Il comune di Pieve Fosciana (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: A) Aliquota del 4 per mille: per le abitazioni nelle quali il soggetto passivo e i suoi familiari hanno la propria residenza cosi' come intesa ai fini anagrafici e la propria effettiva e stabile dimora; per le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; per l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purche' non locata; per le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari; per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per le pertinenze dell'abitazione principale come disciplinato dall'art. 7 del regolamento sopra citato; B) aliquota del 6 per mille: per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aree edificabili; C) Aliquota del 6,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate; D) Aliquota del 5,5 per mille: per tutti gli altri immobili; 2. Di stabilire per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione ordinaria per tutte le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota del 4 per mille. (Omissis). |