Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 2 aprile 2003 |
Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Delibera n. 5/03/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 2 aprile 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»; Vista la delibera n. 8/00/CIR recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», nonche' tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento; Viste le sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002, depositate dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 14 gennaio 2002; Viste le note del 15 ottobre e 24 dicembre 2002, con cui l'Autorita', in ottemperanza a quanto disposto dalle predette sentenze, ha provveduto a notificare agli operatori Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. la rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 e alla proroga dei termini del procedimento stesso; Visti gli atti del procedimento ed, in particolare, il documento prodotto da parte della societa' Vodafone-Omnitel N.V. in data 7 febbraio 2003 recante commenti alla relazione finale redatta dal consorzio ERCS-NERA-WIK; Considerato quanto segue: 1. La normativa di riferimento. Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318 (di seguito richiamato come decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997), prevede, all'art. 3, comma 6, un meccanismo atto a ripartire il costo netto del servizio universale sul territorio nazionale, qualora gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornirlo. Tale meccanismo non e' applicabile quando: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenta un onere iniquo; c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifica il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale. L'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevede che, onde determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi provveda al calcolo del costo netto del servizio universale; ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilita' conforme a quanto previsto dall'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale deve essere controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e da questa incaricato. Il successivo art. 3, comma 11, prevede che, sulla base del calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale, della relazione contenente i risultati del calcolo del costo netto e delle conclusioni dei controlli contabili effettuati dal soggetto incaricato di cui al comma 10, l'Autorita', tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato della fornitura del servizio universale, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale e' giustificato. L'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorita' la possibilita' di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, tenendo conto delle condizioni di concorrenzialita' del mercato. Nel caso di istituzione del fondo, l'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, prevede espressamente che la ripartizione del costo netto riguardi gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico, nonche' gli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali. 2. Il percorso istruttorio e le motivazioni sottese alla delibera n. 8/00/CIR. Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorita' ha svolto, nel corso dell'anno 2000, un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilita' di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale in relazione all'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonche' a determinare le modalita' di contribuzione all'eventuale fondo. L'attivita' istruttoria ha condotto ad accertare la sussistenza di un onere iniquo associato alla fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 10 marzo 1998, nonche' alla valutazione delle modalita' di determinazione e di ripartizione del relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 11, della legge n. 249/1997, dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998. In data 31 marzo 2000, Telecom Italia ha dichiarato all'Autorita' l'esistenza di un costo netto positivo per il 1999. L'Autorita' ha ritenuto necessario verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 ed ha avviato un'analisi delle condizioni di concorrenzialita' del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 1999, al fine di verificare uno dei presupposti per l'ammissibilita' di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquita' dell'onere. Parallelamente, l'Autorita' ha provveduto alla verifica del costo netto dichiarato da Telecom Italia, al fine di misurarne l'entita' e, quindi, di accertare l'eventuale sussistenza delle altre condizioni che escludono l'istituzione del meccanismo di ripartizione del costo netto (costo netto nullo, o comunque tale da non giustificare gli oneri amministrativi della gestione del fondo), nonche' alla valutazione dei cd. benefici indiretti; a tal fine, l'Autorita' ha incaricato il consorzio ERCS-NERA-WIK (di seguito, per brevita', «il Consorzio»), ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Infine, l'Autorita' ha valutato ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 l'opportunita' di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore. All'esito e sulla base delle attivita' istruttorie sopra richiamate, l'Autorita' e' pervenuta alle determinazioni contenute nella delibera n. 8/00/CIR, relative, tra l'altro, all'iniquita' dell'onere e all'ammissibilita' di un fondo per la ripartizione di un costo netto, alla determinazione delle quote di esenzione, alla valutazione del costo netto, sulla base della relazione finale redatta dal Consorzio e alla valutazione dei benefici indiretti. In particolare, l'Autorita' ha ritenuto che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in relazione all'anno 1999, sussistessero i presupposti per l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ed ha individuato i soggetti debitori e le relative quote di contribuzione al fondo per il servizio universale per l'anno 1999 (articoli 1 e 4 della delibera n. 8/00/CIR). 3. Rinnovazione del procedimento istruttorio in ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo del Lazio ed approfondimenti istruttori. Con le sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002, il tribunale amministrativo del Lazio ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti promossi da parte di alcuni operatori avverso la delibera n. 8/00/CIR ed ha ordinato all'Autorita' di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla valutazione in merito all'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 1999, a partire dal momento della consegna della relazione finale da parte del Consorzio, onde consentire ai soggetti interessati di controdedurre rispetto ai contenuti della relazione stessa ed assicurare il pieno e completo rispetto del principio del contraddittorio. In data 15 ottobre 2002, in ottemperanza alle citate sentenze, l'Autorita' ha provveduto a dare nuovo impulso al procedimento, comunicandone l'avvio a tutti i soggetti partecipanti al procedimento istruttorio sotteso alla delibera n. 8/00/CIR, e, segnatamente, a Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Vodafone-Omnitel e Wind. In relazione alla partecipazione al procedimento rinnovato da parte della societa' Wind, si ricorda che essa trova la sua giustificazione in ragione della avvenuta fusione tra Wind e Infostrada (quest'ultima risultante tra le societa' incise dagli effetti della delibera n. 8/00/CIR), perfezionatasi in data 1° gennaio 2002, in virtu' dell'acquisizione di Infostrada da parte della stessa Wind. Si ricorda altresi' che, a seguito delle vicende societarie intervenute successivamente alla delibera n. 8/00/CIR (modifica dell'azionista di riferimento e successivo cambio di denominazione sociale), la societa' Omnitel Pronto Italia S.p.a. risulta attualmente denominata Vodafone Omnitel N.V. Contestualmente alla comunicazione della rinnovazione del procedimento, l'Autorita' ha chiesto a Telecom Italia di indicare eventuali residui profili di riservatezza dei contenuti della relazione finale del Consorzio, riservandosi di valutare tali indicazioni ai fini di una integrale ostensione della relazione stessa ai soggetti partecipanti al procedimento. A seguito della posizione favorevole di Telecom Italia in ordine all'integrale pubblicazione del testo della relazione del Consorzio, l'Autorita' ha provveduto, in data 13 novembre 2002, a trasmettere a tutti i soggetti partecipanti al procedimento una copia in versione italiana della relazione del Consorzio ed ha richiesto di voler formulare eventuali commenti. In data 24 dicembre 2002, l'Autorita' ha inoltre provveduto a trasmettere una copia della versione in lingua inglese all'operatore Vodafone-Omnitel, a fronte di una formale richiesta in tal senso, motivata dall'esigenza di poter disporre del documento originale redatto dal Consorzio ai fini di una migliore intelligibilita' dello stesso, nonche' ad accordare una proroga dei termini per eventuali commenti e osservazioni. Detto termine e' stato ulteriormente e definitivamente prorogato, a fronte di una esplicita richiesta avanzata da parte di Vodafone-Omnitel. In data 7 febbraio 2003, l'operatore Vodafone-Omnitel ha trasmesso all'Autorita' un documento recante le proprie osservazioni ai contenuti della relazione finale redatta dal Consorzio. Nell'ambito della rinnovazione dell'iter istruttorio e della corrispondenza intercorsa tra l'Autorita' e gli operatori, sono state pertanto proposte, esclusivamente da parte della societa' Vodafone-Omnitel, alcune osservazioni riconducibili sostanzialmente a profili giuridico-procedimentali ed a profili di carattere tecnico/metodologico. Per quanto concerne le eccezioni di ordine procedimentale, e' stata in primo luogo eccepita la impossibilita' stessa da parte dell'Autorita' di imporre obblighi di contribuzione ai costi di fornitura del servizio universale in capo ad operatori mobili. Al riguardo, si richiama peraltro il puntuale dettato dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; la norma prevede che, verificata l'iniquita' degli oneri di servizio universale e la sussistenza di un costo netto dello stesso tale da giustificare la gestione di un meccanismo di ripartizione e finanziamento del relativo onere, tale meccanismo riguardi «... altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni ...» e «... organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali». Non appare d'altro canto fondato il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee pronunciata in data 6 dicembre 2001; al contrario, gli argomenti su cui si fonda la tesi dell'esclusione degli operatori mobili dalla contribuzione al finanziamento degli oneri di servizio universale proposta da Vodafone-Omnitel sono stati espressamente rigettati dalla stessa Corte di giustizia. La Corte, nella decisione del caso di specie, ha infatti confermato che il mercato di riferimento per la relativa valutazione del grado di concorrenzialita' comprenda sia il mercato della telefonia fissa, sia quello della telefonia mobile, ed ha basato la propria decisione in ragione dell'insufficiente grado di concorrenzialita' del mercato di riferimento cosi' individuato. Ulteriori considerazioni in merito alla asserita inopportunita' di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio sono state mosse in ragione della pendenza di un appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso le citate sentenze di primo grado. Una sospensione della rinnovazione del procedimento in attesa di una pronuncia di appello, oltre a configurare una inottemperanza alle citate pronunce di primo grado, appare peraltro irragionevole e contraria ai principi di celerita' del procedimento amministrativo, soprattutto in considerazione del lungo tempo oramai intercorso dalle determinazioni di cui alla delibera n. 8/00/CIR (tra l'altro addirittura riferite all'anno 1999 e mai tradotte in efficacia anche nelle more della decisione del ricorso in primo grado) e della esigenza di una adeguata tutela di tutte le diverse posizioni giuridiche interessate agli esiti del procedimento. Si ritiene pertanto che le vicende giurisdizionali seguano un percorso distinto e, in assenza di specifiche e comprovate esigenze cautelari, non influiscano sull'iter di rinnovazione del procedimento in questione. In relazione agli aspetti tecnico-metodologici, si rileva che le osservazioni mosse dall'operatore Vodafone-Omnitel in relazione ai contenuti della relazione del Consorzio (ed alle conseguenti determinazioni della delibera n. 8/00/CIR) risultano essenzialmente basate su una comparazione tra le differenti metodologie adottate negli anni 1999 e 2001 per la valutazione del costo del servizio universale; sulla base di tale confronto, il documento in questione muove contestazioni in merito alla determinazione del costo netto, sia per la telefonia vocale che per il servizi di telefonia pubblica, nonche' alla valutazione dei benefici indiretti. Orbene, se e' chiaro che l'Autorita' stessa, nell'obiettivo di procedere ad un progressivo perfezionamento delle metodologie di valutazione, e' impegnata ad introdurre nel corso degli anni dei correttivi all'analisi relativa ai vari elementi costituenti la disciplina del servizio universale e che, in tal senso, le indicazioni migliorative segnalate da parte dell'operatore Vodafone-Omnitel sono state introdotte nella valutazione relativa all'anno 2001 anche sulla base delle indicazioni emerse dall'analisi effettuata in relazione al 1999 dal Consorzio, e' altresi' di tutta evidenza che i poteri che l'Autorita' e' chiamata ad esercitare in sede di rinnovazione del procedimento sono delimitati dal contenuto della sentenza da eseguire e che le conseguenti analisi e valutazioni a cura dell'Autorita' medesima devono concentrarsi sulle circostanze riferite al periodo di riferimento oggetto del procedimento e agli strumenti regolamentari e conoscitivi ad un dato momento disponibili ed utilizzabili dal soggetto dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorita' di controllare il calcolo del costo netto. Nel caso di specie, l'Autorita' e' quindi chiamata, in ottemperanza alle due sentenze citate a riprendere l'iter procedimentale dalla fase viziata (ovvero, dal momento della consegna della relazione finale del Consorzio ai soggetti interessati), non gia' a sottoporre a revisione gli esiti dell'intero procedimento, ivi comprese le attivita' espletate a monte della fase viziata. In questo senso, non si ritiene ammissibile che la revisione possa incidere le metodologie adottate in relazione all'analisi relativa al 1999 e verificate dal Consorzio a cio' incaricato. Occorre d'altro canto ricordare che l'incarico di redigere la relazione finale espletato dal Consorzio risulta assegnato ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; la ratio della norma citata e' per l'appunto quella di affidare il controllo del calcolo del costo netto ad un soggetto dotato di specifiche competenze, esterno ed indipendente rispetto all'Autorita', al fine di assicurare la massima trasparenza ed autonomia di valutazione. E' evidente che tale incarico comporta una analisi unitaria e non puo' comportare interpolazioni tra differenti metodologie definite in una diversa relazione, redatta da un soggetto diverso, con riferimento ad un diverso procedimento riferito ad un diverso periodo temporale. In conclusione, l'Autorita' ritiene che siano da confermare i contenuti della relazione del Consorzio e le conseguenti attivita' di analisi ed elaborazione effettuate dall'Autorita' in occasione del procedimento che ha condotto alla delibera n. 8/00/CIR. Rinviando per relationem al testo della delibera n. 8/00/CIR per una articolata illustrazione delle analisi effettuate e delle motivazioni sottese e ricordando che il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il 1999 (senza tenere conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti) e' stato pari a 650 miliardi di lire (335,7 milioni di euro), si confermano gli esiti della valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno gia' contenuti nella delibera n. 8/00/CIR e, segnatamente, i correttivi apportati da parte del soggetto incaricato della verifica del costo netto ai valori dichiarati di costo netto per i singoli servizi dichiarati da Telecom Italia e le valutazioni effettuate dall'Autorita' circa l'ammissibilita' dei singoli costi all'interno del meccanismo di ripartizione. Si confermano altresi' motivazioni ed esiti delle valutazioni effettuate nel corso dell'istruttoria sottesa alla delibera n. 8/00/CIR in relazione alla valutazione dei vantaggi di mercato e benefici indiretti e, conseguentemente, si conferma la determinazione del costo netto per il servizio universale per il 1999 (tenuto conto di vantaggi di mercato e benefici indiretti) per un importo pari a 120,83 miliardi di lire (pari a 62,4 milioni di euro). E' da ritenersi impregiudicata ogni altra determinazione assunta dall'Autorita' nella citata delibera n. 8/00/CIR, in uno con i relativi profili motivazionali. In particolare, si riconfermano gli esiti dell'analisi del contesto concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni italiano per l'anno 1999 che hanno condotto l'Autorita' a valutare l'ammontare del costo netto presentato da Telecom Italia, al fine di verificare l'esistenza di un costo netto positivo tale da giustificare gli oneri amministrativi di gestione del fondo; al riguardo, si ricorda che tale analisi e' stata fondata anche sulle informazioni fornite da tutti gli operatori licenziatari in termini di operativita' sul mercato, volumi di traffico e ricavi riferiti all'anno 1999. Si confermano altresi' motivazioni e determinazioni relative alla determinazione della quota di esenzione, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, definita in una misura dell'1%, con riferimento alla formula di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998. La rinnovazione del procedimento istruttorio non mette d'altro canto in discussione le considerazioni gia' espresse con la delibera n. 8/00/CIR in merito allo sviluppo di adeguati meccanismi che consentano una progressiva riduzione del costo netto del servizio universale, sia tramite uno stimolo ad una maggiore efficienza all'offerta di tali servizi, sia attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale. Udita la relazione conclusiva del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 1. Alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel corso del 1999, esistono i presupposti per l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale del 10 marzo 1998. |
| Art. 2. Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per il 1999 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il meccanismo di ripartizione del costo netto e' giustificato sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto. Ai fini della ripartizione del costo predetto per il 1999, l'onere complessivo e' pari, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, a lire 120,83 miliardi, pari a 62,4 milioni di euro. |
| Art. 3. Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, viene fissata nell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998. |
| Art. 4. Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione 1. Sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per il 1999, nella misura indicata nella tabella che segue, le societa' Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.
===================================================================== | | Contributo al fondo Soggetto debitore |Quota di contribuzione| (miliardi di di lire) ===================================================================== | | 69 (35,63 milioni di Telecom Italia S.p.a. | 57,1% | euro) --------------------------------------------------------------------- Telecom Italia Mobile | | 33,96 (17,54 milioni S.p.a. | 28,1% | di euro) --------------------------------------------------------------------- | | 16,67 (8,61 milioni di Vodafone-Omnitel N.V. | 13,8% | euro) --------------------------------------------------------------------- Wind Telecomunicazioni| | 1,2 (0,62 milioni di S.p.a. | 1% | euro) |
| Art. 5. Disposizioni finali 1. Il presente provvedimento e' notificato alle societa' Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. 2. Il presente provvedimento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 2 aprile 2003 Il Presidente: Cheli |
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