Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 febbraio 2003 |
Individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale; Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonche' per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 25 giugno 1999, n 205; Visto in particolare l'art. 93, comma 1, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 507/1999 che individua, quale autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate il Ministero della sanita' (ora salute); Visto l'art. 103, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507/1999 il quale ha disposto che l'individuazione degli Uffici, competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avvenga per i Ministeri attraverso un decreto del Ministro da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante il regolamento «Norme di organizzazione del Ministero della sanita»; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2000, concernente l'individuazione degli Uffici centrali e periferici della sanita', competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della sopraindicata legge n. 689/1981, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2001 recante integrazioni al sopraindicato decreto ministeriale 11 ottobre 2000, il quale ha ritenuto competente, per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nei casi previsti dall'art. 93, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 507/1999, il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, spetta alla Direzione generale delle risorse umane delle professioni sanitarie la competenza in materia di pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita' sanitarie ne i casi previsti dall'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la circolare datata 19 febbraio 2003 n. prot. 03/DIRP/VII/1823 concernente disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori da adottare ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; Decreta: Art. 1. 1. Le somme dovute a titolo di sanzione e di spese a seguito del provvedimento di irrogazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo le procedure individuate nella circolare datata 19 febbraio 2003 n. prot. 03/DIRP/VII/9.1/1823 concernente disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori da adottare ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, affluiscono all'unita' previsionale di base 23.2.2., capo XX, capitolo 3629 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 19 febbraio 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 291 |
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