luglio 1993, presso il St. Mary College dell'Universita' del Surrey (G.B.); titolo di abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate certificate in education», conseguito in data 13 luglio 2000 presso la Brunel University (G.B.), con qualified teacher status rilasciato, in data 1° agosto 2000, dal Department for education and employement britannico; certificato di «induction», rilasciato in data 31 agosto 2001 dal Department for education and skills britannico, posseduto da: cognome: Chiono; nome: Michela; nata a: Genova; il: 4 febbraio 1971; cittadinanza comunitaria (italiana), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Inglese; 46/A «Lingue e civilta' straniere» - Inglese. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 3 marzo 2003 Il direttore generale: Criscuoli |
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