Il comune di Piazza Armerina (provincia di Enna) ha adottato il 31 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di approvare le aliquote I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 2003 come segue: a) aliquota ridotta del 4 per mille da applicare all'abitazione principale e relativa pertinenza (C/2-C/6), in numero non superiore ad una quest'ultima anche quando iscritta distintamente in catasto, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale, intestata allo stesso proprietario; b) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale; c) di stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del sogetto passivo siano detratti fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' sonetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; d) di stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano dettati fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 154,29, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, relativamente a quelle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale; e) che il riconoscimento dell'agevolazione di cui alla precedente lettera d) e' subordinato alle seguenti condizioni: 1) che l'invalidita' sia almeno del 75% (debitamente documentata) o si sia in presenza di portatori di handicap, siano essi direttamente proprietari o familiari appartenenti al medesimo nucleo; 2) che siano proprietari di una sola unita' immobiliare, in tutto il territorio nazionale, adibita ad abitazione principale con eventuale pertinenza (C/2-C/6), in numero non superiore ad una quest'ultima anche quando iscritta distintamente in catasto sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale; 3) che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superi l'importo di Euro 19.625,37, riferito all'anno 2002, nel caso di un numero massimo di 5 componenti; 4) il limite reddituale di cui al precedente punto sara' aumentato di Euro 500,00 ogni altro componente il nucleo familiare. (Omissis). |