IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varieta' indicata nel dispositivo; Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta; Considerato che tale verifica e' stata effettuata con esito positivo; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varieta', la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, e' iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varieta' di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»: specie: zucchino; codice Sian: 002593; varieta': Lorenzo; responsabile della conservazione in purezza: Peotec Seeds S.r.l. - Parma. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2003 Il direttore generale: Abate Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |