Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pieve Fosciana (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
A) Aliquota del 4 per mille:
per le abitazioni nelle quali il soggetto passivo e i suoi familiari hanno la propria residenza cosi' come intesa ai fini anagrafici e la propria effettiva e stabile dimora;
per le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
per l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purche' non locata;
per le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
per le pertinenze dell'abitazione principale come disciplinato dall'art. 7 del regolamento sopra citato;
B) aliquota del 6 per mille:
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
aree edificabili;
C) Aliquota del 6,5 per mille:
per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate;
D) Aliquota del 5,5 per mille:
per tutti gli altri immobili;
2. Di stabilire per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione ordinaria per tutte le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota del 4 per mille.
(Omissis).
 
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