Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Interpretazione autentica chiesta dal giudice del lavoro di Milano dott. Ianniello nella causa di lavoro 8313/01 - Brambilla contro il Ministero della pubblica istruzione + 2 ud. 23 maggio 2002, concernente l'esistenza dell'area quadri nel comparto scuola. |
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A seguito del parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2003 dal Consiglio dei Ministri sull'ipotesi di accordo relativa all'interpretazione autentica concernente l'esistenza dell'area quadri nel comparto scuola, sottoscritta il 20 giugno 2002, nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti del 20 marzo 2003, il giorno 8 aprile 2003 alle ore 10,30 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo. L'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato); le Confederazioni sindacali: CGIL (firmato); CISL (firmato); UIL (firmato); CONFSAL (firmato); le Organizzazioni sindacali: CGIL Sns (firmato); CISL/Scuola (firmato); UIL/Scuola (firmato); CONFSAL-SNALS (firmato); Premesso che il tribunale civile di Milano - Sezione Lavoro, in relazione alla causa di lavoro n. 8313/01, nella seduta del 24 maggio 2002 ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, le parti firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro debbano esprimersi circa eventuali possibili modifiche dello stesso CCNL; Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001. Le parti firmatarie dei relativi CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica circa la categoria «quadri» nel comparto scuola, nel testo che segue: «Le parti convengono che alla sottoscrizione del contratto in questione non e' stata prevista la categoria "quadri" che, pertanto, allo stato non esiste». |
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