Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002
Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale per la gestione dell'emergenza immigrazione e programma del Fondo edifici di culto - verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 134/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti la legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, concernente approvazione del regolamento di esecuzione della predetta legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti;
Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'unita' tecnica - Finanza di progetto con il compito, fra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994, e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca ulteriori disposizioni in merito alla finanza di progetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;
Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalita' e schemi-tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;
Vista la nota n. 2/3337/E/1-4-337(2) del 2 dicembre 2002, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i programmi triennali 2002-2004 elaborati dalla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo e dalla Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
Preso atto, ai sensi dell'art. 59 della citata legge n. 222/1985, che il Fondo edifici di culto, al quale e' riconosciuta personalita' giuridica, dispone di un proprio bilancio preventivo e consuntivo allegato allo stato di previsione ed al consuntivo del Ministero dell'interno;
Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilita' prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonche' negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;
Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 pone, quali obiettivi generali per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al project financing ed il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno, mentre, con specifico riferimento al settore della giustizia, prevede l'adozione di «misure di forte controllo dell'immigrazione clandestina» ai fini del miglioramento della sicurezza;
Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 dispone che almeno il 30% delle risorse ordinarie per opere pubbliche sia destinato al Mezzogiorno, al fine di conferire carattere di effettiva aggiuntivita' agli specifici fondi nazionali e comunitari riservati a tale macroarea, mentre conferma, quale obiettivo d'interesse generale nel settore della giustizia, la prevenzione ed il contrasto dei reati, tra l'altro in sede internazionale, con riferimento anche all'immigrazione clandestina;
Considerato che i suddetti programmi riflettono le peculiarita' dei settori cui attengono e presentano connotazioni differenti rispetto ai programmi triennali dei lavori pubblici relativi agli altri settori;
Prende atto
Relativamente al Programma per la gestione dell'emergenza immigrazione:
che il Programma, predisposto secondo schema diverso rispetto a quello previsto dall'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 in considerazione della specificita' del settore cui si riferisce, ha come obiettivo l'incremento dei posti sia nei centri di permanenza, si da giungere entro il 2005 ai 3.500 posti previsti dalle «indicazioni di massima» della relazione tecnica allegata alla legge 30 giugno 2002, n. 189 (c.d. «legge Bossi-Fini»), sia nei centri d'identificazione, per i quali e' invece ipotizzato l'incremento di 2.000 posti che potrebbero essere realizzati entro il 2003 e che saranno destinati anche agli stranieri che chiedono asilo;
che il Programma stesso espone l'intero costo di gestione del fenomeno «emergenza immigrazione», quale determinato in base ai costi di gestione e di realizzazione pro die/pro capite di entrambe le tipologie dei centri sopra citati, e che tale costo - nella versione definitiva del Programma, come rimodulato in relazione alle effettive disponibilita' di bilancio - ammonta complessivamente a 49,577 Meuro per il 2002, 130,127 Meuro per il 2003 e 130,257 Meuro per il 2004;
che i costi riportati nel Programma assumono valore di massima, dovendo scontare elementi di criticita' relativi alle strutture esistenti (quali la possibilita' di un non pieno utilizzo della capacita' effettiva per motivi di ordine pubblico, per carenza di personale di vigilanza, per lavori di ripristino e ristrutturazione) ed alle strutture da realizzare (tra cui difficolta' d'individuazione delle aree per la realizzazione delle strutture a causa di rallentamenti o blocchi dei progetti da parte delle comunita' locali);
che il Programma trova copertura nello stanziamento degli ordinari capitoli di spesa del Ministero dell'interno;
che il Programma, considerata la peculiarita' degli interventi previsti, non individua differenti gradi di priorita';
che il Programma, riferito a centri ubicati nelle zone di confine ed in parte nel Mezzogiorno, non e' assoggettabile alle consuete valutazioni sul rispetto della quota d'investimenti da riservare al Mezzogiorno stesso;
che il Programma non prevede ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere;
che il Programma, se non si appalesa di particolare significativita' ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, e' in linea con la previsione dei richiamati documenti di programmazione economico-finanziaria, che individuano, ai fini del miglioramento della sicurezza, la necessita' di misure di forte controllo dell'immigrazione clandestina;
Relativamente al Programma concernente gli interventi di conservazione, restauro, tutela e valorizzazione dei beni facenti parte del Fondo edifici di culto:
che il Programma presenta peculiarita' ancora piu' rilevanti del precedente, posto che Ministero dell'interno provvede alla programmazione triennale del bilancio dal punto di vista strettamente contabile e predispone invece annualmente il programma di massima degli interventi da finanziare nel corso dell'anno, programma che viene sottoposto al parere del Consiglio d'amministrazione del Fondo edifici di culto, che per la realizzazione degli interventi si avvale - in fase progettuale ed esecutiva - dell'elaborazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che il Programma, in considerazione della peculiarita' del settore cui si riferisce, e' elaborato secondo schema diverso rispetto a quello sopra richiamato;
che vengono comunque esposti i criteri cui e' improntata la selezione degli interventi da finanziare e che in particolare il Programma destina una quota di fondi prioritariamente agli interventi di somma urgenza, intesi alla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture a salvaguardia dell'incolumita' pubblica e privata, e circoscrive nei limiti del possibile le spese per la conservazione del patrimonio fruttifero, finalizzandole alla conservazione degli immobili nel piu' stretto rapporto possibile con la redditivita' degli stessi;
che il Ministero di settore sottolinea l'assoluta imprevedibilita' degli interventi indifferibili, sia a tutela dell'incolumita' pubblica che del patrimonio artistico, e l'estrema variabilita' dei tempi occorrenti ai circa quaranta organi tecnici coinvolti per la parte progettuale e contrattuale degli interventi e per l'adozione dei provvedimenti d'impegno delle spese;
che il Programma include sia la stesura iniziale del programma di massima degli interventi 2002 che un aggiornamento conseguente all'assestamento di bilancio;
che il Programma non individua differenti gradi di priorita', considerata la tipologia degli interventi previsti;
che il Programma, per analoghe motivazioni, non e' assoggettabile alle consuete valutazioni sul rispetto della quota d'investimenti da riservare al Mezzogiorno;
che il Programma trova copertura nel bilancio del Fondo edifici di culto;
che il Programma non prevede ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere, ma puo' beneficiare di risorse non provenienti dal bilancio del Fondo edifici di culto (quali le risorse comunitarie e parte dei proventi dell'8 per mille dell'IRPEF), che consentono la realizzazione di ulteriori interventi;
che il Programma, se non si appalesa di particolare significativita' ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, non presenta pero' elementi d'incompatibilita' con i documenti programmatori vigenti;
Delibera:
Di esprimere - ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - parere di compatibilita' del Programma per la gestione dell'emergenza immigrazione e del Programma concernente gli interventi di conservazione, restauro, tutela e valorizzazione dei beni facenti parte del Fondo edifici di culto con i documenti programmatori vigenti.
Roma, 19 dicembre 2002 Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario: Baldassarri
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone