Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 gennaio 2003 |
Autorizzazione alla BVQI Italia S.r.l., in Milano, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 nel settore delle carni di pollame. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni; Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'art. 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nel supplemento ordinario n. 15/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2000, che all'art. 14 modifica l'art. 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera b e il comma 9 e 10, per quanto attiene, rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualita' della mancanza di una scelta nonche' alla possibilita' di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo; Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - il 14 dicembre 1999; Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/99 dalla BVQI Italia S.r.l., con sede in Milano viale Monza n. 261; Considerato che la medesima e' stata dichiarata conforme alle prescritte norme EN 45011, come da accreditamento SINCERT del 24 maggio 1999; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorita' nazionale competente, ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge n. 128/1998, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione ad hoc richiesta alla suddetta societa', la rispondenza dell'organismo di controllo BVQI Italia S.r.l. su riferita ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 del citato regolamento n. 465/1999; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione con conseguente iscrizione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 dell'Organismo di controllo BVQI Italia S.r.l. per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato, Decreta: Art. 1. L'Organismo privato di controllo BVQI Italia S.r.l. in seguito denominato BVQI, con sede in Milano, Viale Monza n. 261, identificato ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge n. 128/1998 e' autorizzato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame. Per effetto di tale autorizzazione l'Organismo di controllo BVQI e' iscritto nell'elenco degli Organismi di controllo privati per i controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari. |
| Art. 2. La autorizzazione comporta l'obbligo per la BVQI del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa del settore (reg. n. 1538/91, decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465, e il presente decreto) e puo' essere sospesa o revocata, qualora l'Organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato BVQI non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza le modalita' di controllo sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate dall'Organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. Il medesimo provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico. Infine l'Organismo e' tenuto a adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie. |
| Art. 4. Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruita' e approvate dall'autorita' nazionale competente e sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari. I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari. |
| Art. 5. L'autorizzazione ha durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed e' rinnovabile per la stessa durata. |
| Art. 6. L'Organismo autorizzato BVQI comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero. Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attivita' di controllo, compresi nominativi, quantita' controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorita' nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal Regolamento CEE n. 1538/91 e decreto ministeriale n. 465/1999. Le modalita' di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale. |
| Art. 7. Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2003 Il direttore generale: Petroli |
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