Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola, richiesta dal giudice del lavoro di Palmi, sottoscritta in via di ipotesi il 30 settembre 2002, ed in via definitiva il 7 aprile 2003, alle ore 10,30. |
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Le parti sottoscrivono l'allegata interpretazione autentica tra ARAN. Nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria: CGIL (firmato) CGIL/Scuola (firmato) CISL (firmato) CISL/Scuola (firmato) UIL (firmato) UIL/Scuola (firmato) CISAL (firmato) GILDA/UNAMS (firmato) USPPI (firmato) Vista l'ordinanza con cui il giudice del lavoro di Palmi ha chiesto, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, l'interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995 del comparto scuola, le parti concordano quanto segue: l'istituto giuridico della dispensa dal servizio per assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, prevista dall'art. 512 del testo unico n. 297/1994, non e' stata disapplicato dall'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola. Infatti quest'ultimo articolo ha solamente stabilito, aggiuntivamente rispetto al dettato del citato art. 512 del testo unico n. 297/1994, che, ricorrendo l'ipotesi, si paghi al lavoratore l'indennita' sostitutiva del preavviso. Peraltro il comma 4 dell'art. 23, nel riferirsi al precedente comma 3, intende esclusivamente richiamare le modalita' con le quali viene disposto l'accertamento. |
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