Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TRIGOLO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trigolo (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille;
b) soggetti passivi proprietari di alloggi non locati: aliquota del 7 per mille;
c) soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzatore di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: aliquota del 2,5 per mille;
d) soggetti passivi proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: aliquota del 3 per mille.
2. Di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 2003 le detrazioni di imposta nella misura minima di Euro 103,29, in ragione annua;
3. Di determinare, altresi', ai sensi del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2 del presente dispositivo da Euro 103,29 a Euro 258,23, per titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 9.812,68, (riferito al reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta) elevato a Euro 13.272,94 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori Euro 516,46 per ogni familiare a carico nullatenente.
(Omissis).
 
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