Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 aprile 2003
Sostituzione del liquidatore ordinario della societa' «Cooperativa Orchidea a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Torino
Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorita' governativa la facolta' di sostituire i liquidatori in caso di irregolarita' o di eccessivo ritardo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societa' cooperative;
Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 30 novembre 2000, ed il verbale di accertamento del 3 aprile 2002, a carico della societa' «Cooperativa Orchidea a r.l.», in liquidazione dal 16 febbraio 1998, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;
Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 novembre 2002;
Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 5 febbraio 2003 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;
Considerato che la suddetta raccomandata e' stata restituita dalle Poste Italiane con la dicitura «non richiesto entro il periodo di giacenza prescritta», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra e' da intendersi per eseguita;
Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;
Decreta la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della societa' «Cooperativa Orchidea a r.l.», con sede legale in Torino, corso Giulio Cesare n. 79, del sig. Nigra Marco, nominato con assemblea straordinaria del 16 febbraio 1998, e la sua sostituzione con il dott. Terranova Massimo, nato ad Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4.
Avverso il presente decreto e' ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 3 aprile 2003
Il direttore: Pirone
 
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