IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Falerio dei Colli Ascolani» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista l'istanza, in data 31 maggio 2001, della regione Marche, che ha fatto propria con delibera del 22 maggio 2001 la richiesta delle associazioni dei produttori Vinea ed Assivip, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Falerio dei Colli Ascolani», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Offida (Ancona) il 24 gennaio 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Vista la successiva nota della regione Marche, in data 5 febbraio 2003, con la quale veniva prospettata l'opportunita' di ritirare la richiesta di modifica di cui trattasi, in quanto la stessa non piu' rispondente agli interessi degli operatori, ma di richiedere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere favorevole espresso, in data 19 febbraio 2003, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Falerio dei Colli Ascolani»; Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed organoletticamente equilibrati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani», in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2003 Il direttore generale: Abate |